L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 51/E del 24 aprile scorso, ha fornito alcune precisazioni in merito all’esecuzione dei conguagli fiscali da 730.
Con la risoluzione 51/E del 24 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730. Chiarimenti. La legge prevede che i sostituti d’imposta, al fine di effettuare operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, i datori di lavoro che svolgono la funzione di sostituto d'imposta devono anche comunicare dove vogliono ricevere i dati dei modelli dei propri dipendenti ciò si può fare compilando o il quadro CT della Certificazione Unica oppure il modello CSO. Lo scorso 14 aprile, un Provvedimento delle Entrate ha eliminato il termine del 31 marzo, fissato per l’invio del modello CSO pertanto, i sostituti possono effettuare tale comunicazione anche dopo tale data. «Detto modello – precisa l’Agenzia nella Risoluzione – è utilizzato dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT. Tale modello deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Il modello CSO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione Unica 2015, 2016 o 2017. Nel modello di comunicazione è richiesto, tra l’altro, l’indicazione del numero di protocollo del modello 770 Semplificato presentato dal sostituto nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione”. Fonte www.fiscopiu.it
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