Posto uno spartiacque tra opportunità contabili e effettivi bisogni umani

Quando gli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno, tale pensione si converte in pensione sociale, sin dal pagamento del primo giorno del rateo.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26050 del 20 novembre 2013. Il fatto. La Corte d’Appello di Messina rigetta lo domanda di attribuzione dell’assegno di invalidità poiché tale condizione era stata accertata sin dalla domanda amministrativa, l’assegno si sarebbe dovuto pagare dal primo giorno del mese successivo tuttavia, avendo la ricorrente compiuto i 65 anni due giorni prima, tale diritto non era riconoscibile, così come era da escludere l’automatica sostituzione dell’assegno di invalidità con quello sociale, trattandosi di domanda nuova. La donna propone ricorso per cassazione asserendo il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui, non distinguendo tra il momento in cui sorge il diritto alla prestazione a seguito del perfezionarsi di tutti i relativi requisiti e quello della decorrenza del relativo trattamento economico, ha ritenuto mancante il requisito anagrafico e nuova la domanda di disporre la corresponsione dell’assegno sociale, nonostante l’automatica trasformazione dell’assegno di invalidità, senza necessità di ulteriore domanda amministrativa e nuovi accertamenti sanitari ed economici. Se sussiste il requisito anagrafico, la sostituzione della pensione di inabilità con la pensione sociale è automatica. La Cassazione riprende, per sostenere la fondatezza del ricorso, un principio giurisprudenziale già affermato, secondo cui, ove gli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della stessa con la pensione sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente la pensione ora assegno sociale . L’unica peculiarità del caso in esame è che la sostituzione opererà sin dal pagamento del primo rateo. Si comprende, quindi, che è assolutamente necessario proporre la domanda amministrativa prima della predetta soglia dì età e che prima della stessa si sia effettivamente perfezionato lo stato di invalidità. La tutela assistenziale deve maturate nel momento in cui si determina un’effettiva mancanza dei mezzi di sostentamento. La Suprema Corte pone uno spartiacque tra esigenze prettamente economiche e rispetto effettivo dei bisogni umani, dando prevalenza a questi ultimi già la Sezioni Unite avevano affermato che, mentre la regola per la quale il pagamento della pensione o dell’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda risponde ad opportunità di natura contabile , i principi generali dell’ordinamento privilegiano, piuttosto, il rapporto tra tutela assistenziale e mancanza dei mezzi di sostentamento. Proprio per questi motivi, la regola che differisce il trattamento assistenziale al primo giorno del mese successivo a quello della maturazione delle condizioni deve essere applicata solo nei casi in cui è espressamente enunciata. Invece, il principio generale è quello della retrodatazione degli effetti al momento della maturazione delle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge. Pertanto, alla luce di tali principi, la Corte ritiene fondato il ricorso e condanna l’INPS alla corresponsione del relativo assegno, più gli interessi.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 10 ottobre – 20 novembre 2013, n. 26050 Presidente La Terza – Relatore Manna Svolgimento del processo e motivi della decisione I - Il consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 3S0- bis e 375 c.p.c. 1. Con sentenza depositata il 17.6.11 la Corte d'appello di Messina, in accoglimento del gravame interposto in via principale dall'INPS contro la sentenza emessa in prime cure dal Tribunale della stessa città, rigettava la domanda di attribuzione dell'assegno di invalidità proposta da L M. , nel contempo dichiarandone inammissibile l'appello incidentale. 2. Affermava la Corte territoriale che, siccome lo stato di invalidità era stato accertato sin dalla domanda amministrativa presentata il 13.5.06 , l'assegno si sarebbe dovuto pagare dal primo giorno del mese successivo, vale a dire dal 1^.6.06 tuttavia, poiché la M. aveva compiuto i 65 anni d'età due giorni prima vale a dire il 29.5.06 , tale diritto non era riconoscibile, né poteva ammettersi l'appello incidentale proposto dalla M. medesima per ottenere l'automatica sostituzione dell'assegno di invalidità con quello sociale, trattandosi di domanda nuova. 3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la M. con due motivi con i quali lamenta violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 19 legge n. 118/71 e all'art. 3 legge n. 335/95, nonché vizio di motivazione, nella parte in cui l'impugnata sentenza, non distinguendo fra il momento in cui sorge il diritto alla prestazione a seguito del perfezionarsi di tutti i relativi requisiti e quello della decorrenza del relativo trattamento economico, posticipato dalla legge - per ragioni di opportunità contabile - al primo giorno del mese successivo, ha ritenuto mancante il requisito anagrafico e nuova la domanda della M. di disporre la corresponsione dell'assegno sociale, nonostante che la trasformazione dell'assegno di invalidità nell'assegno sociale avvenga automaticamente e prescinda, quindi, da una nuova domanda amministrativa e da nuovi accertamenti sui requisiti sanitari ed economici. 4. INPS ha depositato procura e Ministero dell'Economia e delle Finanze anche in contraddittorio del quale si sono svolti i gradi di merito è rimasto intimato. 5. Il ricorso è fondato. In un caso analogo questa S. C. ha affermato il principio di diritto secondo cui, ove gli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data come nell'ipotesi in esame , la sostituzione della pensione di inabilità con la pensione sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente la pensione ora assegno sociale cfr. Cass. n. 7043/09 e Cass. n. 567/11 . 6. È pur vero che la più recente Cass. n. 8099/12 ha invece ritenuto che la previsione legale del combinato disposto degli articoli 12 della legge 118 del 1971 e 1, comma 35, della legge 247 del 2007 - che, nel prevedere la concessione dell'assegno con le stesse condizioni previste per l'assegnazione della pensione, stabiliscono che anche l'assegno mensile di assistenza è concesso con decorrenza dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda della prestazione - va interpretato nel senso che la data di decorrenza del beneficio è elemento costitutivo del diritto. 7. Per l'effetto, il diritto alla pensione di inabilità civile e quello all'assegno mensile di assistenza sarebbe riconoscibile solo ove tutti i requisiti per essi richiesti sussistessero nel primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità, con l'ulteriore conseguenza che le indicate provvidenze non spetterebbero ai soggetti che, alla data in questione, non possedessero il prescritto requisito anagrafico come l'odierna ricorrente, che - come già detto - ha compiuto i 65 anni d'età il 29.5.06, vale a dire 16 giorni dopo la domanda amministrativa, ma due giorni prima di quella che sarebbe stata la decorrenza dell'assegno di invalidità . 8. Nondimeno, si ritiene preferibile che sia mantenuto il precedente indirizzo. 9. I dati normativi sono i seguenti. L'art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118prevede che ai mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 18 anni nei cui confronti in sede di visita medico sanitaria sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa una pensione di inabilità .con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità. 10. Il successivo art. 19 stabilisce poi che in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 i mutilati ed invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale. 11. Dal combinato disposto delle norme si desume che quando gli elementi costitutivi del diritto alla pensione d'inabilità indicati dall'art. 12 siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno, la pensione d'inabilità si converte in pensione sociale. L'art. 19, infatti, prevede la sostituzione della pensione al compimento del 65^ anno d'età e, pertanto, se gli elementi costitutivi del diritto erano maturati prima del 65^ compleanno e ciò che doveva ancora scattare era la mera decorrenza del trattamento economico, differita dalla legge al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, non si vede perché la trasformazione non debba avvenire. L'unica peculiarità di questo caso è che la sostituzione opererà sin dal pagamento del primo rateo. 12. Tale ricostruzione è complementare con il principio più volte affermato per cui La pensione e l'assegno di inabilità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età , come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8 Cass. n. 5640/06 . 13. Ciò conferma che la domanda amministrativa per la pensione d'inabilità può essere proposta e, se ve ne sono i presupposti, deve essere accolta solo prima del compimento dei 65 anni e deve essere accolta solo quando si accerti che lo stato di invalidità del ricorrente si è perfezionato prima di tale data, non nel caso di una maturazione differita oltre il compimento dei 65 anni d'età. 14. La ricostruzione è, inoltre, in linea con i principi affermati dalle Sezioni unite in materia di decorrenza del trattamento assistenziale e previdenziale, laddove si è sottolineato che la regola per cui il pagamento della pensione o dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda risponde verosimilmente ad opportunità di natura contabile Cass. S. U. n. 12270/04 , mentre i principi generali dell'ordinamento si muovono nel senso che la tutela assistenziale matura nel momento in cui si determina la situazione di inabilità e di mancanza di mezzi di sostentamento. La conseguenza che le Sezioni unite hanno tratto da questa affermazione è che la regola che differisce il trattamento assistenziale al primo giorno del mese successivo a quello della maturazione delle condizioni non può essere estesa al di là dei casi in cui è stata espressamente enunciata e che il principio generale è invece quello della retrodatazione degli effetti al momento di maturazione delle condizioni sanitarie e socio - economiche richieste dalla legge. 15. Né può dirsi che sia nuova - e, in quanto tale, inammissibile ex art. 437 co. 2 c.p.c. - la domanda di attribuzione dell'assegno sociale in luogo di quello di invalidità è vero che si tratta di provvidenze diverse, ma è la legge stessa - come s'è detto - a prevedere un 'automatica sostituzione della prima alla seconda, senza possibilità alcuna di ulteriori accertamenti. 16. D'altronde, il divieto di domande nuove è funzionale al rispetto del contraddittorio e all'esercizio dei diritti di difesa del convenuto nonché alla celerità del rito, vale a dire a valori che nel caso di specie non appaiono in alcun modo vulnerati dalla richiesta, avanzata solo in appello dall'odierna ricorrente, di disporre la sostituzione dell'assegno d'invalidità con l'assegno sociale. 17. Per tutto quanto sopra considerato, si l'accoglimento del ricorso con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 n. 5 c.p.c. . II - Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo. III - Conseguentemente, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto , condanna l'INPS alla corresponsione in favore della M. dell'assegno sociale dal 1-6-06 con gli interessi di legge. IV - Le spese dell'intero processo, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'INPS alla corresponsione in favore della M. dell'assegno sociale dal 1-6-06 con gli interessi di legge. Condanna l'INPS al pagamento delle spese dell'intero processo liquidate, quanto al primo grado, in Euro 1.030,00 Euro 200,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari , per l'appello in Euro 1.230,00 Euro 200,00 per diritti e 1.000,00 per onorari e per il giudizio di legittimità in Euro 100,00 per esborsi e Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.