Occorre la querela di falso per infirmare la valenza di piena prova del verbale redatto dagli agenti intervenuti sul posto dopo l’incidente, attestante i fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’indicente, quale risultava al momento del loro intervento.
Con la sentenza numero 13195, depositata il 28 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione impugnata. Motociclista responsabile all’80% dell’incidente. Un uomo di 40 anni fa un incidente in moto, scontrandosi con un auto. Una gamba deve essere amputata. Ottiene dall’automobilista e dalla sua assicurazione un risarcimento di 174mila euro. Una gamba sembra valere di più, ma tale cifra corrisponde solo al 20% dei danni totali. Il motociclista è stato infatti ritenuto responsabile dell’incidente all’80%. CT del PM la striscia lasciata dalla moto era a 30 cm dalla linea di mezzeria. I giudici di merito sono concordi nell’accettare i dati della consulenza tecnica effettuata dal PM nel corso del procedimento penale a carico dell’automobilista, conclusosi con l’archiviazione. Da tale consulenza emerge che il pneumatico della motocicletta, a causa dell’incidente, ha lasciato sull’asfalto, nella corsia di pertinenza della stessa, «una prima traccia di scarrocciamento a cm 30 e non di 50 cm come indicato sul verbale dei vigili urbani e come riprodotto dal c.t. di parte appellante dalla linea continua di mezzeria». Ma il verbale dei vigili diceva 50 cm! Il motociclista ricorre per cassazione, lamentandosi per la violazione dell’articolo 2700 c.c., sull’efficacia degli atti pubblici. Atto pubblico efficace fino a querela di falso. La Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso, annullando la sentenza impugnata. Il giudice del rinvio dovrà assumere come veri, in difetto di querela di falso, i fatti riportati in verbale, che cioè la moto procedeva a 50 cm dalla linea continua di mezzeria. E’ infatti principio consolidato quello per cui quando «i fatti riferiti dai pubblici ufficiali, autori del rapporto, si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento, per infirmarne la valenza di piena prova occorre la querela di falso».
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 aprile – 28 maggio 2013, numero 13195 Presidente Berruti – Relatore Amatucci Svolgimento del processo 1.- Decidendo sulla domanda risarcitoria di S.D. nato il omissis , che aveva perso la gamba sinistra nella collisione del omissis tra la motocicletta che conduceva e l'autovettura condotta dal proprietario G G. , con sentenza del 28.11.2003 il Tribunale di Como - sezione distaccata di Erba, quantificò nell'80% l'apporto causale del motociclista e condannò il G. e l'Assitalia poi INA Assitalia al pagamento di Euro 174.661,08, oltre accessori, corrispondenti al 20% del danno complessivo. 2.- Con sentenza numero 2631/06, depositata il 26.10.2006, la Corte d'appello di Milano, per quanto in questa sede interessa, ha respinto il gravame del S. sul sostanziale rilievo che l'incidente era bensì avvenuto in prossimità della linea di mezzeria ma che il contesto delle circostanze nelle quali s'era verificato rivelava la colpa prevalente del motociclista. La Corte ha, in particolare, disatteso una misurazione effettuata dai vigili urbani intervenuti sul posto ed ha conferito rilievo al diverso dato risultante dalla consulenza disposta dal p.m. in sede penale. La decisione di primo grado è stata confermata anche in punto di quantum debeatur, sia in ordine al danno non patrimoniale che a quello patrimoniale. 3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione S.D. , affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoria, cui G G. ed Ina Assitalia s.p.a. resistono con unico controricorso. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo illustrato alle pagine da 4 a 29 del ricorso la sentenza è censurata per violazione degli articolo 2054 e 2700 c.c., 141, 143 e 148 c.d.s., del principio della tassatività delle prove civili e per motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria. Vi si afferma, anzitutto, che la Corte d'appello abbia ritenuto di ricostruire l'incidente rilevando tra l'altro quanto segue “È stato accertato vedasi consulenza tecnica del Pubblico Ministero per il procedimento penale conclusosi con l'archiviazione nei confronti dell'automobilista che il pneumatico della motocicletta, a causa dell'incidente, lasciò sull'asfalto, nella corsia di pertinenza della stessa, una. prima traccia di scarrocciamento a cm. 30 e non 50 centimetri come indicato sul verbale dei vigili urbani e come riprodotto dal c.t. di parte appellante dalla linea continua di mezzeria” a pag. 10, sub 1, della sentenza, col grassetto come sopra riprodotto . Si precisa in ricorso a pag. 7 , nulla essendo detto in sentenza, che il consulente del p.m. aveva scritto “ . con l'aiuto della documentazione fotografica si è evidenziata la prima traccia lasciata dal pneumatico della motocicletta che parte da 30 cm. Dalla linea di mezzeria e non a 50 cm. Come indicato nel verbale dei Vigili Urbani di Erba intervenuti per i rilievi del caso”. E si sostiene che tanto è in contrasto col principio enunciato da Cass., numero 3282/2006, la quale ha enunciato il principio secondo il quale il verbale redatto dagli agenti intervenuti sul posto dopo l'incidente fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento . Vengono poi prospettate ulteriori incongruenze logiche della motivazione in ordine alla ricostruita dinamica dell'incidente e correlate violazioni di legge. 1.1.- La denuncia di violazione dell'articolo 2700 c.c. è fondata. La citata Cass. numero 3282/2006 ha effettivamente affermato che il rapporto redatto dagli agenti in quel caso dai carabinieri intervenuti sul posto dopo un incidente stradale costituisce atto pubblico, con valore di piena prova ai sensi dell'articolo 2700 c.c. in ordine ai fatti accertati visivamente circa la fase statica quale risultava al momento del loro intervento. Trattasi di principio consolidato cfr., ex coeteris, Cass., nnumero 28939/2005, 14038/2005, 3522/1999 , anche successivamente ribadito Cass., numero 16713/2009 e che va in quest'occasione confermato. Quante volte, dunque, i fatti riferiti dai pubblici ufficiali autori del rapporto si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento, per infirmarne la valenza di piena prova occorre la querela di falso. Eccezione ne è il caso - non verificatosi nella specie - che altro pubblico ufficiale abbia, anche successivamente, compiuto lo stesso accertamento, non già però apprezzandone i risultati sulla base di diversi elementi in tal modo sostanzialmente compiendo una valutazione , ma constatando direttamente lo stato dei luoghi e ripetendo l'accertamento compiuto dal precedente pubblico ufficiale. La sentenza va dunque cassata perché il giudice del rinvio rivaluti i fatti assumendo come vero, in difetto di querela di falso del menzionato atto pubblico, che le tracce di scarrocciamento che ne occupano distavano cm. 50 e non 30 dalla linea di mezzeria, come riferito dai vigili urbani a seguito dei rilievi direttamente effettuati. 1.2.- Le ulteriori censure relative al primo motivo sono assorbite. 2.- Del pari assorbite sono le censure relative agli altri motivi illustrati alle pagine da 29 a 59 del ricorso , attinenti tutte al quantum debeatur, dunque ad aspetti logicamente conseguenti alla statuizione sull'anumero La sentenza è interamente travolta dalla cassazione quanto ai danni subiti dal ricorrente. 3.- Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa Corte d'appello in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, assorbita ogni altra censura, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.