Dal momento della nomina tutte le notificazioni non vanno più eseguite al difensore d’ufficio

L’espressione di volontà dell’imputato di nominare un proprio difensore di fiducia comporta la cessazione delle funzioni del difensore di ufficio con la conseguenza che dal momento della nomina tutte le notificazioni vanno eseguite al difensore di fiducia.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 31065, depositata il 19 luglio 2013. Il caso. Con decreto il Gip aveva disposto il sequestro preventivo dell’azienda di una s.a.s nei confronti di un indagato. Questi, avverso tale provvedimento, aveva proposto ricorso per Cassazione e il Gip ne aveva disposto la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, il quale aveva respinto il ricorso considerato istanza di riesame. L’indagato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo – dopo aver premesso di non aver ricevuto notifica di tale provvedimento – violazione della legge processuale, in quanto il provvedimento di conversione dell’impugnazione adottato dal giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, anziché da quello adito, sarebbe, a suo dire, abnorme e comunque nullo. Inoltre, il ricorrente ha lamentato violazione di legge anche in relazione all’omesso avviso al difensore di fiducia e all’indagato dell’udienza di riesame, essendo stato dato avviso a un difensore d’ufficio, nonostante la nomina di difensore di fiducia. Competenza a qualificare un ricorso diretto per cassazione come altro tipo di gravame. La Suprema Corte ha considerato le censure fondate. Infatti, il Gip presso il Tribunale aveva ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame – il quale poi ha esaminato il ricorso come se si trattasse di istanza di riesame -, sull’assunto che il ricorso dovesse essere convertito in richiesta di riesame a tal proposito, gli Ermellini hanno dichiarato che la competenza a qualificare un ricorso diretto per cassazione come altro tipo di gravame compete alla Corte di Cassazione. L’avviso di udienza deve essere notificato al difensore di fiducia. Inoltre, Piazza Cavour ha evidenziato che dal verbale di sequestro, allegato al ricorso, risulta la nomina del difensore di fiducia, quindi, in base a quanto sostenuto dai supremi giudici, anche se l’atto di impugnazione sia stato proposto dal difensore di ufficio, la successiva nomina del difensore di fiducia comporta che l’avviso di udienza debba essere notificato a tale ultimo difensore, se la nomina sia stata effettuata prima della spedizione dell’avviso. Infine, rilevato, - dopo l’ulteriore censura del ricorrente - la totale mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo, il S.C. ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e il provvedimento di sequestro, disponendo la restituzione dei beni sequestrati all’avente diritto.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 25 giugno - 19 luglio 2013, n. 31065 Presidente Cammino – Relatore Davigo Ritenuto in fatto Con decreto del 16.6.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze dispose il sequestro preventivo dell'azienda della società Eurostampa S.a.s nei confronti di X.M. , indagato per il reato di cui all'art. 12 sexies legge n. 356/1992, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/1991. Avverso tale provvedimento l'indagato propose ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 comma 2 cod. proc. pen., ed il G.I.P. con provvedimento 7.7.2010, dispose la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, il quale con ordinanza del 16.7.2010, respinse il ricorso considerato istanza di riesame. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo, dopo aver premesso di non aver avuto notifica di tale provvedimento 1. violazione della legge processuale in quanto il provvedimento di conversione dell'impugnazione adottato dal giudice che emise il provvedimento impugnato, anziché da quello adito, sarebbe abnorme e comunque nullo la nullità investe gli atti conseguenti 2. violazione della legge processuale in relazione all'omesso avviso al difensore di fiducia ed all'indagato dell'udienza di riesame, essendo stato dato avviso ad un difensore d'ufficio, nonostante la nomina di difensore di fiducia 3. violazione della legge processuale in relazione alla perdita di efficacia del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 324 commi 5 e 7 e dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen. non essendo intervenuta nei termini valida pronunzia 4. violazione della legge processuale e vizio di motivazione del provvedimento di sequestro in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 insussistenza del fumus relativo a tale aggravante con conseguente incompetenza del G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, essendo competente il G.I.P. presso il Tribunale di Prato 5. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in quanto mancherebbe nel provvedimento di sequestro motivazione circa la gravità indiziaria, la condotta concreta 6. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto mancherebbe nel provvedimento di sequestro motivazione circa il fumus commissi delicti ed il periculum in mora . Considerato in diritto Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati. Il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, sull'assunto che il ricorso dovesse essere convertito in richiesta di riesame. Il Tribunale del riesame ha poi esaminato il ricorso come se si trattasse di istanza di riesame. La competenza a qualificare un ricorso diretto per cassazione come altro tipo di gravame compete alla Corte di cassazione Cass. Sez. 4, Ordinanza n. 4264 del 05/04/1996 dep. 23/04/1996 Rv. 204447 . Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Risulta dal verbale di sequestro, allegato al ricorso, la nomina del difensore di fiducia Avv. Tommaso Magni del foro di Prato. Tuttavia l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame è stato dato al difensore d'ufficio, ma non all'indagato ed al difensore di fiducia. L'espressione di volontà dell'imputato di nominare un proprio difensore di fiducia comporta la cessazione delle funzioni del difensore di ufficio con la conseguenza che dal momento della nomina tutte le notificazioni vanno eseguite al difensore di fiducia. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46544 del 04/10/2004 dep. 01/12/2004 Rv. 230282. La Corte ha ribadito che, anche se l'atto di impugnazione sia stato proposto dal difensore di ufficio, la successiva nomina del difensore di fiducia comporta che l'avviso di udienza debba essere notificato a tale ultimo difensore, se la nomina sia stata effettuata prima della spedizione dell'avviso . Peraltro il ricorso immediato per cassazione deduceva la totale mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo e questa Corte può esaminarlo in questa sede, essendo stato lo stesso ripreso nel presente ricorso ed apparendo opportuno, per evidenti ragioni di economia processuale, trattarne esaminando il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, che sono fondati. Il decreto di sequestro è privo di motivazione, non potendo essere considerata tale il sommario riferimento al trasferimento di un somma non inferiore ad Euro 430.000 di cui vi è menzione a p. 123 del decreto originariamente impugnato con il ricorso immediato. Del tutto mancante è altresì la motivazione relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991. L'ordinanza impugnata ed il provvedimento di sequestro devono pertanto essere annullati senza rinvio nei confronti di H.M. . La Cancelleria per quanto di competenza a norma dell'art. 626 cod. proc. pen P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro preventivo in data 16 giugno 2010 nei confronti di H.M. e dispone la restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza a norma dell'art. 626 cod. proc. pen