In tema di contravvenzione del Codice della Strada, la notifica, se avvenuta a mezzo postale, si perfeziona per il notificante nel momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non nel momento del deposito del plico raccomandato nell’ufficio postale. Per il destinatario, invece, gli effetti della notificazione si producono al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti nel caso di specie, al momento del ritiro della raccomandata presso l’ufficio postale . Da questo secondo termine decorrono i 60 giorni entro il quale il soccombente può proporre opposizione.
E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 13583, depositata il 13 giugno 2014. Il caso. In data 18 aprile 2011, la ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada, notificatole il 15 febbraio 2011, e da essa ritirato, presso il competente ufficio postale, il 17 febbraio. Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile il ricorso, poiché lo stesso era stato depositato decorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione. La donna ricorreva per cassazione lamentando la violazione dell’articolo 360 e 149 c.pc. Notificazione a mezzo del servizio postale . La notifica si perfeziona al momento della consegna all’ufficiale giudiziario. La Suprema Corte ricorda che l’atto di opposizione a verbale di contravvenzione al Codice della Strada deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa, essendo tale termine espressamente recepito nell’articolo 204 bis c.d.s. Cass. numero 23380/2007 . La Corte aggiunge che, sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale numero 447/2002, in tema di notifica a mezzo postale, si ritiene tempestiva la notifica al solo compimento delle formalità direttamente imposte dalla legge. Ne consegue che, la notifica avvenuta a mezzo postale si ritiene perfezionata per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non nel momento del deposito della raccomandata all’ufficio postale, costituendo questa un’attività estranea al notificante. Comunque, per il destinatario, gli effetti si producono soltanto nel momento in cui si perfeziona il procedimento notificatorio nei suoi confronti. Nel caso di specie, la ricorrente aveva ricevuto avviso di raccomandata in data 15 febbraio, aveva provveduto al ritiro dell’atto presso il competente ufficio postale in data 17 febbraio ed aveva, poi, proposto opposizione in data 18 aprile, entro il sessantesimo giorno, come indicato nell’articolo 204- bis c.d.s. Per tali motivi, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 20 maggio – 13 giugno 2014, numero 13583 Presidente Relatore Petitti Fatto e diritto Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 aprile 2011, B.P. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, emesso dal Comando di Polizia Municipale di Torre del Greco, notificatole in data 15 febbraio 2011, e da essa ritirato presso il competente ufficio postale il successivo 17 febbraio che con ordinanza del 27 aprile 2011 il Giudice di Pace di Torre del Greco dichiarava inammissibile il ricorso, sul presupposto che lo stesso era stato depositato decorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione, avvenuta in data 15 febbraio 2011 che avverso tale provvedimento la B. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi che con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., degli articolo 22 e 23 della legge numero 689 del 1981, nonché carenza di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ex articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. che con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 149 cod. proc. civ., ex articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. che l'intimato Comune di Torre del Greco non ha svolto difese che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti. Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti «[ ] Il ricorso, i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato. Come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'atto di opposizione a verbale di contravvenzione al Codice della Strada deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa, essendo il termine di 60 giorni espressamente recepito dall'articolo 204 bis del Codice della Strada, così come introdotto dalla legge numero 214 del 2003 Cass. numero 23380 del 2007 . Quanto al dies a quo per la decorrenza del termine, questa Corte si è pronunciata nel senso che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle pronunzie numero 477 del 2002 e numero 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge. Tale principio si fonda sull'illegittimità costituzionale di un'interpretazione che addebiti al notificante l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio sottratto ai suoi poteri quanto alle attività a lui non riferibili. Ne consegue che, essendo il deposito del piego nell'ufficio postale nei casi di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge numero 890 del 1992 compito demandato al preposto alla consegna, la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non anche in quello, successivo, del deposito del piego raccomandato nell'ufficio postale, che costituisce attività estranea al notificante. Resta fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbono comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti Cass. numero 21409 del 2004 Cass., S.U., numero 321 del 1999 . Nel caso di specie la ricorrente aveva ricevuto avviso di raccomandata in data 15 febbraio 2010, aveva provveduto al ritiro dell'atto presso il competente ufficio postale in data 17 febbraio 2011, e aveva poi proposto opposizione in data 18 aprile 2011, entro il sessantesimo giorno, così come previsto dall'articolo 204-bis del codice della Strada. Si ritiene, quindi, che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ed essere ivi accolto» che il Collegio condivide la proposta di decisione che il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente cassazione dell'ordinanza impugnata e con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Torre del Greco in persona di diverso giudicante. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Torre del Greco, in persona di diverso giudicante. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 maggio 2014.