Un ulteriore passo avanti a favore di ingegneri e architetti

Inarcassa ha fatto un ulteriore passo a favore degli iscritti in questo momento di profonda crisi della professione che costituisce un’opportunità di sostegno in più ai liberi professionisti associati alla Cassa e conferma la flessibilità degli strumenti che Inarcassa offre, dopo l’opzione per il calcolo contributivo della pensione, per una costruzione sempre più personalizzata del proprio percorso previdenziale.

Su Diritto e Giustizia, il 18 gennaio 2013, abbiamo commentato la lungimirante rivoluzione previdenziale che ha interessato ingegneri ed architetti. Inarcassa, guidata dalla Presidente arch. Paola Muratorio e dal DG Fabrizio Fiore, ha fatto un ulteriore passo a favore degli iscritti in questo momento di profonda crisi della professione che costituisce un’opportunità di sostegno in più ai liberi professionisti associati alla Cassa e conferma la flessibilità degli strumenti che Inarcassa offre, dopo l’opzione per il calcolo contributivo della pensione, per una costruzione sempre più personalizzata del proprio percorso previdenziale. I Ministeri Vigilanti lo scorso 26 marzo hanno approvato una serie di modifiche al regolamento generale di previdenza qui riassunte Contributo minimo. Gli ingegneri e architetti che pensano di dichiarare un reddito 2014 inferiore ad € 15.690,00, già quest’anno possono non versare il contributo soggettivo minimo e pagare a dicembre 2015 il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto. La nuova norma prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di cinque anni, anche non continuativi, nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo articolo 4, comma 3, RGP 2012 . Sono esclusi i pensionati e i giovani professionisti che già oggi versano importi ridotti e possono comunque contare sull’accredito del periodo assicurativo intero. L’anzianità utile alla pensione sarà riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato nell’anno ma, poiché contribuire poco significa godere di una minore pensione futura, si potranno integrare gli importi dovuti entro i 5 anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale completa. Pensione di Vecchiaia Unificata articolo 20 | RGP 2012 . Poiché non è sempre vero l’assunto che la pensione retributiva è più generosa della pensione contributiva, per gli iscritti che presentano un reddito pensionabile inferiore al valore della pensione minima € 10.854 nel 2014 , ora è prevista l’applicazione del metodo di calcolo contributivo a tutta la vita lavorativa se più favorevole rispetto al pro-rata. Pensione Minima articolo 28 | RGP 2012 . Per garantire gradualità nel passaggio dal vecchio al nuovo regime previdenziale e tutelare le fasce più deboli, la nuova norma – applicata alle anzianità maturate fino al 2012 - prevede il calcolo della pensione minima in forma pro-rata per chi rispetta il parametro ISEE indicatore situazione economica equivalente e vanta almeno 50 anni d’età e 20 anni di contribuzione al 31.12.2012. articolo 28 RGP 2012 Pensioni di inabilità e invalidità articolo 21 e 22 | RGP 2012 . La domanda di pensione di inabilità e invalidità non può essere presentata da chi è già in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria Tabella I del RGP 2012 . Inoltre, i trattamenti d’invalidità vengono trasformati d’ufficio in trattamenti di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti della pensione ordinaria, salvo che la prestazione già in godimento sia di miglior favore. Il beneficio dell’anzianità contributiva aggiuntiva per la pensione di inabilità e invalidità ora viene riconosciuto per un periodo pari a quello che intercorre tra l’età al momento della domanda di inabilità o invalidità e l’età pensionabile ordinaria, nella misura massima di dieci anni. Anche Cassa Forense, con il regolamento ex articolo 21 legge numero 247/2012, ha proposto qualcosa di simile che sarà però difficilmente approvabile dai Ministeri Vigilanti perché Cassa Forense non ha optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione ed ora si trova in grande difficoltà nell’assicurare la stabilità economico – finanziaria di lungo periodo e l’adeguatezza delle prestazioni. Proprio in questi giorni la Corte dei Conti ha approvato, con segno positivo, l’attività di Inarcassa mettendo in luce come Inarcassa, dopo il decreto Salva Italia d.l. numero 201/2011, articolo 24, comma 24 abbia introdotto una riforma strutturale del proprio sistema previdenziale, deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati del 18 – 20 luglio 2012 optando per il sistema di calcolo contributivo disegnato e modellato sulla specificità dei propri iscritti, sistema contributivo in base pro rata che si differenzia in diversi aspetti da quello definito dalla legge numero 335/1995 e che riserva spazio agli interventi sia per la solidarietà che per l’equità tra le generazioni. Questo dato è oltremodo significativo e non depone certo a favore di chi, in nome di Cassa Forense, ha percorso l’Italia sostenendo che l’opzione al sistema di calcolo contributivo avrebbe impedito sia la solidarietà che l’equità! La piana lettura della relazione della Corte dei Conti offre tutti i numeri di confronto tra Inarcassa e Cassa Forense che sono nate con i medesimi regolamenti e i medesimi numeri, eccezione fatta per i pensionati che in Inarcassa sono circa la metà di quelli in forza a Cassa Forense. Sarebbe quindi opportuno studiare attentamente il nuovo regolamento generale di previdenza di Inarcassa per deliberare al più presto tutte quelle riforme che siano inclusive e non esclusive nei confronti dell’Avvocatura.

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