Exit tax, in G.U. il decreto del MEF

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale, numero 156 dell’8 luglio 2014 il decreto del Ministero di Economia del 2 luglio scorso che, sostituendo il d.m. 2 agosto 2013, detta le disposizioni di attuazione del regime del trasferimento della residenza fiscale in altro Stato UE di cui all’articolo 166, comma 2-quater, c.d. exit tax . Confermata l’opzione tra sospensione e rateizzazione dell’imposta.

Sospendere il versamento dell’imposta fino al momento di realizzo, e comunque fino a un massimo di 10 anni, o rateizzare l’imposta in 6 anni? L’opzione per i soggetti che esercitano attività commerciale e trasferiscono la residenza fiscale in altro Stato UE ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, T.U.I.R., con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari viene confermata dal Decreto del Ministero di Economia del 2 luglio scorso, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale Serie Generale, numero 156 dell’8 luglio 2014 . Trasferimento della residenza fiscale. Il decreto, che ha sostituito il precedente decreto in materia d.m. 2 agosto 2013 , detta le disposizioni di attuazione del regime del trasferimento della residenza fiscale dei soggetti esercenti attività d’impresa in altro Stato UE di cui all’articolo 166, comma 2-quater c.d. exit tax , ai sensi del quale i suddetti soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nei termini indicati hanno la possibilità, in alternativa al regime ordinario di cui al comma 1 del citato articolo 166 T.U.I.R. secondo cui il «trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato» , di richiedere la sospensione degli effetti di realizzo. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto in esame, i suddetti soggetti possono optare per la sospensione o per la rateizzazione della «riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato». Secondo le previsioni dei commi 6 e 7 del citato articolo 1, le imposte sui redditi oggetto di sospensione vengono versate al verificarsi di uno degli eventi ivi specificati e, in ogni caso, decorsi 10 anni dalla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, mentre le imposte in parola oggetto di rateizzazione sono versate in 6 rate annuali di pari importo. Tra le ipotesi di decadenza dalla sospensione o rateizzazione, elencate dal comma 8 dell’articolo 1, la fusione, la scissione o il conferimento d’azienda e l’apertura di una procedura di insolvenza, liquidazione o l’estinzione del soggetto esercente l’attività d’impresa. Quale periodo di imposta? Il decreto si applica, secondo la previsione dell’articolo 3, ai trasferimenti di residenza effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in essere alla data di pubblicazione del decreto stesso. L’articolo 3, comma 2, disciplina il regime transitorio per i trasferimenti effettuati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, disponendo che, nel caso si sia stata scelta la rateizzazione ai sensi del d.m. 2 agosto 2013, l’ammontare dell’imposta che residua all’entrata in vigore della nuova disposizione può essere suddiviso in sei rate annuali, mentre nel caso in cui sia stata effettuata l’opzione per la sospensione fino all’evento realizzativo sempre ai sensi del precedente decreto , si applicano le modalità previste dal comma 6 dell’articolo 1 del decreto sospensione fino al momento di realizzo, con decorrenza dal 2015 . fonte www.fiscopiu.it

TP_FISCO_decrMEF_s