Dopo la fuga dalla polizia, sollecitata dal passeggero, un'auto di grossa cilindrata si scontra con un altro veicolo. Delle lesioni riportate dal bimbo risponde anche il passeggero tentatore .
L'auto in fuga dalla polizia, peraltro sollecitata dal passeggero, causa un incidente stradale in cui rimane ferito un bimbo. In questo caso, anche il passeggero è responsabile delle lesioni della vittima. Questa la decisione della sentenza numero 34233/2011 della Corte di Cassazione, depositata il 16 settembre.La fattispecie. Gli agenti di polizia si affiancano a un'auto di grossa cilindrata e chiedono ai 5 occupanti di scendere per un controllo. A quel punto i passeggeri seduti dietro, percuotendo i sedili anteriori, incitano il guidatore a darsi alla fuga. Una sgommata e inizia l'inseguimento. Circa 15 minuti di panico per le strade della città e la fuga che termina contro un'altra autovettura, nei pressi di un semaforo, dove la grossa auto non ne rispetta la luce rossa. Un bimbo di 9 anni riporta lesioni gravi al midollo con successiva tetraplegia.La custodia cautelare viene emessa anche nei confronti dei passeggeri per i reati di lesioni personali aggravate e violazione del codice della strada articolo 189 c.d.s. , in relazione alla causazione dell'incidente stradale.Anche il passeggero risponde di concorso nel reato di lesioni? Il ricorso per cassazione viene presentato dal passeggero seduto sul sedile posteriore destro. Viene richiesto l'annullamento del provvedimento, in quanto l'interessato è un semplice trasportato. Secondo la parte ricorrente, l'obbligo giuridico di rispettare le regole della circolazione incombe solo sul guidatore e il passeggero nulla ha potuto fare per evitare l'incidente.Il ricorrente dice di no Non può neanche parlarsi, sempre a parere della difesa, di partecipazione omissiva, poiché sul prevenuto non gravava alcun obbligo giuridico di impedire l'evento . In sostanza, mancano quei gravi indizi di colpevolezza che consentirebbero di ritenere sussistente una volontaria partecipazione del ricorrente al reato di lesioni dolose .ma la S.C. non transige la fuga è stata determinata dalla volontà comune di sottrarsi al controllo. La Corte di legittimità, infatti, ritiene il ricorso infondato. La fuga poteva essere proseguita a piedi, pertanto, il fatto che i trasportati - che tra l'altro hanno sollecitato il conducente alla fuga - siano rimasti a bordo del veicolo è indice di accettazione del rischio del verificarsi di un incidente con conseguenze particolarmente gravi per l'altrui incolumità. Rischio che poi, nel caso concreto, si è trasformato in certezza nel momento in cui l'auto dei delinquenti è transitata all'incrocio semaforico con luce rossa. Per queste ragioni, il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.