In caso di infrazione stradale, il requisito della specificità dell’atto di accertamento è osservato con l’indicazione del giorno e dell’ora, della natura della violazione, del tipo del veicolo e della relativa targa e della località in cui si è verificato il fatto.
Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 13037, depositata il 10 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Biella annullava il verbale della polizia municipale di accertamento di violazione dell’articolo 146, comma 3, c.d.s. violazione della segnaletica stradale , in cui era incorso un autista, attraversando un incrocio presidiato da un semaforo rosso. I giudici ritenevano insufficiente la mera indicazione della via, contenuta nel verbale, per l’identificazione del luogo dell’infrazione. Il comune di Biella ricorreva in Cassazione, sostenendo che si trattava di un caso di contestazione non immediata, per cui era sufficiente l’indicazione di tempo, luogo e fatto, come previsto dall’articolo 385 d.P.R. numero 495/1992 regolamento di esecuzione del c.d.s. . Elementi necessari per la specificità. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione riteneva che la specificità della contestazione, che costituisce il parametro necessario per l’approntamento della difesa del contravventore, non ha caratteristiche diverse a seconda che si tratti di verbalizzazione contestuale o differita. Nel caso di specie, dal verbale emergevano non soltanto le generiche circostanze di tempo, luogo e fatto necessarie per la contestazione differita , ma venivano segnalati anche i parametri temporali giorno e ora , in cui si sarebbe svolta la condotta censurata, specificata ulteriormente mediante il riferimento al semaforo esistente ed alla documentazione fotografica, messa poi a disposizione dell’interessato. Perciò, il requisito della specificità dell’atto di accertamento è osservato con l’indicazione del giorno e dell’ora, della natura della violazione, del tipo del veicolo e della relativa targa e della località in cui si è verificato il fatto. Non sono, quindi, necessarie altre indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell’incolpato, dovendo la contravvenzione essere contestata in un breve periodo di tempo, entro cui ci sia ancora un collegamento mnemonico con il fatto, in modo tale che il soggetto possa, anche con la semplice indicazione della via, sostenere e provare che la sua vettura non si trovava lì. Diritto di difesa non violato. La Corte di Cassazione riteneva, alla luce di tali considerazioni, che la semplice omissione del numero civico o dell’intersezione stradale in cui era posto il semaforo non potessero far venir meno la specificità della contestazione. Di conseguenza, accoglieva il ricorso del comune.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 13 maggio – 10 giugno 2014, numero 13037 Presidente/Relatore Bianchini 1. Il Comune di Salussola ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza numero 501/2011 del Tribunale di Biella con la quale era stato respinto l'appello del medesimo ente territoriale avverso la decisione del Giudice di Pace di Biella che aveva annullato, su ricorso di C.F., il verbale, redatto dalla Polizia Municipale di quella città, di accertamento della violazione dell'articolo 146, III comma, d.lgs 285/2002, in cui il F. sarebbe incorso, traversando un incrocio in Salussola, presidiato da una lanterna semaforica con luce in fase di interdizione. 2. A sostegno del ricorso il Comune fa valere la violazione degli articolo 383 e 385 d.P.R. 495/1992 portante il regolamento di esecuzione del c.d. codice della strada per aver ritenuto, il giudice del gravame, insufficiente per la identificazione del luogo della infrazione, la mera indicazione via Martiri della Libertà direzione Santhià contenuta nel verbale e per aver, per tale ragione, confermato la già resa decisione di illegittimità della contestazione sostiene al contrario il ricorrente, da un lato, l'applicabilità alla fattispecie della seconda delle norme richiamate, attesa la sussistenza dei presupposti che avrebbero consentito la contestazione non immediata e quindi la sufficienza della indicazione di tempo, luogo e fatto di cui all'articolo 385 reg dall'altro la idoneità della esposizione del fatto a verbale, al fine di garantire al contravventore la possibilità di approntare le proprie difese, anche tenuto conto della presenza di un unico incrocio semaforico in città. 3. E' convincimento del relatore che la specificità della contestazione costituente parametro necessario per l'approntamento della difesa del preteso contravventore non abbia caratteristiche diverse a seconda che si tratti di verbalizzazione contestuale o differita legittimamente, a' sensi dell'articolo 384 reg. esec. nella fattispecie, dalla lettura del verbale trascritto integralmente ai foll 2.3 del ricorso, emerge che non solo furono genericamente indicate le circostanze di tempo, luogo e fatto come formalmente imporrebbe l'articolo 385 reg. esec. in caso di contestazione differita ma furono altresì esposti i parametri temporali il giorno 7/12/2006 alle ore 09,42 in cui si sarebbe svolta la condotta censurata, la quale poi fu ulteriormente specificata, ai fini identificativi, con il riferimento al semaforo ivi esistente ed al fatto che della trasgressione fu tratta documentazione fotografica messa a disposizione dell'interessato. 4. Poste tali premesse, appare al relatore potersi dare continuità a quell'indirizzo interpretativo di legittimità che assume che il requisito della specificità dell'atto di accertamento deve dirsi osservato per il tramite dell'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato e ciò, in quanto l'infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, così che il soggetto è in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località vedi Cass., Sez. I numero 21058/2006 . 5. Ne consegue che erroneamente il Tribunale di Biella ha delimitato i confini applicativi delle norme in esame pretendendo in disparte da qualunque ulteriore accertamento resosi eventualmente necessario a tenore delle difese sviluppate dal trasgressore neppure riportate nella gravata decisione che la semplice omessa indicazione del numero civico o della intersezione stradale a presidio della quale sarebbe stato posto il semaforo pur in presenza di tutti gli altri parametri identificativi della condotta facesse venir meno la specificità della contestazione e, quindi, determinasse un vulnus alla difesa del preteso trasgressore. 6. Se verranno condivise le suesposte argomentazioni il ricorso può esser trattato in camera di consiglio per esser colà dichiarato manifestamente fondato . Il Collegio condivide le conclusioni e le argomentazioni della relazione, non contrastate dalla costituzione dell'intimato o dal deposito di memoria illustrativa da parte del medesimo. La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata al Tribunale di Biella, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Accoglie il ricorso cassa la gravata decisione e rinvia al Tribunale di Biella, in diversa composizione, anche per la regolazione dell'onere delle spese del giudizio di legittimità.