Riduzione contributiva inapplicabile ai pensionati ex IPOST, INPDAP ed ENPALS

Con il messaggio numero 20028 del 5 dicembre 2012, l’Inps precisa che non è applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50% ai lavoratori autonomi già pensionati ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals, che abbiano compiuto l'età di 65 anni e risultino iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Niente riduzione al 50%. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota numero 29/0005868/L del 15 novembre 2012, con parere conforme del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’articolo 59, comma 15 della Legge numero 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS che abbiano compiuto l’età di 65 anni e, parallelamente, siano già iscritti alle gestioni autonome della categoria degli artigiani o degli esercenti attività commerciali. Ancora da definire il recupero degli importi indebitamenti fruiti. La contribuzione che tali soggetti devono versare, dovrà essere riscossa nella sua interezza e le domande volte ad ottenere il beneficio in questione devono essere respinte, anche quelle già presentate e non ancora definite. L’Inps, in chiusura di messaggio, spiega che provvederà a comunicare agli interessati le modalità per il recupero di eventuali importi indebitamente fruiti.

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