Ecco come l’infermo di mente querela il proprio violentatore

La condotta di induzione al compimento di un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica è rappresentata dall’approfittamento di tale status e della vulnerabilità soggettiva della persona offesa. L’abuso penalmente rilevante si verifica quando le condizioni di inferiorità vengono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della sessualità della persona che, a causa della sua vulnerabilità connessa all’infermità da cui è affetta, viene ad essere utilizzata quale mezzo per il soddisfacimento delle voglie sessuali da parte dell’autore del comportamento di induzione.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 46377 del 21 novembre 2013. Il caso e la fattispecie astratta. La norma di cui all’art. 609 bis c.p. dispone che chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto”. Nel caso di specie, dopo una prima condanna da parte del giudice di prime cure, la Corte di Appello di Lecce confermava tale decisione per i tre imputati ritenuti responsabili, tra gli altri, per il reato di violenza sessuale perpetrata in danno di persona inferma di mente per averla indotta e costretta a subire vari episodi di abusi sessuali, avvenuti nell’arco di alcuni mesi. Ricorrevano gli imputati deducendo tre motivi di gravame. Sulla validità della querela dell’infermo. In primo luogo, eccepivano manifesta illogicità della motivazione in ordine alla validità della querela presentata direttamente dalla persona offesa, posto il suo stato di infermità medio-grave che avrebbe, invece, richiesto l’assistenza del curatore o di altro soggetto abilitato. Sulla attendibilità delle dichiarazioni dell’infermo. In secondo luogo, gli imputati lamentavano illogicità della motivazione per avere ritenuto la persona offesa capace di testimoniare nonostante il vizio di mente che lo affliggeva e, dunque, attendibili le dichiarazioni della persona offesa. Sul consenso della presunta vittima. Infine, si deduceva l’errata configurabilità della fattispecie ritenuta in sentenza, di induzione e costrizione al compimento di atti sessuali, stante il consenso della persona offesa. La Corte rigetta tutti i motivi di ricorso. Se l’infermo percepisce l’illiceità del fatto, la querela è valida. Ed invero, ritengono i giudici di legittimità che, con riguardo alla prima doglianza relativa alla capacità dell’infermo di proporre autonoma querela, la stessa sia di facile risolvibilità, stante il prevalente orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, per cui è ammissibile la querela quando il soggetto, seppure infermo, non sia stato dichiarato giudizialmente interdetto ed, anzi, sia in grado di percepire la illiceità del fatto e di volere la punizione del colpevole. L’infermità ostativa all’esercizio del diritto di querela, infatti, comporta una totale incapacità del soggetto di autodeterminarsi e comprendere il disvalore penale degli atti di cui è stato vittima, circostanza che, invece, la Corte non ha rinvenuto nel caso di specie. D’altra parte, l’art. 121 c.p. secondo cui se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale” trova applicazione solo quando la persona offesa versi in uno stato che condizioni la psiche in misura tale da impedirgli di autodeterminarsi consapevolmente e volontariamente all’esercizio del proprio diritto. Occorre solo maggiore cautela nella valutazione delle dichiarazioni dell’infermo, senza escluderne a priori l’attendibilità. Con riguardo al secondo motivo che vuole le dichiarazioni della persona offesa inattendibili a causa del proprio stato di salute, la Corte ha precisato che un eventuale deficit psichico della parte offesa, affetta da ritardo mentale medio-grave, come quello accertato nel caso di specie, non comporta necessariamente la inattendibilità delle dichiarazioni rese, bensì una maggiore cautela nella valutazione delle stesse sotto il profilo della coerenza, costanza, precisione e genuinità ”. Oltre ciò, si richiede la ricerca di ulteriori elementi esterni a supporto e di riscontro solitamente non necessari a tali fini nei reati di violenza sessuale . Spetta al giudice valutare la sussistenza della condotta induttiva, in relazione alla condizione della vittima. Infine, i giudici affrontano la sollevata questione della configurabilità o meno della condotta di induzione e costrizione al compimento di atti sessuali da parte dell’infermo che è connotata dalla assenza di consenso della persona offesa. La condotta incriminata consiste nel mero utilizzo del corpo di un'altra persona che si trovi in una situazione di debolezza soggettiva derivante dal suo stato di infermità, con la conseguenza che tale persona, a causa di questo comportamento nei suoi confronti, muta la propria posizione da soggetto della relazione sessuale ad oggetto della stessa. Spetterà al giudice valutare e verificare attentamente la situazione di inferiorità della persona offesa, le modalità con cui l’agente ha posto in essere condotte di tipo induttivo abusando delle condizioni di inferiorità della vittima, nonché la consapevolezza di abusare della vittima per il raggiungimento dei propri scopi sessuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 maggio – 21 novembre 2013, n. 46377 Presidente Lombardi – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 4 giugno 2012 la Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - confermava la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di detta città del 2 maggio 2011 con la quale F.P. , T.B. e B.A. , imputati dei reati di violenza sessuale, sequestro di persona e minacce in pregiudizio di D.N.F. artt. 81 cpv. 609 bis e ter cod. pen. 605 612 cod. pen. erano stati ritenuti colpevoli dei detti delitti e previa unificazione per continuazione condannati alle pene ritenute di giustizia oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile. 1.2 La Corte pugliese, nel confermare il giudizio di colpevolezza espresso dal primo giudice, dopo aver analiticamente ripercorso l'intera vicenda si trattava di svariati episodi di abuso sessuale consistiti in rapporti orali cui i tre imputati, separatamente ed in più occasioni avevano indotto e costretto il D.N. a praticarli, commessi tra le festività omissis e il omissis rigettava - perché infondate - le eccezioni sollevate dagli imputati in merito alla validità della querela dagli stessi contestata in quanto proposta da soggetto infermo di mente senza l'assistenza del curatore o di altro soggetto abilitato. Rigettava altra eccezione basata su una asserita tardività della querela perché infondata in punto di fatto e con riferimento ai singoli episodi di abuso denunciati in distinte occasioni dal D.N. . Respingeva, in quanto superflua oltre che generica la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzata nell'interesse di uno degli imputati B. . Riteneva credibile il suo racconto, anche sulla base di plurimi riscontri esterni e ribadiva altresì la capacità a testimoniare del D.N. confermata dal perito psichiatrico. Escludeva che nel caso in esame gli atti sessuali compiuti sul D.N. ovvero da questi posti in essere su richiesta degli imputati fossero frutto di un consenso, precisando che nel caso in esame si era trattato di induzione e costrizione. Escludeva che potesse trovare applicazione la circostanza attenuante del fatto di minore gravità invocato da tutti gli appellanti e negava, infine, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche attesa l'estrema gravità dei fatti e la elevatissima intensità del dolo. 1.3 Ricorrono avverso la sentenza tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. La difesa del ricorrente B.A. con un primo motivo denuncia inosservanza della legge penale artt. 120 e 121 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte distrettuale ritenuto valida la querela presentata - a mezzo di legale - dalla vittima D.N.F. , nonostante questi risultasse affetto da infermità mentale di grado medio - grave che avrebbe richiesto l'assistenza del curatore o di altro soggetto abilitato. Con il secondo, si lamenta analogo vizio con riferimento all'art. 196 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte pugliese ritenuto la capacità di testimoniare del D.N. nonostante il vizio psichico grave che lo affliggeva. Con il terzo motivo la difesa denuncia vizio di inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 609 bis comma 2 n. 1 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza del delitto di induzione al compimento di atti sessuali nonostante fosse emerso che l'imputato aveva sempre acconsentito al compimento di tali atti e dunque che il reato contestato non fosse configurabile. 1.4 La difesa degli imputati T. e F. denuncia vizio di inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla proposizione della querela da parte del D.N. , per averla La Corte ritenuta valida nonostante lo stato di infermità mentale accertato dal perito e dunque in violazione degli artt. 120 e 121 cod. pen. Con il secondo motivo la difesa denuncia vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui viene ritenuta sussistente la costrizione al compimento di atti sessuali mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica in cui versava la vittima e l'induzione al compimento di tali atti, in realtà posto in essere con il consenso della vittima. Tale manifesta illogicità attiene anche alla parte della sentenza nella quale si ribadisce la piena attendibilità soggettiva ed oggettiva del D.N. nonostante le sue ridotte capacità psichiche. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà in punto di diniego della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità e delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. I ricorsi non sono fondati e debbono, quindi, essere rigettati. 2. La prima questione che questa Corte è chiamata a risolvere - questione, peraltro, comune a tutti i ricorrenti che la hanno proposta con il primo motivo - riguarda la possibilità per l'infermo di mente non dichiarato interdetto o inabilitato, di presentare querela. 2.1 Tale tema è stato al centro dell'attenzione di questa Corte che ripetutamente ha ammesso la validità della querela presentata personalmente dal maggiorenne infermo di mente e non dichiarato interdetto, in quanto la situazione d'infermità, ostativa all'esercizio del diritto di querela, comporta una radicale incapacità di autodeterminazione consapevole e volontaria, mentre deve ritenersi pienamente valida la volontà punitiva della parte offesa che abbia compreso il disvalore sociale di atti da cui essa risulti danneggiata. È stato, in particolare, precisato che la nomina del curatore speciale su istanza del P.M. è necessaria soltanto nel caso in cui la persona offesa non possa proporre querela a causa della propria infermità che non gli consente di comprendere il valore e significato dell'atto da compiere e delle conseguenze pregiudizievoli causate dalla condotta di terzi che dovrebbe essere punita. Ed anche stato sottolineato che sarebbe incongruo affermare che la volontà di u n soggetto che pure ha compreso il disvalore sociale di atti produttivi di danno nei suoi confronti, una volta espressa debba soccombere di fronte alla astratta considerazione che la sua volizione sia viziata, vds. sul punto Sez. 3^, 12.5.2010 n. 27044 Rv. 248065 Sez. 3^ 4.11.2010 n. 42480, Rv. 248758 Sez. 6^, 6.4.2000 n. 7280 Rv. 220566, che ha ritenuto valido l'atto di querela proposto in proprio dalla persona offesa inferma di mente . 2.2 Va pertanto confermato il principio che la norma di cui all'art. 121 c.p., attributiva dell'esercizio del diritto di querela ad un curatore speciale, nelle ipotesi in cui la persona offesa risulti affetta da infermità mentale e priva di rappresentanza, è di stretta interpretazione. Di conseguenza solo quando il titolare del diritto versi in una condizione patologica che ne condizioni la psiche in misura tale da impedirgli di autodeterminarsi consapevolmente e volontariamente all'esercizio del diritto stesso, è necessaria la nomina del curatore. Di converso la querela presentata personalmente dal maggiorenne infermo di mente e non dichiarato interdetto va ritenuta valida allorché la persona offesa, sebbene affetta da infermità psichica, sia in grado di percepire la illiceità del fatto e di volere la punizione del colpevole v. anche sez. 3^, 20.6.1980 n. 10013, Rv. 146113 . 2.3 Tale orientamento che può dirsi ormai consolidato è stato puntualmente seguito dalla Corte distrettuale che, sulla base di dettagliate e corrette - anche sotto il profilo logico -considerazioni sia fattuali sia riferite a quanto direttamente osservato dal perito psichiatrico, ha ritenuto che il D.N. fosse in grado di comprendere il disvalore delle condotte poste in essere in suo danno il giudice distrettuale, infatti, non si è limitato a richiamare la norma codicistica asseritamente violata, né si è soffermata sul dato meramente formale della mancanza di una pronuncia giudiziale sullo stato di infermità del D.N. , ma ha esteso la propria indagine alla capacita di costui di rievocare gli avvenimenti, seppur con incertezze sotto il profilo temporale, di descrivere adeguatamente gli episodi occorsigli e di comprendere perfettamente il senso e la gravità dei fatti, laddove si è soffermata sulla attendibilità soggettiva della vittima dell'abuso pagg. 18 e 19 della sentenza, in cui si esclude il sospetto che il D.N. possa essere stato manipolato dal legale nel momento di redigere la querela e di essere influenzato e/o suggestionato dalla madre che aveva poi ratificato le due querele proposte dal figlio disabile . 2.4 Le considerazioni, pur articolate, svolte dalla difesa del ricorrente B. per censurare l'operato della Corte distrettuale non colgono nel segno anche perché sostanzialmente ripropositive di questioni sollevate nel corso del giudizio di appello ed esaminate analiticamente e correttamente dal giudice di merito, senza vizi logici di alcun genere. 3. Parimenti infondata la censura contenuta nel secondo motivo del ricorso dell'imputato B. , pur essa articolata, ma sostanzialmente priva di elementi di novità rispetto al decisum della Corte territoriale cui era stata sottoposta identica questione. Precisato, anche, che il motivo prospettato dal ricorrente B. viene ripreso, sia pure in termini più sfumati, dagli altri ricorrenti, deve qui essere ricordato, come regola di carattere generale, che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, va tenuto conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, anche se portatrice di interessi propri specie se seguiti da richieste risarcitorie, costituisce prova a carico sulla base della quale può fondarsi in via esclusiva l'affermazione di responsabilità. Tale prova dovrà, ovviamente, per la particolare condizione del testimone, essere vagliata in modo con una attenzione ed un rigore maggiori rispetto alla c.d. testimonianza neutrale sicché ove le dichiarazioni della vittima risultino, all'esito di tale valutazione effettuata con motivazione adeguata, intrinsecamente attendibili, esse acquistano piena validità ed efficacia ai fini probatori. Tali regole valgono, in particolare, in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi. 4. La giurisprudenza di questa Corte ha poi avuto modo di precisare come un eventuale deficit psichico della parte offesa, affetto da ritardo mentale medio - grave, non implica di per sé la inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ma impone al giudice non solo di valutarle in modo analitico sotto il consueto profilo della coerenza, costanza, precisione, e genuinità ma anche si ricercare eventuali elementi esterni di supporto solitamente non necessari nella materia dei reati di violenza sessuale atteso il particolare contesto in cui tali fatti accadono e l'assenza di testimoni esterni in grado di corroborare le accuse v., per tali concetti Sez. 3A, 6.7.2007 n. Tasca . 5. Tanto doverosamente premesso, la Corte di merito, oltre a richiamare la sentenza di primo grado anche questa estremamente dettagliata sull'analisi dei fatti e sul giudizio positivo di credibilità intrinseca e soggettiva del D.N. , ha soffermato la propria attenzione su una serie di particolari riferiti dalla vittima che hanno consentito al giudice distrettuale di esprimere un convincimento motivato e logico sulla portata delle dichiarazioni della vittima. Così la Corte di Taranto muovendo dalla premessa della credibilità intrinseca, essendo stato esclusa ogni tendenza alla invenzione anzi la Corte nel riferire dei giudizi espressi dal perito, ha definito il D.N. soggetto ingenuo, che non significa idiota come forse pretenderebbe la difesa dei ricorrenti, e totalmente incapace di muovere false accuse - vds. pag. 18 della sentenza e anche ogni inclinazione ad essere suggestionato da terzi pag. 18 ha escluso qualsiasi intento calunniatorio ed economico pag. 19 sottolineando poi alcuni particolari narrativi avvenuti nel corso delle prime indagini a riprova di una piena consapevolezza da parte del D.N. di aver subito un grave attentato alla propria libertà sessuale pag. 19 della sentenza impugnata . 5.1 Le censure mosse dai ricorrenti appaiono, sotto tale profilo, incentrate su valutazioni di tipo fattuale - come quando si fa cenno ad una inclinazione omosessuale del D.N. o a tendenze pedofile per inferirne il desiderio del D.N. di compiere atti sessuali con terzi senza condizionamenti e in totale libertà da pressioni o induzioni di qualsiasi genere o come da quando da parte della difesa del B. si fa cenno alla volontà consapevole del D.N. di aderire alla proposta sessuale avanzata dall'imputato per poter guadagnare qualcosa vds. pag. 11 del ricorso . 6. Inconsistenti e basati, ancora una volta, su censure in fatto, i rilievi difensivi in ordine alla irrilevanza dei riscontri esterni presi in esame dalla Corte distrettuale vds. pag. 10 ricorso B. . 7. Quanto, poi, al profilo affrontato da tutti i ricorrenti in merito agli aspetti della induzione e della costrizione presi in esame dalla Corte, si tratta di doglianze non condivisibili. 7.1 Come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di atti sessuali compiuti nei confronti di soggetti affetti da inferiorità psichica o fisica sotto forma di induzione e sul correlato problema del consenso prestato dal soggetti affetto da deficit psichico al compimento di atti sessuali, la linea di demarcazione tra il riconosciuto diritto della persona di esprimere liberamente la propria sessualità, anche quando versi in condizioni di inferiorità psichica , e la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in presenza di forme di strumentalizzazione dell'incapace a fini sessuali va valutata in termini particolarmente attenti da parte del giudice di merito. 7.2 Si è così, precisato, che per potersi ritenere sussistente un effettivo abuso delle condizioni di minorazione psichica, deve essere verificata in modo penetrante l a dinamica del rapporto autore-persona offesa dal reato , dalla quale è possibile ricavare i tratti tipici di una effettiva strumentalizzazione dell'incapace a fini sessuali. Tale indagine si appalesa necessaria proprio per stabilire se l'atto sessuale dell'incapace sia comunque frutto di una sua libera e consapevole scelta, oppure se rappresenti il risultato di illecite forme di induzione . Ne consegue che la condotta di induzione al compimento di un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica altro non è che approfittare delle condizioni di inferiorità psichica e della vulnerabilità soggettiva della persona offesa. L'abuso penalmente rilevante si verifica quando le condizioni di inferiorità vengono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della sessualità della persona che, a causa della sua vulnerabilità connessa all'infermità da cui è affetta, viene ad essere utilizzata quale mezzo per il soddisfacimento delle voglie sessuali da parte dell'autore del comportamento di induzione. 7.3 Attraverso tale strumentalizzazione l'autore della condotta delittuosa trasforma la relazione sessuale, che di norma intercorre tra due persone in grado di autodeterminarsi nell'esplicazione della propria libertà sessuale, in mero utilizzo del corpo della persona che si trovi in una situazione di debolezza soggettiva derivante dal suo stato di infermità, con la conseguenza che tale persona, a causa di questo comportamento nei suoi confronti, da soggetto della relazione sessuale, viene ridotta al rango di oggetto dell'atto sessuale in termini, Sez. 3^ 22.10.2010 n. 44978 C idem, 3.6.2010, T. e altro, Rv. 247654 idem, 27.1.2004, n. 2646, Laffy, Rv. 227029 . Alla strega di tali indicazioni rimane estraneo al concetto della induzione sia l'elemento di sopraffazione della vittima, sia quello di una mera opera di persuasione sottile e subdola. 7.4 Corollario di tale principio è che solo nel caso in cui la relazione sessuale tra l'agente e la vittima affetta da inferiorità psichica o fisica non denoti una situazione di induzione e abuso delle condizioni di menomazione, la condotta sarà esente da sanzione, privilegiandosi l'aspetto consensuale della relazione in termini Sez. 3A 16.4.2009 n. 15910, Figus e altri, Rv. 243403 . 7.5 Ciò comprova la necessità che sia il giudice di merito a verificare in modo adeguato, dandone poi conto con motivazione altrettanto penetrante, anzitutto la situazione di inferiorità psichica del soggetto passivo ancora, le modalità con le quali l'agente ha posto in essere condotte di tipo induttivo, abusando delle condizioni di inferiorità della vittima inoltre, la sua consapevolezza di abusare della vittima per il raggiungimento od ottenimento delle proprie finalità sessuali. 7.6 A tali regole interpretative si è uniformata la Corte distrettuale, laddove ha ritenuto che, proprio a causa del deficit intellettivo della vittima e della assenza da parte sua di una capacità di resistenza nei confronti degli adulti che di volta in volta la avvicinavano per poi intrattenere con lo stesso relazioni sessuali brevissime, mancava nel D.N. la consapevolezza e volontarietà dell'atto sessuale le censure sollevate dalla difesa del ricorrente B. attengono a considerazioni in punto di fatto nell'intento di dimostrare come la persona offesa gradisse - desiderandoli anche per ottenere denaro - rapporti sessuali del genere di quelli da lui denunciati. La Corte ha, sul punto, chiaramente spiegato le ragioni per le quali il D.N. non ha mai espresso alcun consenso al compimento di tali atti, offrendo una motivazione ampia ed esaustiva su tutti i fronti. 8. Quanto ai rimanenti motivi riguardanti il diniego della circostanza attenuante del fatto di minore gravità va, sul punto, richiamato il costante orientamento espresso al riguardo da questa Corte secondo il quale essa è applicabile in tutte quelle fattispecie in cui, avuto riguardo alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compromessa in maniera non grave, tenendo conto di alcuni indici quali l'intensità del dolo, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni psico-fisiche della stessa, l'entità della lesione della libertà sessuale, anche sotto il profilo psichico. Ciò comporta una valutazione globale del fatto non circoscritta ai soli elementi oggettivi, ma estesa a tutti gli elementi soggettivi e, più in generale a tutti quegli elementi della condotta contenuti nell'art. 133 comma 1 cod. pen. vds. sul punto, tra le tante, Cass. Sez. 3A 7.11.2006 n. 5002 Cass. Sez. 3A 27.9.2006 n. 40174 Cass. Sez. 3A 23.5.2006 n. 34128 . Peraltro l'attenuante in esame non è dettata in vista dell'adeguamento della pena al caso concreto ma concerne la minore lesività del fatto in relazione al bene giuridico protetto, sicché assume maggior rilevanza la qualità dell'atto compiuto più che la quantità di violenza fisica posta in essere. Elementi quali il livello di coartazione esercitato sulla vittima le caratteristiche psicologiche i rapporti tra autore del reato e vittima l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima in termini psichici di cocente mortificazione della propria personalità incidono, quindi, in modo rilevante sul concetto della attenuante in esame che va, conseguentemente, esclusa ove tali elementi o anche taluni di essi sussistano in modo consistente v. in tal senso, Cass. Sez. 3^ 24.3.2000 n. 5646 Cass. Sez. 3^ 7.9.2000 n. 9528 . 8.1 A tal, principi si è uniformata la Corte territoriale senza che le argomentazioni enunciate nel ricorso contengano elementi di novità idonei a scalfire tale giudizio, semmai apparendo le stesse reiterative di quanto già esaurientemente analizzato dal giudice di merito. 8.2 Invero anche su tale punto la Corte territoriale ha dato una motivazione assolutamente puntuale e coerente con il ritenuto quadro di gravità, contestualizzando il fatto della violenza anche nell'ambito di una complessiva condotta generalizzata di prevaricazione attraverso il sistematico sfruttamento della vittima solo perché affetta da deficit intellettivo in vista di un raggiungimento più agevole delle finalità sessuali perseguite dagli agenti. 9. Ugualmente infondata, in modo oltretutto, palese, la censura sollevata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto vengono riproposte doglianze già prospettate al Giudice distrettuale che le ha sottoposte ad analitica valutarne con una motivazione ad ampio raggio che ha esaminato tutte le componenti negative ostative al riconoscimento delle invocate attenuanti. 10. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.