Sulle sanzioni da applicare per chi sfora l’orario del ticket nella sosta a pagamento serve una interpretazione autentica del Ministero dei trasporti perché i comuni navigano a vista.
Lo ha evidenziato la Commissione trasporti della Camera che martedì 1° aprile ha approvato due risoluzioni ad hoc nnumero 320 e 323 che impegnano il governo a fornire una corretta interpretazione dell’intera vicenda. La questione della sosta a pagamento con contrassegno scaduto di validità è emblematica di una disciplina stradale ormai incomprensibile. 25 euro di sanzione. Di fatto la polizia municipale ha sempre applicato il codice stradale sanzionando con 25 euro, ai sensi dell’articolo 7 cds, l’utente distratto che lascia il veicolo in sosta oltre al dovuto. Ma da qualche anno il Ministero dei trasporti ha evidenziato che questa procedura non è corretta trattandosi di un mero inadempimento contrattuale. Dopo la dura presa di posizione del Ministro Lupi l’Anci ha richiesto chiarimenti diramando il 28 marzo una nota operativa che ribadisce la posizione assunta dai Comuni. Ovvero che in caso di mancato pagamento del ticket di sosta la multa è quella prevista dall’articolo 157 cds 41 euro e in caso di sosta oltre al tempo consentito la sanzione è quella prevista dall’articolo 7 cds 25 euro , a prescindere dalla durata del ritardo. Nella seduta di martedì 1° aprile la Commissione trasporti della Camera ha quindi analizzato la difficile condizione operativa approvando 2 risoluzioni che impegnano il Governo a fornire chiarimenti definitivi. In buona sostanza secondo la Commissione spetterà al Ministero dei trasporti mettere la parola fine alla complessa vicenda con una apposita definitiva circolare interpretativa. Anche rivedendo il dettato normativo, se necessario, nel senso di introdurre una soglia di tolleranza temporale per l’applicazione delle sanzioni.
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