L’Interpello numero 31/2013 interviene in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente per le figure di interprete e traduttore che esercitano presso scuole o istituti di lingua. I limiti derivano dal fatto che la normativa di riferimenti non sia riconducibile in toto all’attività espletata presso alberghi od agenzie di viaggio.
Vediamo la ricostruzione effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello numero 31/2013, del 19 novembre 2013. Equiparazione con interpreti di alberghi od agenzie di viaggio? Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto chiarimenti alla Direzione generale sul possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione alle figure dell’interprete e del traduttore, impegnati presso scuole o istituti di lingua. Il fulcro della domanda è se queste categorie professionali possano essere assimilate a quella degli «interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo», come riportata al numero 38 della tabella allegata al R.D. numero 2657/1923 occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario , nonché richiamata dall’articolo 40, D.Lgs. numero 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004. La specifica dell’elenco. Il MLPS sottolinea che, in assenza dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi dell’articolo 34 del D.Lgs. numero 276/2003, le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente sono declinate nell’elenco contenuto nella tabella allegata al Regio Decreto. Ivi sono contemplate le prestazioni svolte dagli interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, escluso chi abbia incarichi o occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni non presentino nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa. Strada alternativa. Non sembra possibile, quindi, operare un’assimilazione della figura dell’interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al numero 38 della tabella citata. Rimane però viva la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche in tali ambiti laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’articolo 34 del D.Lgs. numero 276/2003 o se previsto dalla disciplina collettiva di settore. fonte www.fiscopiu.it
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