Vigili in borghese: armi spuntate per il controllo del traffico veicolare

La polizia municipale non può accertare infrazioni stradali quando è in borghese e fuori servizio. O meglio, non conviene stante la complessità delle regole e le difficoltà operative conseguenti.

Lo ha chiarito il Tribunale di Camerino con la sentenza numero 99 del 17 aprile 2012. Il caso. Un automobilista negligente è stato pizzicato da un agente di polizia municipale libero dal servizio. Al ricevimento del verbale l’interessato ha proposto ricorso senza successo prima al prefetto e poi al giudice di pace. Multa annullata. Il tribunale marchigiano ha ribaltato l’esito della vicenda annullando la multa e richiamando dettagliatamente una precedente pronuncia della Corte di cassazione, sez. II civ. numero 5771 del 3 agosto 2008 . Gli agenti preposti alla regolazione del traffico, a parere del collegio, «quando operano sulla strada devono, ai sensi dell’articolo 183 del regolamento del codice della strada, essere visibili a distanza mediante l’uso di appositi capi di vestiario o dell’uniforme». Inoltre ogni comune, proseguono gli ermellini, deve regolamentare lo svolgimento del servizio di polizia locale prevedendo attività in borghese solo quando specificamente autorizzate. Ma non basta. Agente fuori servizio. A differenza degli altri corpi di polizia statale «gli agenti della polizia municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio». In pratica, conclude il tribunale, nella fattispecie la multa è illegittima perché l’agente di polizia locale era fuori servizio e non rivestiva la qualifica di polizia giudiziaria. Brevi considerazioni. In realtà la questione prospettata dal tribunale marchigiano non è affatto chiara. Innanzitutto la qualifica di polizia stradale si differenzia da quella di polizia giudiziaria e per questo non è scontata la limitazione temporale. Lo stesso Ministero dell’interno, organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale, con la nota del 4 marzo 2002 ha infatti evidenziato che il personale della polizia municipale “può espletare tutte le funzioni di polizia stradale anche al di fuori del servizio comandato”. Ma anche sul mantenimento temporale della qualifica di polizia giudiziaria gli Ermellini hanno preso posizioni diverse nel tempo e per questo alcuni tribunali si sono adeguati Tribunale di Forlì, sentenza numero 238 del 21 maggio 2008 .

Tribunale di Camerino, sentenza 13 aprile 2012 Giudice Onorario Dott. Alfredo Vita Conclusioni Per la Sig.ra T.D. Piaccia all'I limo Tribunale adito, contrariis rejectis, annullare, per le ragioni in premessa, l'impugnata sentenza numero 189/08 emessa dal GdP di Camerino in data 5 maggio 2008 nonché tutti gli atti precedenti alla stessa, ivi compresa, l'ordinanza ingiunzione delle Prefettura di Macerata dell'8 giugno 2006 ed il correlato verbale di contestazione numero 220/05 del 22/12/2005, condannando l'ente appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di ambo i gradi di giudizio . Svolgimento del processo e motivi della decisione A mezzo atto di citazione notificato in data 21-22.08.2008 la Sig.ra T.D. ha proposto gravame avverso la sentenza nr. 189/2008 pronunciata dal Sig. Giudice di Pace di Camerino il 05.05-23.07.2008 con la quale veniva ì respinto il ricorso proposto dalla Sig.ra T. medesima avvedo l'ordinanza-ingiunzione prot. nr. 186/06/ Area III - dell'08.06.2006 notificatale ad istanza della Prefettura odierna appellata il 26.06.2006 ed ha richiesto l'annullamento del correlato verbale di contestazione nr. 220/05 del 22.12.2005 con cui le veniva intimato, quale proprietaria della FIAT UNO tg. il pagamento della sanziona amministrativa di euro 300,60 per asserite violazioni degli articoli 143/1° e 13°, 40/8° e 146/2°, 148/10° e 16° C.d.S per i seguenti motivi 1 Nullità della sentenza impugnata per assoluto difetto di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto dell'eccezione relativa all'omessa contestazione immediata e in ordine alla mancata dichiarazione di nullità del verbale perché fondato su mere percezioni sensoriali dell'agente accertatore 2 Nullità della sentenza per assoluto difetto di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto e/o all'omesso esame del rilievo sull'incompetenza dell'agente ad accertare le violazioni fuori dal territorio di sua competenza e in ordine al rigetto e/o all'omesso esame relativo alla nullità del verbale perché elevato da un vigile urbano in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza e a bordo della propria autovettura nel flusso del traffico . All'udienza del 21.12.2011 il sottoscritto giudicante, fatte precisare alla sola parte costituita le conclusioni, essendo rimasta la Prefettura di Macerata, pur legittimamente, contumace e concessi i termini dei quali all'articolo 190 c.p.c, ha trattenuta la causa in decisione. L'appello è fondato e merita accoglimento. Assorbente del primo motivo di impugnazione è il secondo. La sentenza del Supremo Collegio nr. 5771 del 03.08.2008 ha infatti statuito che sono infatti nulle le multe elevate dai vigili in borghese e fuori servizio per le violazioni dei codice della strada. Nel caso di specie, così come fatto dall'odierna appellante, una cittadina proponeva ricorso innanzi al giudice di Pace per ottenere l'annullamento di una contravvenzione assumendo che il verbale di contestazione era illegittimo sia perché l'infrazione non era stata immediatamente contestata sia perché l'agente accertatore si trovava a bordo della propria autovettura e in abiti borghesi. Il giudice di Pace, a differenza di quanto fatto da quello di Camerino nonostante l'eccezione gli fosse stata prospettata dalla ricorrente, accoglieva il ricorso e annullava il verbale osservando che gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gii organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del C.d.S. quando operano sulla strada devono, ai sensi dell'articolo 183 del regolamento del codice della strada, essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme. Precisava, altresì, che ai sensi dell'articolo 1 della legge numero 65 del 1986, i Comuni sono obbligati ad adottare un regolamento comunale del servizio di polizia municipale che deve contenere disposizioni intese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o in abito civile solo se necessario per l'espletamento del servizio e previa autorizzazione. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l'ente comunale che, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 183 reg. esec. C.d.S. e dell'articolo 4 della legge numero 65 del 1986, deduceva che l'utilizzo dell'uniforme da parte degli agenti e degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del C.d.S. è richiesto solo durante l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo 11 del C.d.S. ossia a prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale b rilevazione degli incidenti stradali c predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico d scorta per la sicurezza della circolazione e tutela e controllo dell'uso della strada. I giudici della Suprema Corte respingevano il ricorso e confermando la decisione del Giudice di Pace hanno precisato che, a differenza di altri corpi quali la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio gli agenti della Polizia Municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio. Nella fattispecie, dunque, poiché l'agente di polizia municipale si trovava fuori dal servizio di vigilanza e senza uniforme e non rivestiva la qualifica di agente della Polizia Giudiziaria, l'infrazione dallo stesso elevata non può che ritenersi illegittima Il regolamento delle spese di lite segue necessariamente la soccombenza. P.Q.M. Il Giudice Istruttore Onorario Dott. Alfredo Vita, in funzione di Giudice Unico Monocratico, ogni altra eventuale questione, istanza o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla Sig.ra T.D. nei confronti della Prefettura di Macerata - Ufficio Territoriale del Governo -, in persona del Sig. Prefetto prò tempore, annulla, per le ragioni tutte delle quali in motivazione, l'impugnata sentenza nr. 189/08 emessa dal Sig. Giudice di Pace di Camerino in data 05.05-23.07.2008 nonché tutti gli atti precedenti alla stessa compresa l'ordinanza-ingiunzione delle Prefettura di Macerata dell'08.06.2006 ed il correlato verbale di contestazione nr. 220/05 del 22.12.2005. Condanna la Prefettura di Macerata - Ufficio Territoriale del Governo -, in persona del Sig. Prefetto prò tempore, a rifondere alla Sig.ra T.D. le spese e competenze di lite e che si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in euro 50,00 per le spese, in euro 700,00 per i diritti ed in euro 1.100,00 per gli onorari, oltre al rimborso forfettario pari al 12,50% su diritti ed onorari, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.