Il decreto 7 agosto 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – pubblicato sulla G.U. numero 210 dell’8 settembre – è il tassello fondamentale per l’avvio dei project bond, obbligazioni ad hoc per finanziare infrastrutture e grandi opere pubbliche. Le garanzie, offerte da intermediari iscritti all’albo, assicurazioni, banche europee ed altre società autorizzate, potranno andare oltre l’avvio della fase di gestione e riguardano la ristrutturazione della società di progetto.
Vediamo quali sono gli aspetti precipui del decreto del MEF che attua il regime di cui all’articolo 157, comma 3, d.lgs. numero 163/2006, e che si innesta lungo il filone dell’articolo 41 l. numero 27/2012 in materia di liberalizzazioni. Gli scopi. Le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157 d.lgs. numero 163/2006, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge numero 83/2012, possono essere sottoscritti e circolare esclusivamente presso gli investitori qualificati. Tali strumenti finanziari sono assistiti da specifiche garanzie l’obiettivo è di ridurre sensibilmente il rischio assunto dai sottoscrittori e il conseguente miglioramento del merito di credito della relativa emissione. Le garanzie possono essere rilasciate per la durata complessiva del periodo di costruzione e di avvio della gestione dell'infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica utilità . Le garanzie sulle obbligazioni e i titoli di debito emessi per il rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere possono però essere rilasciate anche nel periodo successivo all'avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con le previsioni del piano economico finanziario vigente. I soggetti garanti. Sul piatto sono molto significative sia le responsabilità sia le somme di denaro utilizzate. Ecco quindi la doverosa indicazione dello società che possono prestare garanzie. Si parla delle banche italiane e comunitarie, nonché extracomunitarie autorizzate a operare nel nostro Paese con o senza stabilimento di succursale degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 d.lgs. numero 385/1993. Si può passare, poi, per le compagnie assicurative operanti nel ramo del credito e della cauzione, per la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e per la SACE s.p.a. Indicazioni operative formalità ed escussione. Le garanzie dirette e le controgaranzie fornite in connessione ad una emissione di project bond devono avere alcune caratteristiche «esplicite, irrevocabili, incondizionate e stipulate in forma scritta». La garanzia copre il rischio di inadempimento del debitore principale per capitale e può essere escussa a seguito del mancato saldo di uno o più pagamenti dovuti a termini del regolamento del prestito oppure in ipotesi di dichiarazione di insolvenza dell'emittente o suo assoggettamento a fallimento/procedure concorsuali di liquidazione . In caso di escussione, sarà il garante a provvedere all'adempimento nei confronti dei soggetti tutelati, nei limiti dell'importo massimo garantito, nel rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali pattuite.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 7 agosto 2012 G.U. 8 settembre 2012, numero 210 Modalità per la prestazione delle garanzie sulle obbligazioni e sui titoli di debito, di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, concernente emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto - project bond. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, il quale, all'articolo 41, comma 1, ha sostituito l'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, in materia di emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto e delle società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità Visto, in particolare, il comma 3, del citato articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, il quale statuisce che “Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” Visto l'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, il quale ha ulteriormente integrato la disciplina relativa all'emissione delle citate obbligazioni e titoli di debito con riguardo agli aspetti fiscali, temporali e operativi, stabilendo che “E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 157 anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità di cui sia titolare” Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia” Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 143, e successive modificazioni, nonché la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 20 luglio 2007, numero 62 Dovendosi dare attuazione al citato comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, stabilendo le modalità di garanzia delle obbligazioni e dei titoli di debito da parte del sistema finanziario, anche al fine di assicurare maggiore trasparenza alle operazioni e tutela ai sottoscrittori delle obbligazioni e dei titoli in considerazione della specificità degli stessi Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 ed il relativo allegato, con il quale al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dott. Mario Ciaccia e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro Decreta articolo 1 Finalità 1. Le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, possono essere sottoscritti e circolare esclusivamente presso gli investitori qualificati. Tali strumenti finanziari possono essere assistiti da specifiche garanzie al fine di consentire una riduzione del rischio assunto dai sottoscrittori e il conseguente miglioramento del merito di credito della relativa emissione. articolo 2 Ambito di applicazione 1. Le garanzie possono essere rilasciate per una durata corrispondente al periodo di costruzione e di avvio della gestione dell'infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica utilità, sino all'effettiva entrata a regime degli stessi, ovvero fino alla scadenza dei project bond garantiti. 2. Le garanzie sulle obbligazioni ed i titoli di debito emessi per il rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1, comma 5, decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, possono essere rilasciate anche nel periodo successivo all'avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con le previsioni del piano economico finanziario vigente. articolo 3 Soggetti Garanti 1. Per le finalità di cui al presente decreto, le garanzie possono essere prestate a dalle banche italiane e comunitarie, nonché dalle banche extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia con o senza stabilimento di succursale b dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, e successive modificazioni. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del Titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come modificato dal decreto legislativo numero 141 del 2010, si fa riferimento agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo Testo unico c dalle imprese di assicurazione autorizzate ovvero ammesse in regime di libera prestazione dei servizi all'attività di assicurazione relativa al ramo danni per le classificazioni 14 Credito e 15 Cauzione , di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, “Codice della assicurazioni private”, e successive modificazioni, iscritte all'Albo delle imprese istituito presso l'Ivarp ex ISVAP d dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, numero 269 recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, numero 326, e successive modificazioni e dalla SACE S.p.A., nel limite di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 143 recante “Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c , e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, numero 59” e successive modificazioni f dalla Banca Europea degli Investimenti di cui all'articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, secondo le modalità e nei limiti previsti dal proprio statuto e dalla specifica regolamentazione dalla stessa dettata relativamente alle garanzie. 2. Con successivo decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, saranno definite le modalità di rilascio delle garanzie da parte delle fondazioni e dei fondi privati. articolo 4 Modalità operative 1. Le garanzie dirette e le controgaranzie fornite in connessione ad una emissione di project bond sono esplicite, irrevocabili, incondizionate e stipulate in forma scritta. 2. Le garanzie sono rilasciate sulla base della valutazione del merito di credito del soggetto emittente e della adeguata sostenibilità economico finanziaria degli investimenti, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera, anche sulla base del relativo piano economico finanziario. La garanzia copre il rischio di inadempimento del debitore principale per capitale e interessi e può essere escussa a seguito del mancato pagamento di uno o piu' pagamenti dovuti a termini del regolamento del prestito ovvero in caso di dichiarazione di insolvenza dell'emittente o assoggettamento dell'emittente a fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione applicabile. 3. Le garanzie possono operare autonomamente o congiuntamente con le iniziative assunte in materia dalle istituzioni europee, tra cui la “Project Bond Initiative”, promossa dalla Commissione europea con il coinvolgimento della BEI, in modo da ottimizzare il merito di credito della singola emissione. 4. Il documento per l'offerta agli investitori qualificati dei project bond offeringcircular indica i soggetti garanti e l'ammontare delle garanzie rilasciate da ciascuno. Il documento indica, altresì, quali soggetti garanti siano, o abbiano manifestato la disponibilità ad essere, anche, direttamente o indirettamente, investitori nei project bonds ovvero collocatori degli stessi ovvero finanziatori della società emittente. 5. In caso di escussione della garanzia, il garante provvede all'adempimento nei confronti dei soggetti garantiti, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei termini ed alle condizioni contrattuali convenuti. 6. Il contratto di garanzia disciplina i rapporti con i sottoscrittori nel regresso sulle somme di cui all'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, nonché nel subentro di cui all'articolo 159 dello stesso decreto.