L’articolo 223-sexies disp. att. c.c., che ha disposto una disciplina transitoria per le impugnazioni delle delibere dell’assemblea dei soci, in occasione dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario, è applicabile anche alle decisioni di una srl.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 13013, depositata il 10 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello dichiarava inammissibile, perché tardiva, l’impugnazione di una delibera del dicembre 2003 dell’assemblea dei soci di una srl, adottata, secondo gli attori, con il voto determinante di un soggetto in posizione di conflitto di interesse. Gli attori ricorrevano in Cassazione, chiedendo alla Corte di stabilire se vi fosse stata violazione dell’articolo 223-sexies disp. att. c.c., nella parte in cui veniva negata l’applicabilità della proroga al 31 marzo 2004 prevista dalla norma relativa alle deliberazioni anteriori al 1° gennaio 2004 anche alle impugnazioni delle decisioni dei soci di una srl. Estensione possibile. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione dava ragione ai ricorrenti riguardo alla tesi per cui non era possibile escludere l’applicazione della norma alle srl, in quanto il carattere letterale non è univoco, tanto che il termine «deliberazioni» non assume un rilievo identificativo tale da connotare esclusivamente le società per azioni. Ma il termine è scaduto lo stesso. Tuttavia, il ricorso veniva ritenuto infondato nella parte in cui riteneva applicabile la disposizione a tutte le impugnazioni delle delibere di srl che non siano state proposte prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina del diritto societario. L’obiettivo del legislatore era quello di accelerare l’entrata a regime della nuova disciplina, non quello di introdurre una proroga generalizzata di tutti i termini in corso fino al 31 marzo 2004. Non c’era, quindi, ragione per applicare la disposizione dell’articolo 223-sexies disp. att. c.c., che predispone uno slittamento dei termini non oltre il 31 marzo 2004, ma con riferimento ai casi in cui l’applicazione della nuova normativa condurrebbe ad una restrizione del termine di impugnazione rispetto alla normativa precedente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 febbraio – 10 giugno 2014, numero 13013 Presidente Salmè – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. C.S. , N. e M. hanno citato davanti al Tribunale di Milano la s.r.l. Erba Centro Commerciale per ottenere l'annullamento della delibera approvata dall'assemblea dei soci del 19 dicembre 2003, perché adottata con il voto determinante della Immobiliare Bennet s.p.a., in posizione di conflitto di interesse, e relativa alla cessione di un immobile sociale a un prezzo ritenuto dagli attori molto inferiore al valore reale. 2. Il Tribunale di Milano, ritenute infondate le eccezioni preliminari della s.r.l. Erba di inammissibilità della impugnazione per tardività e omessa impugnazione di precedenti decisioni dei soci, ha ritenuto fondata la domanda in base al riscontro della C.T.U. che ha identificato il valore dell'immobile e ha annullato la delibera con condanna della società alle spese processuali. 3. La decisione del Tribunale è stata appellata in via principale dalla s.r.l. Erba e, in via incidentale, dai sigg.ri C. relativamente all'ammontare, ritenuto insufficiente, delle spese liquidate dal Tribunale. 4. La Corte di appello di Milano ha accolto l'appello principale e dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'impugnazione della delibera. Ha compensato le spese dei due gradi del giudizio. 5. Ricorrono per cassazione C.S. , M.G. e N. che deducono la violazione dell'articolo 223 sexies disp. att. c.c. e sottopongono alla Corte il seguente quesito di diritto se vi è stata violazione dell'articolo 223 sexies, disp. att. c.c. nella parte in cui il giudice di appello ha negato l'applicabilità della proroga, ovvero della deroga, in essa norma contenuta, anche alle impugnazioni delle determinazione dei soci di società a responsabilità limitata. 6. Si difende con controricorso la s.r.l. Erba Centro Commerciale. Ritenuto che 7. Vanno in primo luogo respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso in quanto la formulazione del quesito di diritto appare conforme alle prescrizioni dell'articolo 366 bis c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza consolidata in materia e per altro verso non può condividersi l'assunto della società controricorrente secondo cui il ricorso difetterebbe di specifiche e esaurienti motivazioni intese a dimostrare in qual modo la decisione contrasti in concreto con la disciplina legislativa invocata. 8. Questa Corte condivide le ragioni poste dai ricorrenti a confutazione dell'interpretazione restrittiva che esclude l'applicazione dell'articolo 223 sexies disp. att. c.c. alle società a responsabilità limitata. Gli argomenti di carattere letterale non appaiono infatti univoci e tali da rendere incompatibile una interpretazione contrastante del testo. In particolare il termine deliberazioni non assume un rilievo identificativo, nel sistema della riforma, tale da connotare tassativamente, con riferimento alle sole società per azioni, le impugnazioni oggetto della disposizione a carattere transitorio. D'altra parte il mancato richiamo dell'articolo 2479 ter al sesto comma dell'articolo 2373 c.c. non appare un argomento probante perché il richiamo non avrebbe avuto ragion d'essere a fronte del chiaro contenuto del primo comma dell'articolo 2373 c.c Il carattere estensivo e non analogico dell'interpretazione sostenuta dai ricorrenti appare indiscutibile perché ci si trova di fronte a una nuova disciplina del termine di impugnazione che accomuna le società per azioni a quelle a responsabilità limitata. Tale presupposto pone l'interprete di fronte all'obbligo di valutare se una interpretazione basata essenzialmente sul mancato riferimento esplicito alle s.r.l. comporti una ingiustificata disparità di trattamento la cui esclusione è compito proprio di una interpretazione estensiva della norma. Il raffronto fra la disciplina complessiva delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata - che indubbiamente ha registrato nella riforma una divaricazione maggiore rispetto a quella preesistente - si presenta però fuorviante con riferimento a un aspetto di carattere processuale e di contenuto eminentemente tecnico qual'è la determinazione della durata del termine di impugnazione rispetto alla quale appare evidente invece lo sforzo del legislatore di rendere il più possibile omogenea e semplificata la normativa. 9. Il ricorso è invece infondato laddove ritiene applicabile la disposizione di cui all'articolo 223 sexies disp. att. c.c. a tutte le impugnazioni delle delibere decisioni secondo la terminologia della riforma del diritto societario di s.r.l. che non siano già state proposte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. L'intento del legislatore è stato quello di accelerare l'entrata a regime della nuova disciplina e non quello di introdurre una proroga generalizzata di tutti i termini in corso sino al 31 marzo 2004. Nel caso in esame ad esempio — come è stato evidenziato dalla Corte di appello - sia l'applicazione della vecchia normativa che della nuova conducono a ritenere l'impugnazione tardiva. Non vi è quindi ragione per applicare la disposizione di cui all'articolo 223 sexies che predispone uno slittamento del termine non oltre il 31 marzo 2004 ma con riferimento ai casi in cui l'applicazione della nuova normativa condurrebbe a una restrizione del termine di impugnazione rispetto alla normativa preesistente. In altri termini deve ritenersi che con tale disposizione il legislatore ha voluto evitare un effetto di penalizzazione per le situazioni in cui l'applicazione della nuova normativa determinerebbe una restrizione del termine di impugnazione preesistente. In questi casi è stato introdotto un meccanismo che potrebbe definirsi di automatizzazione in base al quale l'adozione della delibera si considera avvenuta simultaneamente alla data di entrata in vigore della nuova normativa. 10. Il ricorso va pertanto respinto. L'assenza di precedenti nella giurisprudenza di legittimità induce la Corte a compensare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.