Fondo sanitario nazionale: più di 90mln di euro in tre anni per tutelare gli immigrati irregolari

Con la delibera n. 122 del 26 ottobre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2013, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha ripartito tra le varie regioni il fondo sanitario accantonato per il 2010 per finanziare gli oneri sostenuti per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 53/2013 della delibera n. 122 trova finale applicazione la ripartizione dei fondi sanitari stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010, decisa nella seduta del 26 ottobre dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, in cui erano state approvate anche le delibere n. 120 e n. 121 relative agli anni 2008 e 2009, pubblicate rispettivamente nelle G.U. 2013 n. 20 e n. 21. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. In applicazione dell’art. 32 Cost. sul diritto alla salute per tutte le persone, è stato approvato l’art. 35 del d. lgs. n. 286/1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Tale norma prevede che ai cittadini stranieri presenti in Italia, non in regola con le norme sull’ingresso e sulla permanenza nel territorio nazionale, sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattie ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva . In particolare sono garantite la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale. Oneri a carico dello Stato il Fondo sanitario nazionale. Gli oneri di tali prestazioni non sono a carico dei richiedenti senza risorse economiche sufficienti. Peraltro i pazienti non possono essere segnalati all’autorità per la loro condizione irregolare. Per ottemperare a tali onere finanziari, è previsto che si provveda nell’ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale . La nota del Ministero del Lavoro. Tra il 2008 ed il 2011, il CIPE ha stanziato per gli anni 2008, 2009 e 2010 euro 30mln e 990mila per ogni anno. A tal proposito il Ministero della Salute si è attivato con una proposta di ripartizione di tale fondo tra le regioni, con nota n. 18071 del 18 luglio 2012. Così sollecitato, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, tenuto conto che l’assegnazione è determinata sulla base del numero degli irregolari intercettati sul territorio e sull’entità della spesa sostenuta, ha ripartito tra le regioni il Fondo sanitario. Alcuni dati immigrati intercettati in diminuzione. Comparando tra loro i dati dei tre anni di riferimento, si può rilevare chiaramente come il numero degli immigrati irregolari intercettati sul nostro territorio sia drasticamente diminuito dai 61 mila del 2008, ai 46mila del 2009, per arrivare ai 41mila del 2010. Allo stesso modo sono diminuite le spese per i ricoveri ospedalieri da 31mln di euro a 24mln di euro.

Comitato interministeriale per la programmazione economica, delibera 26 ottobre 2012, n. 122 G.U. 4 marzo 2013, n. 53 Fondo sanitario nazionale 2010 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale Art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che definisce le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale che sono stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato Visto l'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che garantisce a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, l'assistenza sanitaria le cui prestazioni sono a carico del Fondo sanitario nazionale Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato Vista la propria delibera del 5 maggio 2011, n. 25 G.U. n. 223/2011 , che accantona la somma di 30.990.000 euro a carico delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo sanitario nazionale 2010 per il finanziamento degli oneri sostenuti per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 18071 del 18 luglio 2012, concernente la ripartizione tra le Regioni del richiamato importo di 30.990.000 euro a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2010 Considerato che la predetta assegnazione è determinata sulla base del numero degli irregolari intercettati sul territorio nazionale e sull'entità della spesa sostenuta per i ricoveri per gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell'anno 2010 Vista l'intesa espressa sulla proposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012, Rep. Atti n. 99/CSR Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata in G.U. n. 122/2012 Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato Su proposta del Ministro della salute Delibera A valere sulle disponibilità delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2010, è assegnata alle Regioni la somma di 30.990.000 euro per il finanziamento degli oneri sostenuti per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale. La predetta somma è ripartita tra le Regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera. Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 26.

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