Restare coinvolti in un grave sinistro stradale non significa necessariamente dover effettuare la revisione della propria patente di guida. Specialmente se il giudice di pace annulla le multe elevate dalla polizia a carico dell’automobilista. E il Tribunale conferma la mancata responsabilità dell’autista all’esito di un procedimento penale per omicidio stradale.
Lo ha chiarito il Tar Veneto, sez. III, con la sentenza numero 222 del 26 febbraio 2016. Il fatto. Un utente motorizzato nell’effettuare una manovra di sorpasso di un altro veicolo in una zona vietata è entrato in collisione con un ciclista causandone il decesso. Contro il conseguente provvedimento di revisione della licenza di guida l’interessato ha proposto ricorso gerarchico alla motorizzazione centrale di Roma ma senza successo. Successivamente l’automobilista si è rivolto al Tar che ha accolto le doglianze annullando la revisione della patente. Revisione della patente. Per costante orientamento giurisprudenziale, specifica il Collegio, un mero fatto, inerente all’accadimento di un sinistro, non può essere considerato un presupposto sufficiente a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità alla guida. Occorrono dei motivi tecnici «definitivamente accertati che caratterizzino la singola fattispecie». In pratica, prosegue la sentenza, non basta un verbale della polizia stradale ma occorre una comunicazione dettagliata degli organi di vigilanza sulla qualificazione della condotta di guida dell’interessato. Da questi elementi è possibile valutare i dubbi in ordine alla perizia e alla capacità del pilota, prosegue il Collegio. Nel caso esaminato dal Tar i verbali della polizia stradale sono stati annullati dal giudice di pace. E la perizia redatta dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale penale ha confermato l’esclusione di qualsiasi responsabilità del conducente. Quindi la revisione della patente deve essere annullata perché in contrasto con tutti gli accertamenti effettuati successivamente in sede giudiziaria circa le responsabilità dello sfortunato conducente.
Tar Veneto, sez. III, sentenza 11 – 26 febbraio 2016, numero 222 Presidente Settesoldi – Estensore Ricchiuto Fatto Con il presente ricorso il Sig. Luca Schieven ha impugnato il decreto numero 2723 del 18.05.2009 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione - ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di revisione della patente di guida numero 1607 del 04.12.2007 disposto dall'Ufficio Provinciale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri Ufficio periferico di Treviso e, ciò, unitamente alla decisione della stessa Amministrazione prot. numero 2647 del 29.05.2009 con la quale si è disposta la revisione della patente di guida in conseguenza del rigetto sopra citato. Detti provvedimenti risultano motivati in considerazione dell’esistenza del rapporto 164/200A della Polizia stradale di Castelfranco Veneto, a sua volta riportato nel decreto di rigetto, e dal quale risulta che “il giorno 16/06/2007 il ricorrente alla guida di un’autovettura, a causa della velocità non regolata in relazione alle caratteristiche della strada, effettuava il sorpasso di un veicolo violando la segnaletica orizzontale che vietava tale manovra e, in fase di rientro, investiva il ciclista causandone il decesso, incorrendo nella violazione dell’articolo 146 comma 2 del C.d.S.”. Nel ricorso il Sig. Luca Schieven rilevava che, in data 16.06.2007 gli era stato notificato dalla Polizia Stradale di Treviso il verbale numero 700001398917 con il quale si contestava la violazione dell'articolo 141, comma ottavo del Codice della strada, in quanto il conducente non avrebbe moderato la propria velocità in relazione alle caratteristiche della strada. In data 18.06.2007, la Polizia Stradale di Castelfranco Veneto notificava, inoltre, il verbale di accertamento sopra citato con il quale veniva contestata la violazione dell'articolo 146, comma secondo, C.d.S., in quanto si asseriva che il ricorrente, nel superare un veicolo che lo precedeva nella marcia, avrebbe oltrepassato, superandola, la segnaletica stradale di striscia bianca continua di mezzeria. Detti verbali venivano impugnati innanzi al Giudice di Pace di Castelfranco Veneto che, a sua volta, provvedeva a sospenderne l’esecuzione provvisoria. Venivano così emessi i provvedimenti di revisione della patente e di rigetto del successivo ricorso gerarchico ora impugnati e, in relazione ai quali, si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi 1 Violazione dell’articolo 128 del Codice della Strada, in quanto il comportamento tenuto dal signor Luca Schieven nel corso del sinistro sarebbe stato immune da censure, così come peraltro rilevato dal consulente tecnico d’ufficio incaricato dal GIP del Tribunale di Treviso di ricostruire la dinamica del sinistro sopra citato 2 l’eccesso di potere per mancato svolgimento di adeguata istruttoria, travisamento dei fatti e/o difetto di motivazione e per quanto concerne il decreto numero 2723 R.D. del 18.05.09 di rigetto del ricorso gerarchico a parere del ricorrente detto decreto di rigetto si fonderebbe su verbali in relazione ai quali il Giudice di Pace aveva già concesso la provvisoria sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando come il provvedimento di revisione della patente non integrerebbe un provvedimento sanzionatorio, bensì cautelare. Nel corso della Camera di Consiglio del 10/09/2009 questo Tribunale, e con ordinanza numero 825/09, respingeva l’istanza cautelare, provvedimento quest’ultimo che veniva riformato dal Consiglio di Stato con ordinanza numero 324/2010. All’udienza dell’11 Febbraio 2016, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione. Diritto 1. Il ricorso va accolto, risultando fondato il secondo motivo del ricorso, avendo omesso l’Amministrazione lo svolgimento di una corretta istruttoria idonea a costituire il presupposto del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico ora impugnato. 1.1 Quest’ultimo si fonda, unicamente, sul verbale della Polizia stradale con il quale veniva contestata la violazione dell'articolo 146, comma secondo del Codice della Strada, in quanto si asseriva che il ricorrente, nel superare un veicolo che lo precedeva nella marcia, avrebbe oltrepassato, superandola, la segnaletica stradale di striscia bianca continua di mezzeria, circostanza quest’ultima che avrebbe causato il decesso del ciclista. A parere dell’Amministrazione, così come è possibile desumere sempre dal provvedimento di rigetto, detto comportamento avrebbe “costituito grave pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale dando luogo a danni alle persone”. 1.2 Sul punto è necessario premettere che i presupposti per applicare l’articolo 128 del Codice della Strada sono desumibili dalla stessa disposizione nella parte in cui prevede che è possibile “disporre che siano sottoposti ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti e dell’idoneità tecnica”. 1.3 Un costante orientamento giurisprudenziale per tutti T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 03-02-2015, numero 208 ha rilevato come un mero fatto, inerente all'accadimento di un sinistro, non possa essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità alla guida. E’, infatti, indispensabile che detta valutazione sia sorretta da un'idonea motivazione, fondata su elementi soggettivi e definitivamente accertati che caratterizzino distinguendola la singola fattispecie. 1.4 Un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 03-02-2014, numero 350 ha sancito che il provvedimento con cui la motorizzazione civile, in seguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno rilevato un sinistro stradale, dispone la revisione della patente, deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, un’adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall'interessato e, infine, specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente. 1.5 In considerazione degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati è, pertanto, evidente che la sussistenza del “ragionevole dubbio” sulla persistenza dell'idoneità psicofisica e/o tecnica di cui all’articolo 128 del Codice della Strada deve essere supportata da un'idonea motivazione, fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati. 1.6 Nel caso di specie risultano assenti proprio detti presupposti e, ciò, considerando, in primis come i verbali della Polizia Stradale, su cui il provvedimento impugnato fonda la responsabilità del ricorrente – e ancora il ragionevole dubbio circa la persistenza dell’idoneità alla guida -, erano stati dapprima sospesi e, successivamente, annullati dal Giudice di Pace di Castel Franco Veneto. 1.7 Va, inoltre, evidenziato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è limitato ad affermare la natura cautelare e non sanzionatoria del provvedimento di revisione della patente, senza smentire le circostanze e le argomentazioni dedotte dal ricorrente. 1.8 Costituisce, altresì, dato incontestato che il decreto di rigetto 2723/2009, non solo fa riferimento ad accertamenti la cui efficacia era stata al momento già sospesa, ma risulta evidente come l’Amministrazione abbia omesso di considerare gli accertamenti e gli sviluppi successivi relativi al sinistro di cui si tratta e, ciò, soprattutto per quanto concerne i risultati della perizia del Consulente tecnico d’ufficio nominato dal GIP del Tribunale di Treviso, che pure aveva escluso qualsiasi responsabilità del sinistro da parte del Sig. Schievenumero 1.9 Detta assenza di responsabilità era stata poi definitivamente confermata anche dalla sentenza numero 229/2010 emessa dallo stesso Tribunale in relazione al procedimento che aveva visto il ricorrente imputato del reato di cui all’articolo 589 comma 1° e 2° c.p. omicidio colposo . 2. Si consideri, inoltre, che le conclusioni del perito contrastano espressamente proprio con le argomentazioni contenute nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, laddove si afferma che la realizzazione del sorpasso e la velocità tenute dal ricorrente erano alla base dell’investimento del ciclista e del successivo decesso dello stesso. 2.1 Il perito nominato aveva, infatti, espressamente ritenuto ininfluente il sorpasso, “in quanto completato non meno di 150 mt. prima dell’urto”, così come non veniva confermato l’avvenuto superamento del limite di velocità. 2.2 Veniva al contrario accertato che il sinistro era stato innescato da una situazione di conflittualità creata dal ciclista che si era immesso sulla strada provinciale senza concedere la precedenza all’autovettura, oramai sopravanzante, a distanza più che ravvicinata e sicuramente avvistabile, situazione di conflittualità che aveva concesso al ricorrente solo i tempi sufficienti per effettuare una manovra eversiva di sterzata. 2.3 E’ evidente che, nel caso di specie, l’Amministrazione nel corso del procedimento che ha portato al rigetto del ricorso gerarchico ha omesso di considerare elementi oggettivi che, al contrario, risultano comunque dirimenti nella valutazione diretta a rilevare l’esistenza di dubbi in ordine alla perizia e alla capacità del conducente e, ancor di più, ha posto a fondamento dello stesso provvedimento unicamente un rapporto della Polizia stradale i cui risultati apparivano contrastare con i successivi accertamenti, verbale peraltro oggetto di un successivo annullamento. Ne consegue come risulta evidente il venire in essere di un difetto di istruttoria e di motivazione, circostanza quest’ultima sufficiente a determinare l’assorbimento delle ulteriori deduzioni e a disporre l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati. La particolarità della fattispecie consente comunque di compensare le spese del presente giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Compensa le spese tra le parti costituite con refusione del contributo unificato nella misura di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.