Per il concorso esterno gli indizi devo essere valutati in maniera globale

In materia di concorso esterno in associazione mafiosa, gli indizi vanno valutati in maniera globale e non parcellizzata.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 42716/2012, depositata il 6 novembre, ricordando inoltre che si parla di concorso nel momento in cui un soggetto, con il suo contributo materiale o morale , mira alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. Il caso. Il pubblico ministero propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato, per difetto di gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un uomo in relazione al delitto di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa articolo 110, 416 bis . Quando si diventa concorrente esterno? La S.C., in primis, rifacendosi al principio affermato dalle Sezioni Unite sent. numero 33748/2005 , afferma che, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di “concorrente esterno” il soggetto che non è inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione – quindi privo dell’affectio societatis – che però fornisce «un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, materiale e morale», sempre che questo si configuri come condizione necessaria per la «conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione e diretto alla realizzazione del programma criminoso». Gli indizi vanno valutati in maniera globale. Per quanto riguarda il difetto di gravi indizi di colpevolezza, la Cassazione precisa che il Riesame è giunta a tale conclusione attraverso una valutazione atomistica e frazionata degli elementi indiziari raccolti nella fase delle indagini preliminari. Ecco l’errore. Insomma, i giudici avrebbero dovuto effettuare una lettura globale, unitaria e reciproca dei dati raccolti dagli organi investigativi. Cosa che, adesso, dovranno fare i giudici del rinvio. Infatti, gli Ermellini hanno annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli che dovrà valutare gli elementi indiziari in maniera complessiva.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 luglio – 6 novembre 2012, numero 42716 Presidente Ferrua – Relatore Guardiano Ritenuto in fatto Con ordinanza del 14.3.2012 il tribunale del riesame di Napoli, adito ex articolo 309, c.p.p., annullava per difetto di gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli nei confronti di S.A. in relazione ai delitti di cui agli articolo 110, 416 bis, c.p. capo B 110, 81, cpv., 323, cpv., c.p., 7, L. 203/91 capo D1 110, 117, 81, cpv., 479, 476, c.p., 7, L 203/91 capo D2 . Ha proposto ricorso ex articolo 311, c.p.p., il pubblico ministero presso il tribunale di Napoli, articolando due motivi di ricorso. Con il primo eccepisce l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui agli articolo 110, 416 bis, c.p., in quanto erroneamente il tribunale del riesame avrebbe affermato il principio, che non trova riscontro nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno nel reato associativo, secondo il quale il suddetto concorso richiede una continuità di condotta dell'extraneus in favore del sodalizio criminoso, in questo caso, ad avviso del tribunale del riesame, non dimostrato. Con il secondo motivo eccepisce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell'impugnata ordinanza, in quanto i giudici della libertà, pur riconoscendo la completa attendibilità dei collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dello S.A. , fratello del sindaco del comune di omissis , descrivendolo come uomo a disposizione dell'associazione a delinquere di stampo camorristico nota come clan dei Casalesi, frazione Bidognetti , intervenuto per orientare l'attività amministrativa dell'ente territoriale alle cui dipendenze operava in favore delle speculazioni edilizie poste in essere nell'interesse dei Casalesi da G.R. , imprenditore la cui appartenenza al suddetto clan veniva data per pacifica dallo stesso Tribunale del riesame, ed in particolare della realizzazione di un importantissimo complesso urbanistico denominato omissis , giungevano, del tutto contraddittoriamente ed illogicamente, a non ritenere integrato il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello S. , svalutando, attraverso una valutazone atomistica e non complessiva degli elementi di accusa, i risultati delle intercettazioni di diverse conversazioni telefoniche intercorse tra il G. e lo S. , aventi ad oggetto proprio le difficoltà che il primo stava incontrando nella realizzazione del menzionato complesso edilizio, che invece, secondo il ricorrente, costituiscono evidente riscontro alle dichiarazioni accusatorie dei chiamanti in reità. Considerato in diritto Il ricorso proposto dal pubblico ministero va accolto, essendo fondati entrambi i motivi che lo sostengono. Ed invero, in ordine al primo motivo, va preliminarmente rilevato che il tribunale del riesame di Napoli, pur ritenendo S.A. un soggetto indiscutibilmente contiguo alla ramificazione del clan dei casalesi”, alla luce delle convergenti dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti dai collaboratori di giustizia V.G. , G.L. e D.T. , considerati dallo stesso tribunale tutti dotati di elevata affidabilità intrinseca cfr. pag. 11 dell'impugnata ordinanza , non condivideva l'impostazione accusatori secondo cui l'indagato avrebbe ricoperto il ruolo di concorrente esterno nel suddetto sodalizio criminoso, in quanto non risulta emerso concretamente se lo S. abbia effettivamente agito in maniera assidua al fine di improntare l'azione amministrativa degli organi di vertice del comune di omissis ed in ispecie allorquando il fratello del ricorrente, Sc.Anumero , rivestiva la carica di sindaco ad una stabile e costante distorsione dai criteri di imparzialità, di economicità e di buon andamento cui deve ispirarsi l'attività pubblica allo scopo di favorire con assoluta continuità gli aderenti al citato sodalizio cfr. pag. 12 dell'impugnata ordinanza . Nella valutazione del tribunale del riesame, dunque, l'impossibilità di qualificare, allo stato degli atti, in termini di assiduità il contributo fornito dallo S. agli interessi dell'associazione a delinquere di stampo camorristico di cui si discute e, quindi, di ritenere che per suo tramite l'azione amministrativa del comune di omissis , nel periodo temporale preso in considerazione, sia stata stabilmente asservita agli scopi di tale sodalizio criminoso, assume valore decisivo nel non consentire di configurare nei confronti dell'indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di concorso esterno nel delitto di cui all'articolo 416 bis, c.p Tale valutazione, tuttavia, sembra confondere, inammissibilmente, i requisiti richiesti per ritenere dimostrata la partecipazione in qualità di componente di un'associazione a delinquere di stampo mafioso con quelli sufficienti e necessari per qualificare in termini di concorso esterno il contributo fornito dal soggetto agente agli scopi del sodalizio. Da tempo, infatti, sviluppando ed affinando i principi affermati dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza del 12.7.2005, numero 33748, Mannino rv. 231671 , secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell' affectio societatis , fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, materiale o morale, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa sia integrato pur quando il soggetto abbia posto in essere un unico intervento, a carattere occasionale, che però abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione cfr., Cass., sez. II, 11.6.2008, numero 35051, Lo Sicco, rv. 241813 , orientamento che, peraltro, ha sempre rappresentato un punto fermo nella storia della elaborazione giurisprudenziale dell'istituto operata in sede di legittimità, anche quando il concorso esterno veniva ritenuto configurabile soltanto in rapporto a sporadiche ed eventuali situazioni di emergenza cfr., sul punto, Cass., sez. unumero , 5.10.1994, numero 16, D. Cass., sez. I, 20.11.1998, numero 5777, Crnojevic . Il carattere permanente e stabile del contributo causale, inevitabilmente garantita da quella assiduità con cui il soggetto agente opera nell'interesse del sodalizio che il tribunale del riesame di Napoli ha considerato, in astratto, elemento tipizzante della fattispecie de quo, non si richiede, dunque, al concorrente esterno nell'associazione a delinquere comune o di tipo mafioso -che, beninteso, deve comunque sempre fornire ad essa uno specifico, volontario e consapevole contributo, sotto il profilo materiale o morale, causalmente rilevante, cioè concretamente idoneo, allo scopo della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, nel quadro della realizzazione, anche parziale, delle finalità che ne caratterizzano il programma criminoso - rappresentando, invece, condizione indispensabile per qualificare in termini di partecipazione l'apporto che il soggetto agente fornisce alla compagine criminosa cfr. Cass., sez. II, numero 18797 del 20.4.2012, Giglio, rv. 252827 Cass., sez. VI, numero 29458 del 26.6.2009, Anzelmo, rv. 244471 Cass., sez. V, numero 36769 del 29.4.2008, Bini e altri, rv. 242218 . Ugualmente fondato appare il secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso giova richiamare l'approdo interpretativo al quale è giunta la giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti, dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma anche, in un secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario, tendente a dissolverne la relativa ambiguità e a inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l'effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa nel capo di imputazione cfr. Cass., sez. I, 14.3.2010, numero 16548, rv. 246935 . Orbene nel caso in esame il tribunale del riesame di Napoli è giunto alla conclusione censurata dal pubblico ministero ricorrente, proprio attraverso una valutazione atomistica e frazionata degli elementi indiziari raccolti nella fase delle indagini preliminari, sottoposti al suo esame, condotta, cioè, in modo frammentario e senza affatto ricercare le interazioni riscontrabili tra le diverse risultanze investigative, in violazione dei criteri di valutazione probatoria prescritti dall'articolo 192, c.p.p I giudici della libertà, infatti, hanno analizzato separatamente i singoli elementi dotati di valore indiziario nei confronti dello S. , costituiti principalmente 1 dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed in particolare da quelle di V.G. e G.L. , i quali hanno concordemente riferito di una diretta ingerenza dello S.A. , che, secondo il loro assunto, agiva nell'interesse della frazione bidognettiana dell'associazione a delinquere di stampo camorristico nota come clan dei Casalesi , nell'orientare l'azione amministrativa del comune di omissis , di cui era sindaco il fratello, per consentire al G.R. la realizzazione di un importante complesso urbanistico denominato omissis cfr. pagg. 9-11 dell'impugnata ordinanza 2 dalla circostanza che lo stesso tribunale del riesame ha considerato il G. un imprenditore componente a tutti gli effetti del suddetto sodalizio criminoso, nel cui interesse operava provvedendo ad investire il denaro frutto delle attività delittuose nel ciclo economico legale, con una preferenza per il settore edilizio/immobiliare, adoperandosi, a tal fine, per ottenere benefici illeciti da pubblici amministratori e funzionari collusi cfr. pagg. 7-8 dell'impugnata ordinanza dagli esiti delle conversazioni intercorse tra lo S. ed il G. , intercettate su disposizione dell'autorità giudiziaria procedente, aventi ad oggetto le ansie e le difficoltà che l'imprenditore stava affrontando per la realizzazione del suo progetto, in relazione alle quali sollecitava l'ausilio dell'indagato, che il tribunale del riesame, tuttavia, lungi dal considerare idonei elementi di riscontro alle chiamate di reità, svalutava ai fini della conferma del quadro accusatorio, ritenendole sintomatiche esclusivamente della scorrettezza sul piano deontologico della condotta dell'indagato, pur evidenziando, contraddittoriamente, come il loro contenuto fosse assolutamente compatibile in linea con rapporto dichiarativo dei collaboratori sopra illustrato con l'intensa contiguità manifestata dallo S. rispetto agli ambienti camorristici quantomeno per il tramite della figura del G. , che a tali ambienti è risultato intraneo cfr. pagg. 14-15 dell'impugnata ordinanza . In tal modo i menzionati elementi indiziari, come si è detto, hanno formato oggetto di un'analisi parcellizzata, all'esito della quale essi sono stati valutati di consistenza tale da non consentire di ricostruire la condotta dello S. in termini di concreto e specifico oltre che assiduo contributo da parte sua alla conservazione ed al rafforzamento della frazione bidognettiana del clan dei Casalesi , senza procedere, come il tribunale del riesame avrebbe dovuto fare, ad una lettura globale, unitaria e, soprattutto, reciproca dei dati raccolti dagli organi investigativi, eventualmente in grado di disvelarne il significato ultimo di tasselli di un più ampio quadro accusatorio cfr., Cass. sez. unumero , 12.7.2005, numero 33748, rv. 231678 . Gli errori di diritto in cui è incorso il tribunale del riesame di Napoli che rendono del tutto irricevibile la pretesa difensiva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero , comportano inevitabilmente l'annullamento dell'impugnata ordinanza sul punto, con rinvio allo stesso tribunale che dovrà procedere ad un nuovo esame, da compiere alla luce dei principi di diritto ora affermati. In particolare i giudici del rinvio dovranno verificare se, sulla base della valutazione complessiva degli elementi indiziari emersi nei confronti dell'indagato, da svolgere alla luce dei criteri interpretativi in precedenza menzionati, sia possibile o meno affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dello S.A. circa un suo concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, che abbia avuto un'effettiva rilevanza causale, configurandosi come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione a delinquere di stampo camorristico di cui si discute, nell'ambito della realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del medesimo sodalizio criminoso, senza che possa costituire ostacolo alla configurabilità dell'ipotesi di concorso esterno nel delitto associativo l'eventuale unicità del contributo fornito dall'indagato, purché presenti le indicate caratteristiche. Ovviamente avendo il tribunale del riesame di Napoli annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dello S. , sulla base delle medesime motivazioni, anche in relazione alle ipotesi di reato di cui ai capi D 1 e D 2 , ritenendola una conseguenza, per così dire, automatica della stretta connessione con quella di cui al capo B , appare evidente che l'indagine in sede di rinvio dovrà essere autonomamente e compiutamente svolta anche riguardo anche a tali ulteriori ipotesi di reato. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.