La parte vittoriosa può dirsi legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore dell’avvocato, le ha liquidate in misura insufficiente.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza numero 13516/17 depositata il 30 maggio. Il caso. La ricorrente, vittoriosa in primo grado, adisce la Cassazione impugnando la sentenza che l’ha ritenuta non legittimata ad appellare il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese processuali, ritenute insufficienti, in quanto distratte al difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 93 c.p.c recante «Distrazione delle spese». Distrazione. Gli Ermellini affermano che «il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente un rapporto autonomo che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore». Pertanto, la parte vittoriosa «è legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista». Inoltre, il difensore distratto delle spese assume la qualità di parte in sede di gravame solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata. Sono escluse le contestazioni relative all’ammontare delle spese liquidate. Nella fattispecie, la Suprema Corte afferma la fondatezza del ricorso e lo accoglie.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 16 febbraio – 30 maggio 2017, numero 13516 Presidente Vivaldi – Relatore D’arrigo Ritenuto che la ricorrente, vittoriosa in primo grado, impugna la sentenza indicata in epigrafe che l’ha ritenuta carente di legittimazione ad appellare il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese processuali, ritenute insufficienti, in quanto distratte al difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 93 cod. proc. civ Considerato che il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore che, di conseguenza, rimane integra la facoltà di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta Sez. 3, Sentenza numero 27041 del 12/11/2008, Rv. 605450 che la parte sostanziale vittoriosa è, pertanto, legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto - essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale - ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista che il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata Sez. 1, Sentenza numero 6761 del 22/12/1981, Rv. 417650 Sez. 1, Sentenza numero 1204 del 17/04/1972, Rv. 357687 , con esclusione delle contestazioni relative all’ammontare delle spese liquidate, giacché l’eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito bensì quelli della parte vittoriosa che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto con rinvio, rimettendo al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.