In tema di prova documentale, l’onere previsto dall’articolo 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con la negazione inequivoca della genuinità della copia e l’indicazione dei motivi a base della dichiarazione.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 21842, depositata il 15 ottobre 2014. Il caso. Una società conveniva in giudizio un Comune, chiedendo il pagamento degli interessi di mora e rivalutazione monetaria, relativi a prestazioni effettuati a favore dell’Amministrazione, per le quali aveva emesso delle fatture pagate con grande ritardo. La Corte d’appello di Catania condannava il Comune al pagamento degli interessi, calcolati seguendo la c.t.u. di primo grado, escludendo l’IVA e la rivalutazione monetaria. Il Comune ricorreva in Cassazione, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dai giudici, aveva disconosciuto sia le fotocopie delle fatture che il prospetto del calcolo degli interessi, per cui questi documenti non potevano essere esaminati dalla c.t.u In più, lamentava la violazione dell’articolo 2697 c.c., per quanto riguardava l’onere della prova sul momento genetico del diritto agli interessi, in conseguenza del ritardato adempimento. Fotocopia da disconoscere. La Corte di Cassazione sottolinea che, in tema di prova documentale, l’onere previsto dall’articolo 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con la negazione inequivoca della genuinità della copia e l’indicazione dei motivi a base della dichiarazione. Nel caso di specie, invece, il Comune si era limitato ad un generico disconoscimento delle fotocopie delle fatture allegate negli atti, in comparsa di risposta, senza specificazione dei motivi neanche nel corso del giudizio . Prova del ritardo. Inoltre, era stato provato che gli importi, indicati nelle fatture, erano stati pagati in ritardo rispetto ai tempi previsti dal contratto. Il Comune avrebbe dovuto provare l’insussistenza del ritardo o il suo contenimento in limiti più ridotti, ma ciò non era stato fatto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 luglio – 15 ottobre 2014, numero 21842 Presidente Forte – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con citazione, notificata in data 18/01/1995, SIRICEM srl conveniva in giudizio il comune di Siracusa, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi di mora e rivalutazione monetaria, relativi a prestazioni effettuate a favore del Comune stesso, per le quali aveva emesso regolari fatture, pagate con notevole ritardo, nonostante vari solleciti. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Comune di Siracusa chiedeva il rigetto della domanda. Veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza in data 10/12/2001, il Tribunale di Siracusa condannava il predetto Comune al pagamento della somma di L. 56.674.000. Avverso tale sentenza, proponeva appello il Comune di Siracusa. Costituitosi il contraddittorio, la SIRICEM srl ne chiedeva il rigetto. La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 18/12/2006 - 3/4/2007, in parziale accoglimento dell'appello, condannava il Comune di Siracusa al pagamento degli interessi, calcolati secondo i criteri seguiti dal CTU in primo grado, escludendo l'IVA e la rivalutazione monetaria. Ricorre per cassazione il Comune di Siracusa. Non svolge attività difensiva la SIRICEM srl. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli articolo 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c, sostenendo che in contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata esso, aveva disconosciuto le fotocopie delle fatture de quibus, così come il prospetto del calcolo degli interessi, e pertanto tali documenti non avrebbero potuto essere esaminati e posti a base della CTU. Con il secondo, violazione degli articolo 2697 c.c., 35 e 36 DPR 1063/62, in ordine all'onere della prova circa il momento genetico del sorgere del diritto agli interessi, come conseguenza del ritardato adempimento. Il primo motivo va rigettato in quanto infondato. Per giurisprudenza ampiamente consolidata tra le altre, Cass. numero 10912 del 2003 15856 del 2004 20951 del 2011 in tema di prova documentale l'onere stabilito dall'articolo 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica o fotostatica di una scrittura, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi. Con motivazione adeguata e non illogica, insuscettibile di controllo in questa sede, il Giudice a quo chiarisce che il Comune si è limitato ad un generico ed apodittico disconoscimento delle fotocopie delle fatture, allegate in atti, in comparsa di risposta, e tale genericità non è venuta meno neppure nel corso del giudizio, durante il quale la parte non ha mai concretamente specificato i motivi del disconoscimento. Del resto, è lo stesso Comune di Siracusa ed affermare, nel ricorso in esame, di avere espresso in maniera chiara la propria volontà di negare genuinità alle fotocopie, ma esso non sostiene di aver specificato i motivi del disconoscimento stesso. Anche il secondo motivo va rigettato, in quanto infondato. Il giudice a quo fa corretto riferimento ai principi generali sull'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., precisando altresì, con motivazione adeguata e non illogica, che, da un lato, gli importi della somma capitale, portati dalle fatture in atti, erano stati integralmente pagati, dall'altro, da tutta l'ulteriore documentazione prodotta atti di messa in mora della SIRECEM srl e corrispondenza interna alla amministrazione comunale risultava provato che il pagamento era avvenuto in ritardo rispetto ai tempi contrattualmente previsti. Costituiva semmai onere del Comune provare l'insussistenza del ritardo o il contenimento dello stesso entro limiti più ridotti, ciò che, secondo il giudice a quo, il Comune non ha fatto. Richiama la Corte di merito le previsioni contrattuali articolo 4, 5, 8, tra le parti, nonché l'articolo 35 del DPR 1063/62 circa la spettanza, nella specie, degli interessi moratori richiesti. Precisa in particolare il giudice a quo che la contabilità del compenso doveva avvenire mediante visto di approvazione del tecnico del Comune di Siracusa, preposto alla gestione sulle fatture, emesse con scadenza quadrimestrale i compensi venivano contabilizzati e le fatture emesse al termine delle prestazioni ove i pagamenti non avvenissero nei termini fissati, spettavano alla SIRICEM srl gli interessi di mora. Secondo la Corte di merito, il consulente tecnico ha tenuto presenti le norme contrattuali, applicando la normativa di cui al DPR numero 1063/62, ricostruendo la data di scadenza e calcolando i giorni di ritardo per l'applicazione dei tassi di interesse. Va conclusivamente rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.