Il Ministero del Lavoro, nella Circolare numero 1/2013 dell'8 gennaio, ha fornito informazioni in ordine alle problematiche concernenti l’individuazione degli elementi distintivi per l’applicazione dell’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali, strumento volto a definire un sistema organico e coerente di tutele del lavoro.
Viste le numerose richieste di chiarimento, sia da parte del personale ispettivo che da parte dei Comitati regionali per i rapporti di lavoro, in ordine alle problematiche concernenti l’individuazione degli elementi distintivi e dei limiti applicativi dell’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali prevista dall’articolo 12 d.lgs. numero 124/2004, il Ministero del Lavoro ha reso nota la circolare numero 1/2013 dell’8 gennaio. Diffida accertativa nuove indicazioni per l’attività ispettiva. L’articolo 12 d.lgs. numero 124/2004 disciplina la diffida accertativa per i crediti patrimoniali, che ha lo scopo di realizzare una «semplificazione delle procedure per la soddisfazione dei crediti di lavoro». Secondo lo stesso articolo, il personale ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro, qualora nel corso dell’attività di vigilanza emergano inosservanze della disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti di natura patrimoniale, debba diffidare i prestatori a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti svolti. L’ambito della vigilanza è stato ampliato sino a ricomprendere la tutela patrimoniale dei rapporti obbligatori privati. Il procedimento amministrativo delineato, in assenza di adempimento spontaneo o di conciliazione, fa scaturire, dunque, una diffida accertativa, titolo per l’esecuzione forzata. È richiesta la preventiva certezza del credito? In pratica, intervenendo su un dibattito da tempo aperto, la circolare numero 1/2013 ha spiegato come la preventiva certezza del credito «non sia una condicio sine qua non del provvedimento ispettivo, bensì un obiettivo che tende all’accertamento stesso». Ciò che rileva, infatti, è la situazione in cui il creditore consegua «inizialmente e per il momento» un determinato bene, sia o non sia a lui dovuto. La circolare elenca i crediti diffidabili. Sulla base dei poteri di accertamento necessari all’individuazione e liquidazione, le tipologie di credito possono essere suddivise in crediti retributivi da omesso pagamento crediti di tipi indennitario, maggiorazioni, TFR premi di produzioni o retribuzioni di merito crediti derivanti da un non corretto inquadramento della tipologia contrattuale crediti legati al demansionamento o mancata applicazione dei livelli minimi retributivi o derivanti dall’accertamento di lavoro sommerso. Soltanto per la prima, la seconda e la quinta categoria risulta applicabile la diffida in base al citato articolo 12 d.lgs. numero 124/2004. Fase contenziosa il Ministero fornisce le indicazioni. I Comitati regionali per i rapporti di lavoro, tenuti a istruire e decidere i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diffida accertativa validati, dovranno uniformarsi alle istruzioni per garantire omogeneità di comportamenti e decisioni.
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