Come avevamo avuto modo di anticipare le novità processuali del decreto Sviluppo non si sono limitate soltanto alla disciplina dell’appello e del giudizio di cassazione, ma hanno interessato anche la disciplina della legge Pinto e, soprattutto, il concordato preventivo.
Novità per il concordato preventivo . Ed infatti, passando ad esaminare quest’ultimo aspetto, il legislatore ha previsto ulteriori modifiche perseguendo un percorso che potremmo descrivere come ‘promozionale’ del concordato preventivo ferme, però, la necessità di tenere conto delle esigenze dei creditori. Più precisamente, l’intenzione del legislatore del decreto Sviluppo, stando almeno alle affermazioni di principio, è stata quella di facilitare la gestione delle crisi aziendali favorendo la continuità aziendale disciplinando espressamente, oltre ad un concordato liquidatorio un concordato con continuità aziendale . Figura, quest’ultima, che ricorre laddove il piano presentato preveda la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione e ferma la possibilità di cedere beni non funzionali all’esercizio dell'impresa. Domanda con riserva di documentazione . Guardando alla versione definitiva, quindi, l’aspetto forse più qualificante è la disciplina della presentazione della domanda di concordato preventivo. Ed infatti, sebbene la domanda di concordato preventivo debba essere corredata da una serie di documenti previsti dall’articolo 161 l. fall., è oggi possibile che l’imprenditore si riservi la possibilità di presentare «la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» sempreché, però, abbia cura di depositare insieme alla domanda di ammissione «i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi». La domanda di ammissione, però, sarà «inammissibile se il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti». Effetti della domanda di ammissione . Questa disciplina consente all’imprenditore di ottenere sin da subito gli effetti protettivi di cui all’articolo 168 l. fall. così da non rischiare che nel tempo occorrente per apprestare la documentazione richiesta qualche creditore possa, ad esempio, iniziare una qualche azione esecutiva ma anche cautelare sul patrimonio del debitore oppure acquisire diritti di prelazione rispetto ai creditori concorrenti. In particolare, la legge prevede che «le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato». V’è da precisare, poi, che gli effetti protettivi o di favore che abbiamo ora richiamato si producono dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Resta, poi, inteso che il debitore potrebbe poi proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182- bis l.fall. che pure subisce un restyling. Amministrazione ordinaria e straordinaria . Fermi gli effetti appena richiamati nel corso del periodo di tempo necessario per predisporre la documentazione l’imprenditore potrà, a certe condizioni, compiere atti di ordinaria e, con l’autorizzazione del Tribunale, di straordinaria amministrazione. In quei casi, i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore saranno prededucibili ai sensi dell’articolo 111 l. fall. E’ importante, però, che in questo particolare periodo di tempo il debitore, se non vuole incappare nell’inammissibilità della domanda con ogni conseguenza, dovrà adempiere a quegli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, che il giudice avrà imposto. La sorte dei contratti in corso . Un ulteriore aspetto qualificante della disciplina del concordato preventivo è senz’altro rappresentato dalla possibilità che il debitore chieda, ai sensi dell’articolo 169- bis , di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso ovvero a sospenderne gli effetti per non più di sessanta giorni prorogabili una sola volta. Si tratta di una misura non possibile per i contratti di lavoro, i contratti preliminari trascritti di vendita di beni immobili ad uso abitazione principale, i contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare e i contratti di locazione di immobile ex articolo 80, primo coma funzionale anche per rivedere alcune scelte gestionali precedenti in vista di un recupero della funzionalità aziendale nell’interesse comune del debitore e dei creditori secondo il piano presentato dal debitore. Va da sé che a seguito dello scioglimento che non opera, però, per la clausola compromissoria che eventualmente acceda al contratto da sciogliere «il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento». Quel credito, infine, dovrà essere soddisfatto come credito anteriore al concordato. Il finanziamento dell’impresa . Se l’obiettivo del legislatore è quello di garantire la continuità aziendale in vista anche della soddisfazione dei creditori v’era un ulteriore aspetto che doveva essere implementato si tratta della necessità di favorire l’erogazione di finanziamenti all’impresa nelle more dell’omologazione del concordato preventivo. E così, rafforzando quanto già previsto nel 2010 con l’introduzione dell’articolo 182- quater , il legislatore introduce oggi un nuovo articolo 182- quienquies significativamente rubricato «disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti». In base a quella norma il debitore potrà chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d , verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditore. Peraltro, il Tribunale potrebbe anche autorizzare la concessione di pegno o ipoteca a garanzia di quei finanziamenti. Pagamento dei fornitori Ma v’è di più. Ed infatti, il debitore potrà altresì chiedere di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista attesterà che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori ovvero a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. e obbligo di ricapitalizzazione . Saranno poi inapplicabili le norme del codice civile relative alle conseguenze derivanti da perdite riduzione del capitale sociale, ricapitalizzazione, scioglimento della società . Per saperne consulta http //www.ilfallimentarista.it/