Senza la cartella il ruolo non è impugnabile

La Suprema Corte ha spiegato che il ruolo è un atto tipicamente interno dell’Amministrazione finanziaria ne consegue che, in assenza di una necessaria “esternazione”, il contribuente non potrà procedere ad azioni oppositive.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 6610, depositata il 15 marzo 2013. Il caso. Alle cure della Suprema Corte è stato affidato il caso, invero non così frequente, di un contribuente che, venuto a sapere, in circostanze del tutto fortuite, dell’esistenza di un ruolo nei propri confronti, decise di impugnare lo stesso avanti le Commissioni Tributarie. La questione, di carattere fortemente procedurale, verte sull’ammissibilità dei ricorsi nelle ipotesi di inesistenza o di mancata notifica della cartella esattoriale. È lecita l’autonoma impugnazione del ruolo? La Cassazione, nella sentenza numero 6610, ha risposto negativamente al quesito. I giudici di legittimità riaffermano nuovamente il principio secondo cui i ruoli sono «atti interni dell’amministrazione che potranno essere impugnati solo con l’impugnazione dell’atto impositivo». Senza cartella esattoriale Il processo tributario trova la propria genesi in seguito alle opposizioni a manifestazioni di volontà che siano “esternate” al contribuente. Se non esiste l’atto impositivo, di regola rappresentato dalla cartella esattoriale, non può sussistere neppure un interesse «concreto e attuale, ex articolo 100 c.p.c., a radicare una lite tributaria». nessun interesse ad impugnare. Dal principio suesposto ne discende altresì che, in situazioni come quelle evidenziate, sia irrilevante il fatto che la cartella non sia stata notificata o sia stata notificata «in modo inesistente», dal momento che l’inammissibilità dell’impugnazione del solo ruolo prescinde da tali circostanze.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 13 novembre 2012 – 15 marzo 2013, numero 6610 Presidente Greco – Relatore Bruschetta Svolgimento del processo Con sentenza numero 89/02/07 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa - nel contraddittorio coll'Agenzia delle Entrate di Siracusa e con la Concessionaria per la riscossione S. S.p.A. accoglieva il ricorso avverso il Ruolo numero 5201/5202/150009/551/ SSN IRPEF 1992 1993 1994 1996 1998 proposto dal contribuente P. L Secondo la CTP il ruolo - della cui esistenza il contribuente sarebbe venuto a conoscenza casualmente - era ex articolo 19, comma 1, lett. d , d.lgs. 31 dicembre 1992 numero 546 tra gli atti autonomamente impugnabili e nella concreta fattispecie da annullarsi poiché la notifica della corrispondente cartella era da ritenersi inesistente in quanto non avvenuta entro i prescritti termini. Avverso la sentenza della CTP proponeva appello l'Agenzia delle Entrate di Siracusa facendo valere, con unico mezzo, solo la questione pregiudiziale relativa all'eccezione di inammissibilità del ricorso contro gli estratti del ruolo già sollevata in primo grado . Con sentenza numero 179/07/09 depositata in data 6.7.2009 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Siracusa - in totale riforma della sentenza della CTP - dichiarava l’inammissibilità del ricorso del contribuente P. L. giacché era da escludersi l'autonoma impugnazione del ruolo . Ruolo che, pertanto, poteva esser impugnato solo unitamente alla cartella ed a seguito della notifica di questa. Contro la sentenza della CTR, P. L. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. S. S.p.A. resisteva con controricorso. L'Agenzia delle Entrate non presentava difese. Ricorrente e controricorrente si avvalevano della facoltà di presentare memoria ex articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione I. Col primo motivo la sentenza era censurata ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articolo 2909 c.c. e 324 e 100 c.p.c. e per il che il contribuente P. L. eccepiva il giudicato interno formatosi per non aver l'appellante Agenzia delle Entrate impugnato il capo della prima decisione che aveva statuita la nullità dell'impugnato ruolo per inesistenza della notifica della corrispondente cartella e con la conseguente perdita di interesse processuale dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa ad appellare davanti alla CTR e cosicché formulava il quesito se configuri o meno violazione degli articolo 2909 c.c. e 324 e 100 c.p.c. il mancato rilievo, a cura del giudice d'appello, dell'exceptio rei iudicati, prospettata in secondo grado dal contribuente appellato nei termini sopra descritti e della conseguente inammissibilità dell'appello erariale per mancanza di interesse processuale . Con secondo motivo la sentenza veniva censurata à sensi ancora dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 d.lgs. numero 546 del 1992 da interpretarsi in modo contrario a quello fatto proprio dalla CTR e cioè che lo stesso consenta di impugnare autonomamente il ruolo senza preventiva notifica della cartella e per il che era formulato il quesito se costituisca o meno violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. d d.lgs. numero 546 del 1992 la statuita inammissibilità del ricorso proposto avverso estratto al ruolo, fondata sulla circostanza che «i ruoli sono atti interni dell'amministrazione che potranno esser impugnati solo con l'impugnazione dell'atto impositivo di regola cartella esattoriale attraverso il quale il contribuente assume contezza dell'iscrizione a ruolo . I due motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione debbono andare esaminati congiuntamente, sono infondati. In effetti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, è possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito dì notifica di un atto impositivo. E questo per la ragione che, diversamente, mancherebbe un interesse concreto ed attuale ex articolo 100 c.p.c. ad impugnare una imposizione che mai è venuta ad esistenza e dappoiché il ruolo è un semplice atto interno all'Amministrazione. Ed è invero per tale motivo che il processo tributario ha semplice struttura oppositiva di manifestazioni di volontà fiscali esternate al contribuente, senza cioè che possa farsi luogo a preventive azioni di accertamento negativo del tributo Cass. numero 1630 del 2008 Cass. numero 23619 del 2006 . Deve poi esser fatto osservare come la questione della possibilità o no di impugnare in via autonoma il ruolo, presenta natura preliminare di merito e quindi assorbente ogni altra. E colla conseguenza che, avendo la CTR accolto la impugnazione statuendo la non autonoma impugnazione del ruolo in assenza di notifica della cartella, l'eventuale giudicato interno formatosi sulla circostanza della inesistenza o della mancanza di notifica della cartella è irrilevante. Difatti, la declaratoria di inammissibilità della impugnazione del solo ruolo per mancanza di interesse processuale ex articolo 100 c.p.c., prescinde dalla circostanza che la cartella sia stata o meno notificata o sia stata notificata in modo inesistente. Ex articolo 384, comma 1, c.p.c. i principi da enunciarsi son perciò quelli appresso 1. L'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può esser oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perché, senza notifica di un atto impositivo, non c'è alcun interesse concreto e attuale ex articolo 100 c.p.c. a radicare una lite tributaria. L'estratto di ruolo, quindi, può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo . 2. La questione della possibilità o no di impugnare in via autonoma l'estratto ruolo, presenta natura preliminare di merito assorbente ogni altra. Cosicché, nel caso in cui la CTR abbia accolto la impugnazione statuendo la non autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, l'eventuale giudicato interno formatosi sulla circostanza della inesistenza o della mancanza di notifica della cartella è da ritenersi irrilevante in quanto non preclusivo della statuizione in parola . II. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna il contribuente P. L. a rimborsare alla resistente S. S.p.A. le spese processuali che si liquidano in € 2.025,00 per compensi ed oltre a € 200,00 per esborsi ed oltre ad accessori di legge.