L’astensione dall’attività di udienza proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane non si configura come un diritto di sciopero.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 46686/2011 depositata il 19 dicembre, affronta la questione dell’astensione dalle udienze degli avvocati e l’eventuale differimento di udienza. La fattispecie. Il reato contestato all’imputato è la ricettazione articolo 648 c.p. , ma la questione importante, affrontata dalla Corte di Cassazione, è l’astensione del difensore nell’udienza di giudizio abbreviato. Infatti, tra i motivi del ricorso per cassazione, si prospetta una questione di illegittimità costituzionale, che la S.C. ritiene manifestamente infondata. L’adesione all’astensione collettiva non è un impedimento in senso tecnico. Gli Ermellini, in primis, sottolineano che l’istituto dell’impedimento a comparire del difensore articolo 420 ter c.p.p. , in relaziona all’udienza preliminare, è applicabile nel giudizio abbreviato di primo grado, e non anche nel giudizio camerale di appello Cass., sent. numero 36623/2010 . Inoltre, la Corte ha chiarito che la richiesta in questione, motivata dall’adesione all’astensione collettiva dalle udienze, non costituisce impedimento in senso tecnico. L’astensione non può andare a scapito dell’azione di difesa Nel caso di specie, la S.C. afferma che «l’astensione proclama dall’Unione delle Camere Penali Italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell’articolo 40 Cost., trattandosi invece di una “libertà” riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione». Questa “libertà”, trova il suo limite nel diritto di azione e difesa articolo 24 Cost. . Principio questo, avallato anche dalla Corte Costituzionale sent. numero 171/1996 . e neanche della ragionevole durata del processo. Proprio perché il giudizio abbreviato è improntato a criteri di speditezza processuale, la Corte di legittimità ritiene infondato tale motivo di ricorso e chiarisce che «non vi è dubbio che la parte interessata possa vanificare l’astensione del suo difensore sostituendolo, sicché ben può accettare un rito in cui l’astensione del difensore non comporti rinvio dell’udienza d’appello in conseguenza a tale astensione».rilevante per risolvere la questione dedotta.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 – 19 dicembre 2011, numero 46686 Presidente Casucci – Relatore Davigo Ritenuto in fatto Con sentenza in data 13.2.2007, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, dichiarò B.P. responsabile dei reati di cui agli articolo 171 ter legge 633/1941 e 648 cod. penumero , unificati sotto il vincolo della continuazione e - ritenuta l'ipotesi lieve della ricettazione, con la diminuente per il rito abbreviato - lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, pene accessorie, confisca e distruzione di quanto in sequestro. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 5.5.2010, confermò la decisione di primo grado. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo 1. la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 599 comma 2 cod. proc. penumero per violazione degli articolo 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede, quale ragione di rinvio dell'udienza di appello, il legittimo impedimento del difensore nella specie il difensore aveva aderito all'astensione dalle udienze che doveva ritenersi legittimo impedimento questione parzialmente analoga fu ritenuta inammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 11-20 novembre 1998, numero 373 solo perché non formulata in modo univoco, ma nel caso di specie non si fa riferimento alla disciplina per la udienza preliminare, poi modificata consentire al solo Procuratore generale di intervenire violerebbe il principio di parità fra le parti 2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della Corte territoriale, secondo cui l'imputato non ha dato prova di aver personalmente provveduto all'illecita riproduzione a prescindere dalla considerazione che anche il concorso nell'illecita riproduzione di cui in sentenza non si fa cenno escluderebbe il delitto di ricettazione, la Corte d'appello avrebbe in tal modo invertito l'onere della prova in ogni caso non si vede come potrebbe essere escluso un ragionevole dubbio 3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. penumero solo in ragione dell'essere stato ritenuto il fatto lieve della ricettazione. Considerato in diritto La questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata. Va premesso che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'ari 420 ter cod. proc. penumero , in relazione all'udienza preliminare, è applicabile nel giudizio abbreviato di primo grado, giusta il disposto dell'ari 441 cod. proc. penumero , e non anche nel giudizio camerale di appello. Cass. Sez. 5, Sentenza numero 36623 del 16.7.2010 dep. 13.10.2010 rv 248435. In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha rigettato la richiesta - determinata da partecipazione ad astensione deliberata dall'unione camere penali - di rinvio del procedimento svoltosi secondo il rito camerale, ex articolo 599 cod. proc. penumero in senso conforme v. numero 40542 del 2004 rv 230260, numero 16555 del 2006 rv 234450, numero 23778 del 2006 rv 234726, numero 34462 del 2007 rv 237792 . È altresì da ricordare che questa Corte ha chiarito che la richiesta del difensore di differimento dell'udienza, motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce, tuttavia, impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva. Cass. Sez. 1, Sentenza numero 25714 del 17.6.2008 dep. 25.6.2008 rv 240460 . In applicazione del principio enunciato, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo del differimento. Cass. numero 25714/2008 citata . Infatti l'astensione dall'attività defensionale proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'articolo 40 Cost. trattandosi invece di una libertà riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione articolo 18 Cost. che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e, cioè, nel diritto di azione e di difesa di cui all'articolo 24 Cost. e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione inclusa la ragionevole durata del processo v. C. Cost. sent. numero 171 del 1996 . Essa trova ulteriore limite nell'obbligo di un congruo avviso e di un ragionevole limite temporale all'astensione, nonché nella necessità che siano previsti strumenti idonei ad individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza secondo quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale numero 171 del 1996 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi primo e quinto, L. 12 giugno 1990 numero 146. Cass. Sez. 3, Sentenza numero 17269 del 21.3.2007 dep. 7.5.2007 rv 237322. Nella specie, la dichiarazione di adesione all'astensione del difensore del ricorrente veniva resa in un processo a carico anche di altri imputati i cui difensori avevano, al contrario, formulato richiesta, da equipararsi ad istanza avanzata direttamente dai loro assistiti, di celebrazione del processo, senza possibilità di operare la separazione delle posizioni attesa la esigenza di trattazione unitaria dei ricorsi . La Corte costituzionale, con la sentenza numero 171 del 1996 ha affermato La salvaguardia degli spazi di libertà dei singoli e dei gruppi che ispira l'intera prima parte della Costituzione non esclude, tuttavia, che vi siano altri valori costituzionali meritevoli di tutela. Vengono cosi in evidenza i diritti fondamentali dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, in ispecie il diritto di azione e di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, nonché i principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione. Significativamente l'articolo 1, comma 1, della legge numero 146 del 1990 qualifica come essenziale il servizio pubblico che garantisce il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati quello alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione. Esso dunque fa riferimento non tanto a prestazioni determinate oggettivamente, quanto al nesso teleologico fra queste e gli interessi e beni costituzionalmente protetti. Coerentemente, il comma 2, lettera a , dello stesso articolo, annovera fra i servizi pubblici essenziali l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione. Quando la libertà degli avvocati e procuratori si eserciti in contrasto con la tavola di valori sopra richiamata, essa non può non arretrare per la forza prevalente di quelli”. Ne consegue che, in caso di astensione degli avvocati dalle udienze, non vengono in rilievo né impedimenti legittimi, né il diritto di difesa o l'uguaglianza delle parti processuali, ma soltanto la salvaguardia degli spazi di libertà dei singoli e dei gruppi nella specie degli avvocati che trova un limite in altri valori costituzionali, fra i quali rientra la ragionevole durata del procedimento. Il giudizio abbreviato, improntato a criteri di speditezza processuale, sia sotto il profilo dell'evitare il dibattimento di primo grado che del rito camerale in appello, svolge una funzione essenziale ai fini della ragionevole durata del processo. Non essendo rilevanti i parametri costituzionali invocati articolo 3, 24 e 111 Cost. ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta. D'altro canto il giudizio abbreviato può aver luogo solo su richiesta dell'imputato, che al momento in cui lo richiede è consapevole della maggior speditezza del rito prescelto e la accetta. Non vi è dubbio che la parte interessata possa vanificare l'astensione del suo difensore sostituendolo V. Cass. Sez. 1, Sentenza numero 10955 del 10.6.1999 dep. 25.9.1999 rv 214371 , sicché ben può accettare un rito in cui l'astensione del difensore non comporti rinvio dell'udienza d'appello in conseguenza di tale astensione. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non è vero che la Corte territoriale si sia limitata ad affermare che l'imputato non ha dato prova di aver personalmente provveduto all'illecita riproduzione . Tale frase è preceduta dall'affermazione che l'imputato non ha dedotto nell'immediato di aver personalmente provveduto all'illecita duplicazione. La Corte d'appello ha dunque evidenziato principalmente la mancata allegazione del concorso nel reato presupposto. La motivazione è dovuta in relazione ai fatti allegati, se nessun fatto viene allegato non è possibile al giudice esaminare ogni immaginabile ipotesi per escluderla. Non è stato affatto in tal modo invertito l'onere della prova, mentre la regola di giudizio compendiata nella formula al di là di ogni ragionevole dubbio , impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Cass. Sez. 1, Sentenza numero 17921 del 3.3.2010 dep. 11.5.2010 rv 247449. La Corte ha altresì chiesto che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio . Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di delitto di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 43046 del 16.10.2007 dep. 21.11.2007 rv 238508 . Ciò nella specie non è avvenuto. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.