L’ipotesi della compensatio lucri cum damno non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno sia stata concessa un pensione di reversibilità, giacché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all’atto illecito.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 5504 del 10 marzo 2014. Il fatto. A seguito di un incidente stradale mortale, l’auto coinvolta nello scontro veniva posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio promosso per il risarcimento dalla moglie e dalla figlia del defunto dopo che il conducente era stato definitivamente ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo. Successivamente, tuttavia, prima veniva rigettata la domanda delle donne al risarcimento, poi veniva accolta solo quella relativa la danno non patrimoniale, escludendo quello patrimoniale da lucro cessante in considerazione della pensione di reversibilità da loro percepita. Le donne ricorrono per cassazione. Se è concessa la pensione di reversibilità Il Supremo Collegio, con motivazione redatta in forma semplificata, accoglie il ricorso l’ipotesi della compensatio lucri cum damno non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno sia stata concessa un pensione di reversibilità, giacché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all’atto illecito. La sentenza impugnata, di conseguenza, va cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 gennaio – 10 marzo 2014, numero 5504 Presidente Salmé – Relatore Amatucci Svolgimento del processo 1. - Nel 1986 il sessantunenne N.S. morì a seguito dello scontro del ciclomotore che conduceva con la vettura di A.M., assicurata per r.c.a. dalla Eurass, posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio promosso per il risarcimento, nel 1993, dalla moglie e dalla figlia del defunto una volta divenuta irrevocabile, nel 1990, la sentenza d'appello che aveva ritenuto il M. responsabile del reato di omicidio colposo, determinando nel 70% il suo apporto causale . Con sentenza del 10.6.2003 il Tribunale disse prescritto il diritto di M.O. e R.S., rigettandone la domanda nei confronti del M. e dell'impresa designata Fondiaria Sai s.p.a. 2. - La decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Palermo che, con sentenza numero 1108 del 2007, ha condannato solidalmente i convenuti al risarcimento del solo danno non patrimoniale liquidato in circa € 119.000 per ciascuna delle attrici in relazione alla suddetta percentuale , escludendo che fosse ravvisabile un danno patrimoniale da lucro cessante in considerazione della pensione di reversibilità da loro percepita. 3. - Avverso la sentenza ricorrono per cassazione la O. e la S. sulla base di un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Il Collegio ha prescritto che la motivazione sia redatta in forma semplificata. 2. - E' fondatamente denunciata violazione e falsa applicazione degli articolo 143, 1223, 2043, 2056 e 2697 c.c. per essersi la Corte di merito discostata dal principio enunciato da Cass., numero 8828 del 2003, nel senso che l'ipotesi della compensatio lucri cum damno non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno sia stata concessa una pensione di reversibilità, giacché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all'atto illecito . Si tratta di principio assolutamente consolidato oltre alla sentenza appena citata cfr., ex multis, Cass. nnumero 1347/98, 10291/2001, 4205/2002, 3357/2009 , che va anche in questa occasione riaffermato. 3. - La sentenza impugnata se n'è apoditticamente discostata ed è per questo cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale, che vi si conformerà, regolando anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.