Con la circolare numero 12/E del 23 maggio 2014, l'Agenzia fornisce alcune precisazioni in relazione alle modalità di applicazione dell’ACE, l'agevolazione introdotta dal d.l. numero 201/2011 convertito dalla Legge numero 214/2011 in relazione alla capitalizzazione delle imprese, al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
Soggetti beneficiari, meccanismo generale di applicazione, disciplina anti-elusiva, attribuzione del beneficio all'impresa familiare e deduzione nel consolidato. Sono i macro-capitoli in cui è suddivisa la circolare numero 12/E del 23 maggio 2014, nella quale l'Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in relazione alle modalità di applicazione dell’ACE Aiuto alla crescita economica , l'agevolazione introdotta dal d.l. numero 201/2011 convertito dalla Legge numero 214/2011 in relazione alla capitalizzazione delle imprese, al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. L’agevolazione, lo ricordiamo, consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Detto rendimento nozionale è stato fissato al 3% per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della normativa in parola 2011-2013 , mentre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 articolo 1, comma 137, lett. a e b , Legge numero 147/2013 «per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4%, al 4,5% e al 4,75%». Vediamo di seguito alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare in esame. Soggetti beneficiari. In merito all'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, l'Agenzia precisa, tra l'altro, che soggetti residenti all'estero l'agevolazione si applica anche ai soggetti residenti all’estero che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia nei periodi d’imposta successivi a quello di prima applicazione dell’ACE, pertanto, a partire dal periodo d’imposta in cui acquisisce la qualifica di soggetto residente, la società potrà applicare le disposizioni contenute nel decreto ACE, considerando tutti gli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2011 fermo restando l’impossibilità di beneficiare dell’agevolazione per i periodi d’imposta precedenti a quello in cui il soggetto si deve considerare, ai fini fiscali, residente in Italia soggetti in amministrazione straordinaria premesso che dall'ambito di applicazione dell’agevolazione ACE sono espressamente escluse articolo 9 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 marzo 2012, c.d. decreto ACE , le società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in quest'ultima ipotesi l'agevolazione trova applicazione nei casi in cui l’amministrazione straordinaria risulti finalizzata al risanamento della società. Meccanismo generale di applicazione. Riguardo all'applicazione dell'agevolazione in esame, l'Agenzia precisa, tra l'altro, che laddove l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale. Tale meccanismo impone l’uso obbligatorio dell’ACE fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d’imposta cui si riferisce ne consegue che, nei predetti limiti, eventuali quote di ACE non utilizzate non potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi. Inoltre, relativamente ai soggetti con periodo d’imposta superiore o inferiore all’anno solare, si chiarisce che ai fini della quantificazione del beneficio ACE nell’ipotesi di periodo di imposta superiore o inferiore a un anno, il capitale proprio va ragguagliato alla durata del periodo stesso al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale ad essa applicabile determinato su base annuale. Disciplina antielusiva. Posto che la finalità della disciplina antielusiva è quella di «evitare che a fronte di una sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell’ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all’interno delle società del gruppo» articolo 10 decreto ACE , l'Agenzia, rispetto a una pluralità di ipotesi, ricorda che, al fine di escludere la «neutralizzazione» automatica del beneficio ACE, il contribuente può richiedere la disapplicazione della norma antielusiva tramite interpello. Impresa familiare e attribuzione del beneficio ACE. L'Agenzia precisa che il rendimento nozionale ACE debba essere ripartito fra imprenditore e familiari in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito tale interpretazione consente di garantire parità di trattamento, in relazione alle modalità di applicazione dell’agevolazione ACE, fra gli imprenditori individuali e quelli che operano all’interno di un’impresa familiare. Deduzione ACE nel consolidato. Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale, l’eventuale eccedenza di agevolazione ACE rispetto all’importo determinato dalla singola società va «trasferita alla fiscal unit, nei limiti di quanto trova capienza a livello di gruppo, ed è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo fino a concorrenza dello stesso» articolo 6 decreto ACE . L’eccedenza non trasferita, in quanto non trova capienza a livello di gruppo, risulterà riportabile nei periodi d’imposta successivi dalle singole società che compongono il consolidato fiscale, e potrà essere trasferita nuovamente nei periodi d’imposta successivi alla fiscal unit. L'Agenzia precisa che, al fine di garantire la parità di trattamento con i soggetti che operano al di fuori del consolidato fiscale, evitando la possibilità di strumentalizzare per finalità di risparmio fiscale il meccanismo di riporto delle eccedenze ACE, l’attribuzione delle predette eccedenze alla fiscal unit è obbligatoria e deve avvenire in misura pari alla capienza del reddito complessivo netto del gruppo le eccedenze non trasferite, nell’ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi dalle società appartenenti al consolidato. fonte www.fiscopiu.it
TP_FISCO_14AgEntrCirc12_s