Il CNF ha reso noto lo scorso 31 luglio il proprio parere sul quesito posto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano sulla possibilità per gli avvocati di pubblicizzare la propria attività professionale negli stadi.
Pubblicato nei giorni scorsi sul portale dedicato il parere numero 5 bis reso dal CNF in data 20 febbraio 2015 in risposta al quesito posto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano sulla possibilità per l’iscritto di fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo cartellonistica pubblicitaria all’interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all’interno dello spazio pubblicitario del tabellone dove vengono realizzate le interviste dei mass media che seguono l’evento sportivo il COA, inoltre, ha chiesto lumi al CNF sulla possibilità di specificare, in tale contesto, il ramo di attività in cui lo studio opera con prevalenza. La pubblicità negli stadi non è vietata dal codice deontologico forense. Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che tale forma di pubblicità non può essere considerata vietata né in forza della normativa di cui all’articolo 10 l. numero 247/2012 – che disciplina la pubblicità informativa dell’attività professionale dell’avvocato – né, in generale, alla luce dei precetti del codice deontologico forense, che ha ribadito per gli avvocati la tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno. Vanno rispettati i limiti dettati dall’articolo 10 l. numero 247/2012. L’apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, ha proseguito in CNF, comporta sostanzialmente la libertà per il professionista di utilizzare qualsiasi mezzo di veicolazione dell’informazione, ma sempre nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 10 l. numero 247/2012. Limiti che, in particolare, riguardano l’oggetto dell’informazione - che deve limitarsi all’oggetto dell’attività professioanle, alla natura ed ai limiti dell’obbligazione professionale, all’organizzazione dello studio ed alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti – ed alle caratteristiche dell’informazione - che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva -. Nel quadro sopra delineato, quindi, e ferma l’autonomia del COA nella valutazione delle singole fattispecie concrete, il CNF ha fornito parere positivo al quesito in esame.