Nel procedimento per la liquidazione degli onorari dell’avvocato, il rimborso delle spese generali, non può essere liquidato d’ufficio dal giudice, occorre apposita domanda del professionista.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4748 del 27 febbraio 2014. Il caso. Il Tribunale di Ferrara,a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo di un uomo, liquida a favore di un avvocato, in relazione all’attività professionale svolta, una certa somma di denaro. L’avvocato, ricorre per cassazione, per non avere il Tribunale riconosciuto in suo favore il rimborso delle spese generali in ragione del 12,50% sull’importo degli onorari e dei diritti. Orientamenti giurisprudenziali a confronto. La Corte sulla questione mette in chiaro quale sia l’indirizzo da seguire in materia di contenzioso sugli onorari. Infatti, l’orientamento secondo cui il rimborso forfettario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di apposita istanza,a parere dei giudici, opera in caso di definizione di un processo di cognizione ordinaria, nel quale, la condanna alle spese di lite, costituendo una pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può essere emessa a carico della parte soccombente anche d’ufficio e in assenza di esplicita richiesta della parte vittoriosa Cass. numero 22106/2007 Cass. 7639/2003 . Da ciò conseguirebbe che nella liquidazione delle spese, debba essere compreso, pur in assenza di specifica istanza, anche il rimborso forfettario, che costituisce una voce di credito dovuta all’avvocato in base alla tariffa professionale, nella misura determinata ex lege. Al contrario, nel procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile, non può essere utilmente richiamata la disciplina normativa relativa alla condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali. Difatti la Corte, sottolinea che mentre in quest’ultimo caso la liquidazione effettuata dal giudice, anche in assenza di notula, riguarda la definizione di un giudizio contenzioso nel quale il carico delle spese è una diretta conseguenza dell’esito del giudizio, nel primo caso viene in diretta considerazione il rapporto tra professionista e cliente, ed il giudice non può sostituirsi, nella determinazione del quantum dovuto, alle richieste dell’interessato, liquidando a carico del cliente una somma maggiore rispetto a quella domandata dallo stesso professionista. Occorre un’istanza formale. Pertanto tali argomentazioni inducono a disattendere il precedente orientamento, secondo cui le spese generali sarebbero ricomprese nell’istanza di liquidazione di diritti e degli onorari,senza bisogno di ulteriore richiesta. Concludendo il Collegio ritiene il motivo infondato, ed ammette che il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell’articolo 14 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con d.m. numero 127/2004, non può essere liquidato d’ufficio nel procedimento speciale ex lege numero 794/42, occorrendo, in tale procedimento, apposita domanda con cui il professionista chieda, in applicazione dei principi previsti dagli articolo 99 e 112 c.p.c., la corresponsione in proprio favore del suddetto compenso.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 gennaio – 27 febbraio 2014, numero 4748 Presidente Oddo – Relatore Matera Svolgimento del processo Con ordinanza in data 13-7-2007 il Tribunale di Ferrara, in composizione collegiale, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ex articolo 29 e 30 l. 794/1942 proposto dal cliente, ha liquidato in favore dell'avv. M.F. , in relazione all'attività professionale prestata in favore di L.L. nel procedimento civile iscritto al numero 530/2004 R.G., la somma di Euro 998,00 per diritti, Euro 2.180,00 per onorari, Euro 57,80 per spese imponibili ed Euro 15,57 per spese esenti, e per l'effetto ha condannato il L. al pagamento dei predetti importi. L'avv. M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, sulla base di un unico motivo. Il L. non ha svolto attività difensive. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 14 della tariffa forense, approvata con d.m. 8-4-2004 numero 127, per non avere il Tribunale riconosciuto in favore dell'istante il rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto Dica la Corte se l'ordinanza impugnata abbia violato l'articolo 14 della vigente tariffa forense, approvata con d.m. 8-4-2004 n 127, la quale prevede che all'avvocato è dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti, e se detto rimborso sia dovuto anche in assenza di specifica richiesta . Il motivo è infondato. Questo Collegio intende dare continuità al più recente indirizzo della giurisprudenza, secondo cui il rimborso forfetario delle spese generali ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 8-4-2004 numero 127, non può essere liquidato d'ufficio nel procedimento speciale disciplinato dalla legge 13-6-1942 numero 794, occorrendo, in tale procedimento, apposita domanda con cui il professionista chieda, in applicazione dei principi previsti dagli articolo 99 e 112 c.p.c., la corresponsione in proprio favore del suddetto compenso Cass. 26-11-2010 numero 24081 . È ben vero, infatti, che, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, il rimborso forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza tra le tante v. Cass. 22-2-2010 numero 4209 Cass. 14-5-2007 numero 10997 Cass. 31-3-2007 numero 8059 Cass. 10-1-2006 numero 146 Cass. 20-12-2005 numero 20321 . Tale principio, tuttavia, in piena armonia con il dettato normativo secondo cui all'avvocato è dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibili dal soccombente , opera in caso di definizione di un processo di cognizione ordinaria, nel quale, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., la condanna alle spese di lite, costituendo una pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può essere emessa a carico della parte soccombente anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa tra le tante v. 10-2-2003 numero 1938 , Cass. 22-1-2007 numero 22106 Cass. 16-5-2003 numero 7639 sicché ben si comprende come, in forza dello stesso articolo 91 c.p.c., nella liquidazione delle spese debba essere compreso, pure in assenza di una specifica istanza, anche il rimborso forfetario, che costituisce una voce di credito dovuta all'avvocato in base alla tariffa professionale, nella misura determinata ex lege. Come è stato esattamente rilevato nella menzionata sentenza 26-11-2010 numero 24081 resa, peraltro, tra le stesse parti del presente giudizio , al contrario, nel procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile, non può essere utilmente richiamata la disciplina normativa relativa alla condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali mentre, infatti, in quest'ultimo caso la liquidazione che il giudice effettua, anche in assenza di notula, riguarda la definizione di un giudizio contenzioso nel quale il carico delle spese è una diretta conseguenza dell'esito del giudizio, concernendo il diritto di ciascuna parte di vedersi rimborsare le spese sostenute, nel primo caso viene in diretta considerazione il rapporto tra professionista e cliente ed il giudice non può sostituirsi, nella determinazione del quantum dovuto, alle richieste dell'interessato, liquidando a carico del cliente una somma maggiore rispetto a quella domandata dallo stesso professionista. Si tratta di argomentazioni pienamente condivisibili, che inducono a disattendere il diverso indirizzo precedentemente espresso dalla giurisprudenza, secondo cui, nello speciale procedimento previsto dalla legge numero 794/42, le spese generali devono ritenersi comprese nella istanza di liquidazione dei diritti e degli onorari e devono, pertanto, essere liquidate dal giudicante senza bisogno di specifica richiesta Cass. 18-3-2003 numero 4002 . Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Poiché l'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.