Verbali di accesso: dichiarazioni non sempre nella disponibilità dei datori

Con la circolare n. 43/2013, il Ministero del Lavoro, prendendo le mosse da una pronuncia del Consiglio di Stato, chiarisce che, ferma restando l’opportunità di valutare caso per caso le esigenze difensive dei datori di lavoro, non possa affermarsi in modo aprioristico una generalizzata possibilità di accedere ai verbali di dichiarazione dei dipendenti.

La circolare n. 43, pubblicata l’8 novembre 2013, si riallaccia alla sentenza del Consiglio di Stato, n. 4035 del 31 luglio 2013, in materia di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva. Orientamenti giurisprudenziali oscillanti. La sentenza in oggetto, allineandosi al TAR Lazio, prima di decidere il rigetto del ricorso per una questione pregiudiziale, affronta, incidenter tantum, la tematica della legittimità del provvedimento di diniego inerente ad una richiesta di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori, sentiti nel corso della verifica ispettiva. Il quadro giurisprudenziale di riferimento, connotato da orientamenti contrastanti ed oscillanti, ha visto prevalere ora l'affermazione della consacrazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., ora il riconoscimento della legittimità dei dinieghi di accesso agli atti motivati dalle esigenze di tutela della riservatezza dei lavoratori unitamente a quella di preservazione della pubblica funzione di vigilanza. Necessario salvaguardare l’esigenza di riservatezza. La sentenza n. 4035/2013, in controtendenza rispetto agli ultimi orientamenti, interviene dopo un biennio di giurisprudenza favorevole all'accesso, riaffermando, pur entro certi limiti e previa valutazione motivata caso per caso, la legittimità per le Direzioni territoriali del Ministero del Lavoro di sottrarre all'accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese durante l'accesso ispettivo. La pronuncia, oltre a richiamare alcune valutazioni già espresse in passato, chiarisce con nettezza che ferma restando, dunque, una possibilità di valutazione caso per caso, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione cfr. Cons. St. n. 3798/2008, che ammette l'accesso al contenuto delle dichiarazioni di lavoratori agli ispettori del lavoro, ma con modalità che escludano l'identificazione degli autori delle medesime , non può però affermarsi in modo aprioristico una generalizzata recessività dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione . La vexata questio della posizione dei lavoratori. Circa le richieste di accesso alle dichiarazioni dai lavoratori rilasciate in sede ispettiva, il Consiglio statuisce come vada loro attribuita la qualifica di controinteressati con il conseguente riconoscimento, anche dal punto di vista del procedimento amministrativo, di tutti i diritti inerenti a tale qualificazione, spettanti anche nei confronti di eventuali obbligati solidali diversi dal datore di lavoro. fonte www.fiscopiu.it

TP_LAV_13MinLavCirc43