In tema di sinistri stradali, i rilievi svolti dai vigili sul luogo dell’incidente – considerati al fine di valutare la distribuzione della colpa tra i soggetti coinvolti - hanno valore solo indiziario se riguardano unicamente la valutazione, a posteriori, dei danni riportati dai veicoli. Perciò una simile ricostruzione del fatto non può essere assistita da fede privilegiata ai sensi dell’articolo 2700 c.c
Questo il contenuto della sentenza numero 13383/12, della Terza sezione Civile della Cassazione. Il sinistro. Due auto si scontrano mentre attraversano un incrocio. La conducente della prima, colpita nella parte anteriore sinistra, cita in giudizio l’uomo alla guida della seconda, sostenendo di aver adottato le normali cautele per attraversare l’incrocio e di essere ciononostante stata centrata dall’altra vettura che sopraggiungeva a velocità elevatissima. Il ricorso. L’esito del giudizio di appello, che conferma la decisione di primo grado, vede l’applicazione dell’articolo 2054, comma 2, c.c., con riconoscimento del pari concorso di responsabilità. La donna propone ricorso per cassazione per veder accolta la propria pretesa risarcitoria e addossata totalmente la colpa per il sinistro all’altro automobilista. Dinamica dell’incidente fattiLa Suprema Corte respinge il ricorso, basato sulla richiesta di nuova valutazione delle considerazioni tecniche allegate in appello. Risulterebbe dai rilievi effettuati dai vigili, in seguito all’incidente, che la ricorrente viaggiava ad una velocità nettamente inferiore rispetto all’altro veicolo 39 chilometri orari contro 85 , ravvisando in ciò l’elemento a sostegno del totale addebito di colpa all’uomo. e presunzioni. La Cassazione - premesso che anche in tema di sinistri causati da veicoli il giudizio di fatto è sottratto al giudice di legittimità «qualora il ragionamento posto alla base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico» - ritiene che nel caso di specie non sia emersa la prova liberatoria di cui all’articolo 2054, dato che i rilievi citati sono stati svolti dai vigili solo dopo il sinistro e, pertanto, sono da considerarsi aventi valore indiziario e non assistiti dalla fede privilegiata di cui all’articolo 2700 c.c Ne consegue l’inevitabile conferma dell’eguale distribuzione di colpa tra i due.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 giugno – 27 luglio 2012, numero 13383 Presidente Trifone – Relatore D’Amico Svolgimento del processo R D.C. convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Grottaglie, G D. e la Toro Assicurazioni s.p.a. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale avvenuto il omissis ad un crocevia tra la sua Nissan e l'autovettura del D Assumeva l'attrice che, giunta in prossimità di detto crocevia, rallentava la propria marcia adottando le normali cautele ed attraversava l'incrocio, quando dalla propria sinistra, ad elevatissima velocità, sopraggiungeva l'autoveicolo condotto da G D. il quale urtava la Nissan sul fianco anteriore sinistro, causando danni sia all'autovettura che alla persona della D.C. . D. si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice e spiegando domanda riconvenzionale per imputare alla D.C. la responsabilità del sinistro. La Toro Assicurazioni impugnava l'ari e il quantum della domanda attrice. Veniva autorizzata la chiamata in causa dell'Assitalia, assicuratrice della Nissan Primera. Con sentenza numero 156/2002 il Giudice adito, in applicazione della presunzione di cui all'articolo 2054, secondo comma, c.c., riconosceva il pari concorso di responsabilità dei due conducenti. Ha proposto appello R D.C. chiedendo la declaratoria di responsabilità esclusiva o prevalente del D. . Si sono costituiti entrambi gli appellati, D. e la Toro Assicurazioni chiedendo l'integrale conferma dell'impugnata sentenza. Il Tribunale di Taranto ha rigettato l'appello confermando la sentenza del giudice di Pace. Propone ricorso per cassazione R D.C. , con due motivi. Resiste con controricorso G D. . Non svolge attività difensiva la Toro Assicurazioni. Motivi della decisione Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata. Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, D.C.R. rispettivamente denuncia 1 “Violazione e falsa applicazione degli articolo 115, 116, 61, 191 c.p.c. e 2054 c.c., difetto di motivazione sul punto decisivo della controversia, con riferimento all'articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c. nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della mancata consulenza tecnica di ufficio con riferimento all'articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c.” 2 “Violazione e falsa applicazione degli articolo 113, 115 e 116 c.p.c. e 2054 c.c. con riferimento all'articolo 360 numero 3 e numero 5 c.p.c. sotto altro profilo”. Assume la ricorrente che il Tribunale non ha dato rilievo alle considerazioni tecniche allegate dall'appellante che dimostravano l'assoluta correttezza del comportamento da lei tenuto nell'impegnare l'incrocio con una adeguata velocità di 39 chilometri orari, a fronte della sostenuta velocità, in centro abitato, di 85 chilometri orari della Golf di G D. . Lamenta ancora la ricorrente la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, da un lato, attribuisce valore indiziario ai rilievi effettuati dai vigili e, dall'altro, omette di trarre le dovute conseguenze nel senso che all'allegazione di tali elementi doveva seguire l'approfondimento del loro valore probatorio. Il motivo deve essere rigettato. In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 c.c. Cass., 25 gennaio 2012, numero 1028 . Nel caso in esame la Corte ha valutato i mezzi istruttori offerti dalle parti, ha ritenuto le deposizioni rese dai testimoni poco convincenti, ha altresì ritenuto che la ricostruzione operata dai vigili intervenuti dopo il sinistro è stata effettuata a posteriori ed operata unicamente sulla scorta dei danni rinvenuti sui mezzi coinvolti, senza il supporto di cognizioni tecniche. Per tale ragione deve ritenersi che la ricostruzione effettuata dai vigili non può essere assistita dalla fede privilegiata di cui all'articolo 2700 c.c. e può avere rilievo meramente indiziario. In presenza di una adeguata motivazione dell'impugnata sentenza, il ricorso deve essere dunque rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.