La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al giudice del luogo in cui l’azienda ha la sede effettiva. Rileva infatti il vero centro direttivo, non altre sedi legali nel caso di specie, un mero recapito presso uno studio di avvocati con cui la società non abbia alcun legame significativo.
Così si è espressa la Cassazione Civile nell’ordinanza numero 14676, depositata lo scorso 28 agosto, incentrata sul tema frequente dello spostamento di sede per motivi legati all’aspetto giudiziale piuttosto che alla concreta attività aziendale. Basilicata o Lazio? Il Tribunale di Matera sollevava conflitto negativo di competenza in ordine a varie istanze di fallimento proposte nei confronti di una s.numero c. di trasporti. Ciò avveniva in seguito alla declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale capitolino sul rilievo che, pur essendo la sede legale della società in Roma, la sede effettiva sarebbe stata tuttavia in Basilicata. Il principio di diritto. La Cassazione rammenta come la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetti al giudice del luogo in cui l’impresa debitrice ha la sede effettiva ovvero il suo centro direttivo , ancorché essa sia diversa dalla sede legale, cioè quella ufficialmente dichiarata. Rimane fermo che – fino a prova contraria – debba desumersi la coincidenza delle suddette sedi. Carattere fittizio della sede. Quella indicata presso l’Urbe, come emerge da un pignoramento negativo, appare un semplice recapito in uno studio legale, mentre la società «in quel luogo non ha alcunché». La medesima azienda, inoltre, è in liquidazione e dalla visura camerale risulta essersi costituita e aver iniziato e proseguito l’attività nella provincia di Matera, nonostante il trasferimento legale. Ciò che resta dell’attività direttiva e amministrativa dell’impresa, in stato di liquidazione, si svolge nella sede originale, con il corollario dell’investitura di competenza per il Tribunale della Basilicata.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 3 luglio – 28 agosto 2012, numero 14676 Presidente Salmè – Relatore De Chiara Premesso Il Tribunale di Matera ha sollevato conflitto negativo di competenza in ordine a varie istanze di fallimento proposte nei confronti della Trasporti Badursi s.numero c. di B. M., a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata il 27 aprile 2011 dal Tribunale di Roma sul rilievo che, pur essendo la sede legale della società in omissis , tuttavia la sede effettiva era in . Nessuna delle parti ha presentato memorie. Il P.M. ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma, non essendo nella specie superata la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva. Considerato Il principio di diritto qui pacificamente applicabile è che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetti al giudice del luogo in cui l’impresa debitrice ha la sede effettiva, ove cioè si trova il suo centro direttivo, ancorché essa sia diversa dalla sede legale, ossia quella ufficialmente dichiarata, pur dovendosi presumere, fino a prova contraria, la coincidenza della sede legale con la sede effettiva. Nella specie, il carattere fittizio della sede di è dimostrato, in particolare, da un verbale di pignoramento negativo in data 7 ottobre 2010, ove si dà atto che quello di Via OMISSIS è semplicemente un recapito presso uno studio legale e che la società in quel luogo non ha alcunché. La società, inoltre, è il liquidazione, e dalla visura camerale in atti risulta che essa si costituì e iniziò l’attività in provincia di nel 1999 che trasferì poi la propria sede legale in omissis nel 2006 e quindi a , come detto, nel 2009 che al 29 agosto 2006 “la società ha trasferito la propria sede legale mantenendo l’attività in questa provincia” ossia in provincia di che il liquidatore, sig. M.G. , è residente in omissis . Escluso, pertanto, che la sede legale di corrisponda a un effettivo centro di interessi della società, va altresì considerato che ciò che resta dell’attività direttiva e amministrativa dell’impresa, in stato di liquidazione, deve ritenersi che si svolga in provincia di , dato che il liquidatore risiede in quella provincia, a omissis , e che nella medesima provincia si dava atto essere rimasta l’attività imprenditoriale pur dopo il trasferimento della sede legale altrove. Ne deriva che va dichiarata la competenza del Tribunale i Matera. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Matera.