Cessione di azienda familiare, la plusvalenza a carico dell’imprenditore

Nel caso che si voglia cedere la propria azienda familiare, la plusvalenza si deve tassare sul titolare è il contenuto della risoluzione 78/E del 31 agosto, con la quale le Entrate hanno risposto ad un interpello specifico sul tema.

Il caso. La plusvalenza si deve tassare interamente sul titolare dell’impresa familiare, nel caso che si voglia cedere la propria azienda. È il chiarimento che l’Agenzia delle Entrate ha esposto nella risoluzione 78/E, pubblicata il 31 agosto, in risposta ad un interpello in merito, nel quale si prospettava il seguente caso una persona fisica aveva ricevuto in donazione dal coniuge la direzione di un’azienda, aveva avviato l’attività ma ora desiderava cederla. Come dunque valutare la plusvalenza e la modalità di tassazione? Il provento della cessione deve essere calcolato come reddito di impresa. Afferma a questo punto l’Agenzia, dopo aver fissato i paletti che delimitano giuridicamente l’impresa familiare «Con riguardo al trattamento fiscale della plusvalenza realizzata dall’impresa familiare, si è dell’avviso che la stessa sia imputabile interamente in capo all’imprenditore, con la conseguenza di essere fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari». Il provento della cessione deve quindi essere calcolato come reddito di impresa, anche se l’azienda era giunta all’imprenditore come donazione dal coniuge. L’articolo 67, comma 1, lett. h bis del T.U.I.R. considera infatti nei “redditi diversi” solo le aziende ricevute sì in donazione, ma che vengono cedute senza essere state gestite dagli interessati «Costituiscono redditi diversi – afferma l’Agenzia - le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’articolo 58 del T.U.I.R. Si tratta, in sostanza, della riqualificazione di plusvalenze maturate in regime d’impresa in plusvalenze tassabili come redditi diversi sempreché gli eredi o i donatari non abbiano continuato l’attività d’impresa». Specifica ancora l’Agenzia che, poiché il contribuente aveva acquisito l’azienda in continuità, si può ritenere che nel computo del periodo di possesso per la tassazione separata cinque anni assuma rilevanza anche il periodo nel quale l’azienda era di possesso del donante. fonte www.fiscopiu.it

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