Dopo i numerosi interventi del Governo Monti che tra la fine del 2011 con il decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 e nel corso del 2012 con il decreto Semplificazioni 33/2012, il Decreto Sviluppo 83/2012, il decreto legislativo 69/2012, etc. hanno profondamente modificato – e non senza polemiche e problemi applicativi pratici - l’impianto del Codice della privacy, il nuovo Governo Letta è tornato a dedicarsi alla normativa sulla tutela dei dati personali con il disegno di legge intitolato «Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo» che il Consiglio dei Ministri ha licenziato nel CdM del 19 giugno 2013.
Nel Capo III – dedicato alle misure di semplificazione per le imprese – l’articolo 17 rubricato, con scelta linguistica opinabile, «Semplificazioni in materia di privacy» modifica nuovamente l’ambito di applicabilità del Codice della privacy, già limitato dai precedenti interventi di modifica normativa ai soli dati delle sole persone fisiche identificate o identificabili, con esclusione dall’ambito di tutela dei dati delle persone giuridiche, eccettuati quelli relativi alle persone giuridiche contraenti od utenti di beni e servizi di comunicazione elettronica introduce una procedura semplificata nell’adeguamento periodico già previsto dell’articolo 36 del Codice della privacy con riferimento al Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza – Allegato B al Codice della privacy apporta rilevanti modifiche all’impianto sanzionatorio, prevedendo una definizione agevolata del pagamento delle sanzioni irrogate per violazioni amministrative e introducendo delle novità in materia di sanzioni penali per violazione della privacy. Di seguito analizzeremo dunque in primo luogo in cosa consistono le semplificazioni introdotte al regime normativo sulla privacy per poi valutare le conseguenze concrete di tali modifiche, con la finalità di evidenziarne la portata applicativa pratica e di illustrare se effettivamente il risultato dell’intervento normativo porti davvero – o meno – alla semplificazione operativa prevista. Come cambia il Codice della privacy dopo il disegno di legge Semplificazioni 2013 il nuovo comma 3-bis e Con l’introduzione di un comma 3- bis all’articolo 5 «Oggetto e ambito di applicazione» del Codice della privacy il disegno di legge Semplificazioni mira ad escludere dall’ambito di applicabilità della normativa privacy il trattamento dei dati delle persone fisiche che agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, sia in forma collettiva società semplice, s.n.c., s.a.s., etc sia in forma individuale e sempre che si tratti di dati relativi all’attività di impresa 3-bis «Ai fini dell’applicazione del presente codice l’imprenditore è considerato persona giuridica relativamente ai dati concernenti l’esercizio dell’attività di impresa». L’intervento di modifica appare singolare e comporterà non poche problematiche applicative se non sarà chiarito nel corso dell’iter parlamentare si prescrive difatti l’inapplicabilità della disciplina sul trattamento dei dati personali alle informazioni dell’imprenditore-persona fisica in forma indiretta, prevedendo prima la parificazione di detto imprenditore-persona fisica alle persone giuridiche e poi – visto che le persone giuridiche sono già escluse dagli obblighi e dalle tutele relativamente al trattamento dei loro dati – si determina l’effetto della esclusione dei dati dell’imprenditore dalla disciplina normativa del Codice privacy, purchè però si tratti di dati inerenti l’esercizio dell’attività di impresa. In sostanza, il Legislatore appare fare un passo avanti e due indietro se la persona fisica agisce da imprenditore nell’ambito dell’attività di impresa, il trattamento dei suoi dati non sarà soggetto al Codice della privacy ma se quello stesso imprenditore non agisce come tale, ecco che tornano ad applicarsi regole, obblighi e tutele ai dati che lo riguardano. Il Legislatore determina l’effetto di un Codice della privacy applicabile «a intermittenza» o «a scacchiera» Inoltre, particolari problemi potranno sorgere dalla sovrapposizione della figura dell’«imprenditore-persona fisica» con quella del «professionista-persona fisica» non si comprende come mai non sia stato direttamente incluso in questa «semplificazione» anche il «professionista-persona fisica», figura che invece è da anni definita sia a livello comunitario che a livello nazionale in molte leggi ad esempio il Codice el Consumo, d.lgs. 206/2005 che lo definisce come «la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario» . Un professionista-persona fisica non imprenditore o al quale sia ricollegabile solo l’esercizio di una attività non di impresa ma professionale, continuerà a veder applicare ai suoi dati il Codice della privacy, e ciò nonostante l’ottica diremmo «consumeristica» che oramai il Legislatore ha adottato nei confronti della privacy delle persone fisiche. l’esclusione dall’ambito di applicabilità dei dati delle persone fisiche nell’esercizio delle attività di impresa. Ma quando si può dire che l’imprenditore agisce nella attività di impresa e il trattamento dei suoi dati – ancorchè come persone fisica – è dunque escluso dalla applicabilità del Codice della privacy? Nel codice civile non viene data una definizione diretta e precisa d’impresa mentre il disegno di legge Semplificazioni in esame pone come condizione della inapplicabilità del Codice «l’esercizio dell’attività di impresa» al massimo vi è l’articolo 2555 c.c. che fornisce la nozione di «azienda» come «complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa». Occorre dunque fare rinvio agli unici riferimenti più diretti, e cioè quelli alla figura dell’imprenditore che – in via definitoria generale - l’articolo 2082 c.c. definisce come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Inoltre, il codice civile offre anche specifiche definizioni di particolari categorie di imprenditore, quali - l’imprenditore commerciale – articolo 2195 - l’imprenditore agricolo – articolo 2135 - il piccolo imprenditore – articolo 2083. Se occorre essere conseguenti con le definizione codicistiche sopra riportate, occorre allora individuare come segue la portata del nuovo comma 3- bis che il disegno di legge Semplificazioni intende aggiungere all’articolo 5 del Codice della privacy. Non dovrebbe cioè applicarsi il Codice della privacy ai dati dell’imprenditore-persona fisica che agisce nell’ambito della attività di impresa e dunque è equiparato alla persona giuridica quando i dati che lo riguardano sono relativi all’esercizio professionale di un’attività economica finalizzata alla produzione e allo scambio di beni o servizi alla assunzione del rischio economico all’esercizio di attività di direzione e organizzazione della produzione all’esercizio di un’attività professionale nel senso di stabile, abituale, anche se non unica e in questo senso si potrebbe pensare anche alla inapplicabilità indiretta del Codice ai dati del «professionista», se l’articolo 2195 c.c. definisce imprenditore commerciale anche ci esercita un’attività professionale all’esercizio di un’attività commerciale all’esercizio di un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi tutte quelle che non sono agricole all’esercizio di un’attività intermedia nella circolazione dei beni all’esercizio di un’attività di trasporto per terra, acqua, aria codice di navigazione all’esercizio di un’attività bancaria o assicurativa all’esercizio di un’attività ausiliaria delle precedenti mediatore, agente comm., agente pubblicità . Interessante l’impatto della modifica sul trattamento dei dati relativi alle ditte e imprese individuali. Le «ditte individuali» e le «imprese individuali» sarebbero ora escluse dal Codice della privacy in quanto considerate o assimilabili alle persone giuridiche, mentre in precedenza anche l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali considerava la quasi inscindibile compenetrazione tra la persona fisica e la veste di ditta/imprenditore individuale come presupposto per ritenere i dati di ditte e imprese individuali come dati riferiti a persone fisiche comunque soggetti al Codice anche dopo l’esclusione dal relativo ambito di applicabilità dei dati delle persone giuridiche. Pur con la «semplificazione» che il comma 3- bis vorrebbe introdurre, non saranno pochi i problemi applicativi pratici. Intanto occorre fare una preliminare distinzione tra «ditta individuale» e «impresa individuale», che non sono affatto la stessa cosa la ditta individuale può non svolgere l'attività d'impresa e quindi non essere una impresa individuale, l'impresa individuale è invece sempre una ditta individuale. I dati della ditta individuale continuerebbero ad essere soggetti – nel caso la ditta non svolga attività di impresa – al Codice della privacy anche dopo l’eventuale approvazione del comma 3- bis semplificatore In secondo luogo, non tutte le imprese individuali si contraddistinguono dal punto di vista organizzativo e decisionale per la coincidenza fra soggetto giuridico e titolare-persona fisica. Infatti, è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad un’organizzazione interna complessa, che prescinde dal sistematico intervento del titolare dell’impresa per la soluzione di determinate problematiche e può determinare la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore individuale, ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale. Quid in tali casi? In terzo luogo, appare interessante una recente sentenza della Cassazione, che ha affrontato il diverso tema – ugualmente interessante - dell'applicabilità del d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti discendente da reato alle imprese individuali, ribaltando una consolidata Giurisprudenza sulla inapplicabilità che vigeva da una assai nota sentenza del 2004 emanata dalla stessa Suprema Corte. Nella sentenza 15657 del 20 aprile 2011 La Suprema Corte, pur premettendo che «l'attività riconducibile all'impresa al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone o di capitali », ha ritenuto però innegabile che «l'impresa individuale sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla cd. ditta individuale , ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli articolo 2082 e 2083 c.c.». Invero, secondo la Cassazione, i soggetti destinatari delle prescrizioni normative non vanno soltanto individuati attraverso la loro espressa previsione o la loro altrettanto espressa esclusione, ma ben possono identificarsi sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli enti forniti o meno di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.