Minaccia a mezzo chat due minori per farsi mandare video hot: è violenza sessuale

La minaccia nel delitto di violenza sessuale si ritiene integrata dalla prospettazione di qualunque male che, in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, mostri la sua capacità di coazione nei confronti della vittima, che si trovi quindi a subire gli atti sessuali.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 19033 del 2 maggio 2013. Il caso. La Corte di Appello confermava in toto una sentenza emessa dal G.I.P. – a seguito di giudizio abbreviato, avente condannato un uomo per i reati di cui agli articolo 81 cpv., 609 bis, 609 ter comma 1 numero 1, 61 numero 11 e 600 quater c.p. violenza sessuale aggravata dall’età e dall’abuso di relazione domestiche, oltreché pornografia virtuale , perché contattava via internet due minori infra quattordicenni e le costringeva, dietro minacce, ad inviargli foto e video con atteggiamenti osceni atti masturbatori ed inserimento di oggetti negli orifizi , che lo stesso poi deteneva, insieme ad altro materiale pornografico, su supporto magnetico. Il condannato, a mezzo del difensore, proponeva un articolato ricorso per cassazione, lamentando una serie di violazioni che, nella sentenza in esame, la Suprema Corte respinge punto per punto. Idoneità delle minacce. Disattendendo la tesi difensiva, gli Ermellini ritengono che i giudicanti del merito abbiano correttamente valutato le minacce rivolte dall’imputato alle due minori per indurle al compimento degli atti sessuali, posto che il contenuto delle conversazioni documentato grazie al mezzo utilizzato ha rivelato che l’uomo era a conoscenza di plurime informazioni circa la vita delle stesse e le ha utilizzate per lasciar loro intendere che, nel caso non avessero assecondato le sue richieste, si sarebbe adoperato per far loro del male. Emergono, infatti, specifici riferimenti circa lo svolgimento della loro vita quotidiana, come nomi di parenti, indicazioni dell’abitazione e dell’istituto scolastico frequentato. In ragione della giovane età e dell’inesperienza delle vittime, appare certa l’efficacia intimidatoria delle espressioni usate e il raggiungimento dello scopo perseguito dall’agente, tanto che le riprese video e le fotografie sono state effettivamente il risultato della coartazione della volontà seguita alle minacce stesse. Per la sussistenza della minaccia, infatti, è sufficiente una qualsiasi intimidazione psicologica che si ponga quale mezzo di pressione morale sul soggetto passivo e che ne menomi la libertà in ipotesi di violenza sessuale, inoltre, integra minaccia la prospettazione di un male del più vario genere, purché, in considerazione delle circostanze concrete, sia tale da far sorgere nella vittima il timore di un pregiudizio reale. Non par dubbia, quindi, la sussistenza di minacce nel caso in oggetto, anche perché esse come risulta documentalmente sono consistite nella prospettazione di ingiuste ritorsioni nei confronti delle parti offese e di loro familiari. Non c’è spazio per l’attenuante. L’attenuante del fatto di minor gravità non può essere riconosciuta, giacché la stessa si applica solo alle ipotesi in cui vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, e ciò in considerazione di una globale valutazione che involva le modalità esecutive, il grado di coartazione, le condizioni psico-fisico dei soggetti passivi e il danno arrecato, non bastando, in proposito, il rilievo della mancata congiunzione carnale. Dai fatti di causa sono emerse l’invasività e l’insistenza delle pressioni da parte dell’imputato, che addirittura ha ricercato contatti fisici diretti con una delle minori l’utilizzo di mezzi informatici tipo chat line, inoltre, si presenta come particolarmente molesto, giacché permette di contattare in anonimato, in qualsiasi momento della giornata e con immediatezza. Integrato il reato di detenzione di materiale pornografico. La Suprema Corte respinge le prospettazioni difensive, secondo cui i filmati e le foto detenute dal prevenuto sarebbero stati erroneamente scaricati da internet e non, volontariamente, archiviati sul proprio computer. Come affermato dai giudici del merito, infatti, è indubbio che lo stesso avesse contezza del contenuto di tale materiale - dal momento che lo aveva opportunamente conservato e catalogato, anche a mezzo di specifici titoli, nei quali si faceva riferimento all’età dei soggetti ripresi - e che, quindi, lo detenesse consapevolmente. Niente cd. generiche. All’imputato non sono state concesse le att. genumero e la Corte ritiene che questo diniego sia legittimo le attenuanti in parola, infatti, non sono un diritto e vengono concesse solo in presenza di positivi elementi di riscontro. Inoltre, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, ben potendo limitarsi a far riferimento a quelli che ritenga decisivi una motivazione congrua e non contraddittoria come quella del G.i.P. e della Corte di Appello , quindi, e’ insuscettibile di sindacato di legittimità. Sussiste l’abuso di relazione domestica. Sulla base della giurisprudenza ormai consolidata, ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61 numero 11 c.p., con specifico riferimento al delitto di violenza sessuale, quando vi sia un rapporto di abituale frequentazione dell’abitazione della vittima da parte del carnefice, purché l’abuso di tale posizione agevoli la commissione del reato stesso. In concreto, è emerso come l’imputato fosse un frequentatore della casa di una delle minori, in quanto legato sentimentalmente alla zia di questa di conseguenza, ha potuto utilizzare le informazioni personali ottenute in ragione della relazione per rendere maggiormente credibili le sue minacce, così essendo facilitato nella commissione del reato. Gli Ermellini, quindi, hanno rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 marzo - 2 maggio 2013, numero 19033 Presidente Fiale – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18.6.2012, ha confermato la decisione con la quale, in data 8.11.2011, a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva riconosciuto F L. responsabile dei reati di cui agli articolo 81 cpv, 609-bis, 609-ter comma 1 numero 1, 61 numero 11 e 600-quater cod. penumero perché, dopo aver contattato via internet, mediante MSN, due minori infra-quattordicenni, celando la sua vera identità, le costringeva con minaccia ad inviare foto e video che le ritraevano nude ed in pose oscene atti masturbatori, inserimento nei genitali e nell'ano di dita ed oggetti, quali un piccolo rotolo di carta, un pennarello, il manico della spazzola del wc ed, inoltre, perché deteneva su supporto magnetico materiale video di contenuto pedo-pornografico. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che le frasi nelle quali i giudici del merito hanno ravvisato la minaccia non avrebbero effettiva idoneità intimidatoria, tenuto conto del contenuto delle stesse e della assenza di contatto fisico, visivo o verbale in ragione del mezzo telematico utilizzato. 3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta che i giudici del merito avrebbero erroneamente negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'articolo 609-bis cod. penumero , disattendendo le specifiche doglianze difensive ed erroneamente valutando i mezzi, le modalità esecutive e le circostanze dell'azione, stante la minore persuasività, immediatezza e capacità di intrusione nell'altrui sfera comunicativa del mezzo utilizzato per il compimento dei fatti oggetto di contestazione. 4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 600-quater cod. penumero , rilevando che il materiale pornografico rinvenuto sarebbe stato inconsapevolmente scaricato via internet e che mancherebbe comunque la prova della minore età dei protagonisti dei filmati rinvenuti e del fatto che l'imputato li abbia effettivamente visionati. 5. Con un quarto motivo di ricorso rileva la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che assume immotivata ed assunta senza considerare alcuni elementi positivi di valutazione, quali modalità e ambito dei fatti, tenore delle ritenute minacce, corretto comportamento processuale, reiterata ammissione degli addebiti, sostanziale incensuratezza ed invio di una richiesta di perdono manoscritta. Parimenti ritiene non giustificato il trattamento sanzionatorio in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti. 6. Con un quinto motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione della disciplina del reato continuato, non avendo i giudici del merito giustificato, nel determinare l'aumento, la corrispondenza della pena al singolo episodio criminoso cui si riferisce ed avendo omesso ogni riferimento temporale ai singoli fatti, ritenuto rilevante perché alcuni video e foto sarebbero stati inviati contestualmente o “per piacere”. 7. Con un sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 numero 11 cod. penumero , dovendosi escluderne la sussistenza in assenza di una violenza fisica diretta consumatasi in un contesto reso possibile dalla relazione domestica ed essendo smentita dalle risultanze istruttorie l'utilizzazione di riferimenti personali per favorire la commissione dei reati. 8. Con un settimo motivo di ricorso lamenta l'inosservanza di norme processuali con riferimento alle costituzioni di parte civile, per essere le stesse connotate da carenza di legittimazione ad agire dei difensori, ai quali sarebbe stato conferito il solo potere a costituirsi parte civile ai sensi degli articolo 76 e 122 cod. proc. penumero e non il potere di rappresentanza processuale di cui all'articolo 100 cod. proc. penumero , potendosi rilevare, dal tenore degli atti, la mancanza di volontà delle parti civili di conferire ai procuratori speciali il potere di farsi rappresentare anche processualmente. Aggiunge che su uno degli atti mancherebbe anche la sottoscrizione del difensore, non potendovi sopperire, come ritenuto dalla Corte territoriale, quella apposta per autentica, in quanto finalizzata solo a tale scopo. 9. Con un ottavo motivo di ricorso deduce, infine, l'inosservanza dell'articolo 539 cod. proc. penumero in relazione alla quantificazione della provvisionale concessa alle parti civili. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. 10. In data 21.3.2013 la difesa dell'imputato ha depositato in cancelleria una memoria ad ulteriore conferma di quanto dedotto in ricorso. Altrettanto ha fatto la difesa delle parti civili con memoria dell'11.3.2013, con la quale si evidenziano l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso. Considerato in diritto 11. Il ricorso è infondato. Va preliminarmente rilevato che le censure mosse alla decisione impugnata risultano sostanzialmente ripetitive rispetto alle questioni sollevate con l'atto di appello e puntualmente confutate dai giudici del gravame. 12. Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente pone in discussione la idoneità delle minacce rivolte alle minori. La decisione impugnata, pur legittimamente richiamando i contenuti della decisione del primo giudice, ripropone un'accurata ricostruzione della vicenda, analizzando anche l'aspetto concernente le minacce rivolte alle minori per indurle al compimento di atti sessuali, particolarmente mediante la diretta analisi del tenore delle conversazioni intercorse tra l'imputato e le minori, che risulta integralmente documentato grazie al mezzo utilizzato e che viene frequentemente riprodotto testualmente in motivazione. Evidenzia la Corte territoriale come l'imputato abbia ripetutamente mostrato, nel corso delle conversazioni, di essere a conoscenza di informazioni personali sulle minori, rivolgendo ad una delle due, durante i numerosi contatti telematici, precisi riferimenti sulle parentele ed il luogo di abitazione, lasciando intendere che se non fossero state assecondate le sue richieste vi sarebbero state spiacevoli conseguenze, seppure genericamente rappresentate e che il materiale già in suo possesso sarebbe stato divulgato. Osservano a tale proposito i giudici del gravame che, in ragione della giovane età e dell'inesperienza delle vittime, è certa l'efficacia intimidatoria delle espressioni utilizzate e che le stesse hanno effettivamente raggiunto lo scopo, tanto che le minori hanno ripetutamente assecondato le richieste loro rivolte. Del resto, il tenore delle frasi riportate in sentenza è inequivoco e consente anche, come pure osservato in sentenza, di verificare come le riprese video e le fotografie siano il risultato della coartazione della volontà conseguente alle minacce. 13. Le argomentazioni sviluppate dai giudici del gravame appaiono del tutto adeguate, assistite da coerenza e scevre da contraddizioni oltre che giuridicamente corrette. Invero, costituisce principio consolidato quello secondo il quale per la minaccia è sufficiente che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale e che questi si sia sentito effettivamente intimidito Sez. V 46528, 17 dicembre 2008 Sez. VI numero 14628, 23 dicembre 1999 ed altre prec. conf. . Con specifico riferimento al delitto di violenza sessuale, si è altresì specificato che l'elemento oggettivo del reato può consistere in qualsiasi intimidazione psicologica che si ponga quale mezzo di pressione morale sull'animo della vittima e sia in grado di provocare la coazione della stessa a subire gli atti sessuali, cosicché la minaccia può ritenersi integrata dalla prospettazione di un qualunque male che, in relazione alle circostanze che l'accompagnano, sia comunque tale da far sorgere nella vittima il timore di un pregiudizio concreto così Sez. III numero 37251, 1 ottobre2008, ove si riteneva l'efficacia della minaccia di esercitare un diritto e, segnatamente, un'azione di sfratto . Si è affermato anche che, sempre nel reato di violenza sessuale, l'idoneità della minaccia a coartare la volontà della vittima deve esaminarsi non secondo criteri astratti aprioristici, ma tenendosi invece conto, in concreto, di ogni circostanza oggettiva e soggettiva, con la conseguenza che anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, può esser sufficiente ad integrare, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi della violenza Sez. III numero 35863, 25 ottobre 2002 Sez. III numero 1911, 21 febbraio 2000 . È stata inoltre ritenuta minaccia idonea anche quella di diffusione di materiale compromettente costituito da un fotomontaggio ritraente la vittima in pose oscene Sez. III numero 34128, 12 ottobre 2006 . 14. Quanto al secondo motivo di ricorso deve ricordarsi come questa Corte abbia avuto modo di osservare che l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'articolo 609-bis cod. penumero può essere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalità esecutive e le circostanze dell'azione attraverso una valutazione globale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato, anche sotto il profilo psichico Sez. III numero 45604, 6 dicembre 2007 Sez. III numero 1057, 17 gennaio 2007 Sez. III numero 40174, 6 dicembre 2006 . Ciò posto, deve ricordarsi che, per l'applicazione dell'attenuante in questione, non è sufficiente la mancanza di congiunzione carnale tra l'autore dei reato e la vittima Sez. III numero 10085, 6 marzo 2009 Sez. III numero 14230, 4 aprile 2008 ed è pertanto evidente che anche la circostanza di una eventuale comunicazione a distanza senza alcun contatto fisico tra autore del reato e soggetto passivo non assume, di per sé, rilievo determinante, ma deve essere valutata unitamente agli altri elementi che la richiamata giurisprudenza individua tra quelli da considerare. 15. Nella fattispecie, i giudici del gravame, nel valutare la specifica doglianza dell'appellante sul punto, riproposta in ricorso, hanno opportunamente tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti, connotati da particolare insistenza ed invasività e chiaramente indirizzati anche ad ottenere contatti fisici diretti con una delle minori, indicando testualmente i brani di conversazione dalle quali detto intento era immediatamente percepibile. Hanno inoltre giustamente escluso che il mezzo utilizzato per realizzare il reato dovesse ritenersi scarsamente intrusivo come sostenuto dall'appellante. 16. Tale rilievo appare del tutto corretto, atteso che il mezzo informatico e le comunicazioni mediante “chat” o “social network”, rendono particolarmente agevole l'approccio anche con soggetti con i quali il contatto diretto o attraverso altri mezzi di comunicazione sarebbe senz'altro più difficoltoso, non essendo necessario disporre, ai fini di tale contatto, di dati personali identità, indirizzo, numero telefonico etc. e potendosi raggiungere l'interlocutore anche attraverso una semplice ricerca o l'utilizzazione dei sistemi utilizzati dalle singole piattaforme per mettere in contatto tra loro gli utenti. Rilievo non minore assume, inoltre, la velocità delle comunicazioni e la possibilità di inviare fotografie e riprese video, anche contestualmente alla loro realizzazione, attraverso dispositivi portatili. Di ciò ha tenuto conto la Corte territoriale, evidenziando come alcuni filmati di contenuto osceno siano stati realizzati dalle minori all'interno dell'istituto scolastico da loro frequentato. Altri elementi correttamente valutati nel provvedimento impugnato, ai fini dell'esclusione dell'attenuante, riguardano l'età adolescenziale delle vittime, l'uso di un linguaggio particolarmente esplicito, la reiterazione nel tempo dei reati e la evidente compressione della libertà sessuale delle persone offese. Il diniego appare, pertanto, pienamente giustificato. 17. Quanto al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che esso è genericamente formulato e si fonda sull'apodittica affermazione che i file di contenuto pedo-pornografico sarebbero stati erroneamente scaricati da internet, che non vi sarebbe la prova della minore età dei protagonisti e della loro effettiva visualizzazione da parte del detentore. Anche in questo caso i giudici del merito non sono incorsi nella violazione denunciata, avendo correttamente valutato il materiale probatorio acquisito e risultando dal provvedimento impugnato che i filmati, opportunamente conservati e catalogati, avevano un titolo inequivocabile, riportato nel capo di imputazione, ove si rileva anche l'indicazione dell'età dei soggetti ripresi, constatata dai giudici mediante diretta visione. Tra questo materiale, inoltre, era anche presente una cartella contenente 11 foto e 15 video realizzati da una delle persone offese. Risultava dunque provata la consapevole detenzione idonea a configurare il reato. 18. Parimenti infondato risulta il quarto motivo di ricorso. Occorre ricordare che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione Sez. III numero 19639, 24 maggio 2012 Sez. I numero 3529, 2 novembre 1993 Sez. VI numero 6724, 3 maggio 1989 Sez. VI numero 10690, 15 novembre 1985 Sez. I numero 4200, 7 maggio 1985 . Inoltre, riguardo all'onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche v. Sez. II numero 3609, 1 febbraio 2011 Sez. VI numero 34364, 23 settembre 2010 , con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato Sez. VI numero 42688, 14 novembre 2008 Sez. VI numero 7707, 4 dicembre 2003 . Nella fattispecie, i giudici del gravame hanno affermato di condividere le valutazioni del primo giudice, il quale aveva escluso la concedibilità delle invocate attenuanti sulla base della quantità di materiale pedo-pornografico detenuto, del comportamento tenuto in concreto e rilevando che la dedotta incensuratezza risultava smentita da due precedenti penali, ancorché non specifici, mentre, al fine della valutazione della condotta successiva al reato posta in evidenza dalla difesa, doveva tenersi conto anche del tempo trascorso dalla commissione dei fatti. Si tratta, ad avviso del Collegio, di motivazione perfettamente aderente ai principi richiamati. 19. Parimenti corretta risulta l'applicazione della disciplina del reato continuato, oggetto di contestazione nel quinto motivo di ricorso. In tema di determinazione della pena nel reato continuato non vi è alcun obbligo di autonoma e specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, dovendosi fare riferimento alle ragioni poste a sostegno della quantificazione della pena base Sez. V numero 27382, 13 luglio 2011 Sez. V numero 11945, 19 ottobre 1999 Sez. III numero 3034, 10 novembre 1997 . Nella fattispecie, la Corte di appello ha fatto specifico riferimento alla determinazione della pena nel suo complesso operata dal primo giudice, peraltro non limitandosi ad un mero richiamo, ma ribadendo la valutazione di congruità sulla base della gravità dei fatti e del pregiudizio materiale e psicologico subito dalle persone offese. 20. Per quanto riguarda, invece, il sesto motivo di ricorso, deve osservarsi che l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 11 cod. penumero deve ritenersi sussistente allorquando l'abuso della relazione agevoli comunque la commissione del reato. Con specifico riferimento ad una ipotesi di violenza sessuale, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che nell'abuso di relazioni domestiche rientri anche il rapporto di abituale frequentazione dell'abitazione della vittima da parte del reo Sez. III numero 27044, 13 luglio 2010, citata anche nella sentenza impugnata . Sostiene il ricorrente che l'assenza, nella fattispecie, di violenza fisica diretta e la mancanza di prova in ordine alla utilizzazione di riferimenti personali sarebbero ostative all'applicazione dell'aggravante. L'assunto risulta, tuttavia, infondato, avendo i giudici del merito chiarito che l'imputato intratteneva una relazione sentimentale con la sorella del padre di una delle minori e ne frequentava l'abitazione ed ha utilizzato per la commissione del reato, come emerge dal tenore delle conversazioni documentate, le informazioni di cui disponeva in ragione di tale frequentazione al fine di rafforzare le minacce utilizzate per vincere la resistenza delle giovani vittime, facendo così riferimento ai nomi dei familiari, alla scuola frequentata, all'ubicazione delle loro abitazioni. Tali circostanze pacificamente evidenziano come la relazione intrattenuta con la famiglia di una delle persone offese abbia senz'altro facilitato la commissione del reato, favorendo i primi contatti e rendendo maggiormente credibili le minacce rivolte alle minori. 21. Infondato è pure il settimo motivo di ricorso come emerge dalla semplice lettura della documentazione allegata, seppure solo in parte, al ricorso. Lamenta il ricorrente che ai difensori di parte civile sarebbe stata conferita procura speciale ma non sarebbero stati investiti del potere di rappresentanza processuale di cui all'articolo 100 cod. proc. penumero , tuttavia il conferimento del mandato emerge chiaramente dal tenore della procura speciale, laddove, in un caso, si afferma “ . conferisce al nominato procuratore e difensore ogni più ampia facoltà di legge” e, nell'altro “ .con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di essere rappresentati e difesi, nominare sostituti processuali, redigere e depositare i motivi di impugnazione .”. Del tutto correttamente, pertanto, l'eccezione è stata respinta dai giudici del merito, i quali non sono incorsi nel vizio denunciato neppure con riferimento alla ulteriore eccezione concernente la mancata sottoscrizione di uno degli atti di costituzione di parte civile il quale, come osservato nella sentenza impugnata, reca invece la sottoscrizione per autentica delle firme che, apposta in fondo all'atto, può pacificamente ritenersi estesa al suo intero contenuto. 22. Anche con riferimento all'ottavo motivo di ricorso deve pervenirsi ad un giudizio di infondatezza. Il ricorrente pone infatti in discussione l'assegnazione della provvisionale e la sua quantificazione, ma, come si è ripetutamente affermato, il provvedimento di condanna generica al risarcimento del danno e di assegnazione alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto non suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento Sez. IV numero 34791, 27 settembre 2010 Sez. V numero 5001, 7 febbraio 2007 Sez. V numero 40410, 15 ottobre 2004 Sez. IV numero 36760, 17 settembre 2004 Sez. V numero 4973, 31 gennaio 2000 . 23. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite nel grado che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre ad accessori di legge.