Patti e/o comportamenti contrari alla legge: invocabile l’azione di ripetizione dell’indebito

In tema di canoni versati dal locatario e quindi di rapporti tra diritto di proprietà ed obbligazioni, l’ordinamento consente al conduttore di esperire l’azione di restituzione di somme indebitamente corrisposte al locatore e da quest’ultimo percepite entro il termine decadenziale di sei mesi a tal fine, è necessario, quindi, individuare il dies a quo del rilascio del bene e, cioè, della cessazione del rapporto negoziale.

E’, così, illegittima la sentenza di merito con cui, accertato il trasloco ed il distacco della fornitura di energia elettrica e valutate inattendibili le deposizioni dei familiari del conduttore circa la permanenza di suoi oggetti nell’immobile e la successiva riconsegna delle chiavi, venga negata, per compiuto decorso del termine semestrale, la restituzione delle somme non dovute ex lege . Il principio si argomenta dalla sentenza n. 2829 depositata il 7 febbraio 2014. Il caso. Un soggetto, conduttore di un immobile locato, ricorreva legalmente, ma senza successo per avvenuto decorso del termine semestrale dell’azione, al fine di ottenere la restituzione di somme versate al locatore ma non dovute il magistrato, infatti, valutava inattendibili le deposizioni del figlio e della nuora del conduttore ed, invece, rilevante il trasloco ed il distacco della fornitura di energia elettrica mentre irrilevanti la permanenza, nell’immobile, di alcuni vasi ed altre suppellettili e la successiva riconsegna delle chiavi. L’azione di restituzione-ripetizione tra condizioni di proponibilità ed eccezione di prescrivibilità dei crediti. In primis , vanno richiamati gli artt. 832, 2033, 2041 e 2697 c.c. e 79, comma 2, l. n. 392/1978. Sotto il profilo formale, varie le osservazioni da effettuare a i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli sui vizi di motivazione devono essere sorretti da quesiti separati, almeno nelle conclusioni e secondo il rinvio motivo-quesito Cass. n. 7770/2009 , mediante la chiara indicazione” o momento di sintesi in modo da evidenziare la decisività del vizio e senza che sia necessaria la completa lettura dell’illustrazione del motivo e l’interpretazione del lettore Cass. n. 16002/2007 b non può essere introdotta, mediante memoria ex art. 378 c.p.c., la questione dell’eventuale sospensione del termine di decadenza c è legittima la sentenza laddove il giudice non abbia attribuito alla locuzione della norma un significato diverso d in sede di merito, il magistrato, cui sono esclusivamente riservati apprezzamenti di fatto, non è tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero ogni e qualsiasi deduzione difensiva così, in sede di legittimità, non è consentita la revisione del ragionamento decisorio del giudice di merito e la motivazione della sentenza si configura contraddittoria quando le ragioni poste a fondamento della decisione siano contrastanti e non consentano l’individuazione della relativa ratio decidendi Cass. n. 17076/2007 . In termini di diritto sostanziale, va detto che l’azione di ripetizione è di natura personale ed è affine all’azione di ingiustificato arricchimento sul punto, va ricordato che l’ordinamento interno vigente qualifica il termine semestrale dell’azione del conduttore come decadenziale Cass. n. 10128/2004, n. 11897/2008, n. 25274/2008, n. 10964/2010, n. 16009/2010 e n. 25638/2010, Corte Cost. n. 3/1990 . All’uopo, è da sottolineare che elementi come il trasloco della linea elettrica e la permanenza di suppellettili del conduttore nell’immobile del locatore vanno interpretati con buon senso e reciproca tolleranza. Segnatamente, se l’azione di restituzione viene esperita oltre il termine ex lege , il conduttore è esposto al rischio dell’eccezione, da parte del locatore, di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata il rispetto del termine consente, invece, il recupero dell’indebito corrisposto fino al momento del rilascio dell’immobile e, quindi, l’inopponibilità di qualsiasi eccezione di prescrizione Cass. n. 13681/2007 . La riconsegna dell’immobile si verifica con l’effettiva, completa ed incondizionata disponibilità da parte del locatore. In ambito di determinazione del canone legale, contrariamente a quanto affermato da Trib. Pescara 5 luglio 2005 e App. L’Aquila n. 134/2007, il rispetto del termine decadenziale comporta la mera ineccepibilità della prescrizione dei crediti ultra-decennali e, quindi, il mancato rispetto dello stesso termine consente al locatore di proporre l’eccezione di prescrizione dei medesimi crediti ultra-decennali . Ergo , il ricorso va parzialmente accolto e la sentenza va cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 dicembre 2013 - 7 febbraio 2014, numero 2829 Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo La controversia ha ad oggetto la determinazione del canone legale e la restituzione di somme indebitamente percette da parte locatrice relativamente al contratto di locazione ad uso abitativo intercorso negli anni 1990/2001 tra M.L., conduttrice e P.T. , locatore, relativamente all'immobile in omissis . Con la sentenza qui impugnata, emessa in data 5 marzo 2007, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara in data 5 luglio 2005 di rigetto delle domande della conduttrice, per non avere la stessa osservato il termine di decadenza semestrale di cui all'articolo 79 legge numero 392 del 1978. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.L. svolgendo due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata. Parte ricorrente ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1. La sentenza impugnata si basa su duplice ordine di considerazioni, concernente, l'una, la determinazione del dies a quo della decadenza ex articolo 79 L. 392 del 1978 e l'altra gli effetti della decorrenza del termine semestrale. Sotto il primo profilo la Corte di appello - confermando le valutazioni espresse in prime cure in ordine alla decadenza dall'azione di restituzione per avvenuto decorso del termine semestrale - ha evidenziato, per un verso, l'inattendibilità le deposizioni testimoniali per essere state rese da persone il figlio e la nuora della M. legate alla conduttrice e, per altro verso, l'obiettività di altri elementi certi quali il trasloco e il distacco della fornitura di energia elettrica che lasciavano intendere che il locatore fosse rientrato nel possesso dell'immobile già in epoca anteriore a quella indicata dai testimoni in particolare ha negato che fosse significativa la prova orale richiamata da parte appellante, in ordine alla consegna delle chiavi in epoca successiva al trasloco e alla permanenza nell'immobile, pur dopo il trasloco, di alcuni vasi o altre non meglio precisate suppellettili e ciò vuoi per l'inconferenza della circostanza in sé, atteso che essa non implicava affatto la mancata riconsegna dell'appartamento, vuoi anche perché si trattava di deposizione priva di attendibilità sia sul fatto della consegna delle chiavi, sia sulla relativa data. Sotto il secondo profilo la Corte di appello - precisato che il precedente Cass. numero 10128 del 2004 richiamato da parte appellante non convince” - ha rinvenuto nella norma di cui all'articolo 79 L.392 del 1978 una condizione di proponibilità, con conseguente preclusione alla presente azione di ripetizione, ritenendo che l'interpretazione adottata sia coerente con la lettera della legge e conforme alla Costituzione per la ragionevolezza della disposizione e l'adeguatezza del termine. 2. Il ricorso - avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009 - è soggetto, in forza del combinato disposto di cui al d.Lgs. 2 febbraio 2006, numero 40, articolo 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, numero 69, articolo 58, alla disciplina di cui agli artt. 360 cod. proc. civ. e segg. come risultanti per effetto del cit. d.Lgs. numero 40 del 2006. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 79 L. 392 del 1978 e 2697 cod. civ. articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. , nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al motivo di appello riguardante il momento della riconsegna dell'appartamento ai fini della decorrenza del termine semestrale per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. A conclusione del motivo si chiede a questa Corte ai sensi dell'articolo 366 bis cod. proc. civ. I se la riconsegna dell'immobile locato, prevista dal secondo comma dell'articolo 19 l. 392/78 per la decorrenza del termine semestrale per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte durante il rapporto locatizio, si ha con la effettiva, completa ed incondizionata disponibilità da parte del locatore ” II se il trasloco ed il distacco dall'utenza elettrica sono meri atti preparatori ed antecedenti alla riconsegna dell'immobile locato, cosicché non possa dirsi verificato il presupposto per la decorrenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 19 l. numero 392/18 ” III se l'onere di provare la tardività dell'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte di cui all'articolo 19 l. numero 392/18 spetti al locatore ”. Mentre in relazione alla seconda parte dell'articolo 366 bis cod. proc. civ. in comb. disp. con l'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. si assume che la sentenza impugnata contiene una motivazione contraddittoria in relazione ai fatti sintomatici della riconsegna dell'immobile, da considerare ai fini della decorrenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 79 l. numero 392/1978 ”. 2.2. Prima di ogni altra considerazione si rileva che - secondo i canoni elaborati da questa Corte in relazione all'articolo 366 bis cod. proc. civ., tuttora applicabili per le ragioni esposte sub 2., stante l'univoca volontà del legislatore di assicurarne ultraattività della norma ex multis, cfr. Cass. 27 gennaio 2012, numero 1194 - la formulazione del quesito di diritto deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da ciò consegue che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati. Invero le Sezioni Unite - pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d'impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto - hanno precisato che a tali effetti occorre che il motivo si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all'altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto Cass. civ., Sez. Unite, 31 marzo 2009, numero 7770 . Orbene la singolare struttura dei quesiti di diritto sopra testualmente riportata, rende possibile enucleare una sola proposizione determinativa di una questione di diritto quella sull'onere della prova enunciata con il terzo quesito - la quale, peraltro, si rivela priva di correlazione con le ragioni della decisione e risulta, in definitiva, inconferente, atteso che i giudici del merito non hanno affatto ritenuto inadempiente l'odierno ricorrente all'onere di dimostrare la tempestività dell'azione proposta, bensì hanno ritenuto provato l'avvenuto decorso del termine semestrale al momento della proposizione dell'azione. È appena il caso di aggiungere che al quesito all'esame come agli altri quesiti è estranea la questione della sospensione del termine di decadenza, inammissibilmente introdotta con la memoria ex articolo 378 cod. proc. civ 2.3. Gli altri due quesiti di diritto prospettano, invece, una questione di mero fatto, qual è quella della determinazione del momento in cui il locatore ha avuto la disponibilità dell'immobile ergo è avvenuto il rilascio e della rilevanza, a tal fine, di alcuni elementi quali il distacco dell'utenza elettrica e il trasloco che, nel percorso argomentativo della decisione impugnata non sono affatto assimilati al rilascio come lascerebbe intendere il secondo quesito , bensì assunti come dati sintomatici dello stesso. Orbene, se è indubbiamente vero che la locuzione riconsegna , utilizzata nell'articolo 79 per indicare il momento iniziale del termine semestrale, va normalmente interpretata nel senso che tale dies a quo coincide con quello in cui l'immobile in locazione viene rilasciato dal conduttore e posto in concreto nella disponibilità effettiva del locatore, è altrettanto vero la decisione impugnata non ha assegnato a detta locuzione un significato diverso e non ha, dunque, violato o falsamente applicato la norma, essendosi limitata ad affermare che - quand'anche fosse stata rispondente al vero la circostanza, riferita dai testimoni addotti dall'odierna parte ricorrente circa la permanenza nell'immobile, dopo il trasloco, di alcuni vasi o altre non meglio precisate suppellettili - non per questo poteva inferirsi la mancata riconsegna dell'appartamento, dovendo la circostanza essere interpretata alla stregua del buon senso, come mera modalità, e l'espressione di reciproca tolleranza ”. 2.4. La questione stessa sarebbe stata, dunque, prospettabile solo sotto il profilo del controllo della logicità della motivazione, non essendo consentita in questa sede la revisione del ragionamento decisorio , ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata. Peraltro, sotto il profilo di cui all'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ., il motivo avrebbe dovuto essere corredato da un apposito momento di sintesi la chiara indicazione” di cui all'ultima parte dell'articolo 366 bis cod. proc. civ. , da cui risultasse non solo il fatto controverso, ma anche, se non soprattutto, la decisività del vizio. Tale requisito non può, infatti, ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell'illustrazione del motivo - all'esito di un'interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione della parte ricorrente - consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure Cass., ord. 18 luglio 2007, numero 16002 , né può ritenersi soddisfatto dalla mera enunciazione della contraddittorietà della motivazione ”, con cui si conclude il motivo all'esame. Invero il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi , e cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata cfr. ex plurimis. Cass. 3 agosto 2007, numero 17076 il che avrebbe postulato l'indicazione nel quesito di fatto , prima ancora che nel motivo di espressioni tra loro contraddittorie ossia inconciliabili contenute nella parte motiva della sentenza impugnata, tali da elidersi a vicenda e non permettere, di conseguenza, di comprendere quale sia la ratio decidendi che sorregge la pronunzia stessa. 2.5. Del resto l'inadeguatezza dei quesiti di diritto e di fatto non costituisce altro che il riflesso della reale natura del motivo, che, attraverso la surrettizia deduzione del vizio motivazionale e di violazione di legge, mira, nella sostanza, a sollecitare null'altro che una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite nell'impugnata sentenza, muovendo censure che non sono consentite in sede di legittimità e ciò in quanto la valutazione delle risultanze probatorie non meno che il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri così come la scelta, fra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili e ipoteticamente verosimili , non incontra altro limite che quello, qui osservato, di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva. Il motivo va, dunque, rigettato. 3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 79 co. 2 L. numero 392/1978 articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. . Il motivo attinge al secondo ordine di considerazioni svolto nella decisione impugnata, sulla base del tenore letterale della norma di cui all'articolo 79 L. 392/1978, in dichiarato dissenso con il precedente di questa Corte numero 10128 del 2004. A tal riguardo parte ricorrente, richiamata la ratio legis intesa a consentire al conduttore di ottenere la restituzione dell'indebito, senza remore che il locatore possa agire in ritorsione, sollecita la conferma del principio enunciato con il richiamato precedente, chiedendo a questa Corte ai sensi dell'articolo 366 bis cod. proc. civ. se il rispetto del termine di cui al secondo comma dell'articolo 19 della l. numero 392/1978 comporti la mera ineccepibilità della prescrizione dei crediti ultra decennali e se, di conseguenza, il mancato rispetto del medesimo termine consenta al locatore di proporre l’eccezione di prescrizione dei crediti ”. 3.1 Il motivo è fondato, dovendo qui ribadirsi il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine semestrale di decadenza per l’esercizio dell’azione di ripetizione delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore in violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla stessa legge, previsto dalla Legge 27 luglio 1978, numero 392, articolo 79, comma 2, fa sì che, se l’azione viene esperita oltre il detto termine, il conduttore è esposto al rischio dell’eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata, mentre il rispetto del termine di sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corrisposto fino al momento del rilascio dell’immobile locato, il che si traduce nella inopponibilità di qualsivoglia eccezione di prescrizione oltre la già cit. Cass. 26 maggio 2004, numero 10128, tra le tantissime, Cass. 13 maggio 2008, numero 11897 Cass. 16 ottobre 2008, numero 25274 Cass. 6 maggio 2010, numero 10964 Cass. 7 luglio 2010, numero 16009 Cass. 17 dicembre 2010, numero 25638 . Al riguardo è stato osservato che la norma di chiara derivazione giuslavoristica, data la volontà del legislatore di ampliare le facoltà del conduttore di ripristinare l’equilibrio globale del rapporto esaurito corrisponde alla ratio prevalente di consentire al conduttore di ottenere quanto ha indebitamente corrisposto, senza la remora che il locatore possa agire in ritorsione, impedendo che alla scadenza la locazione possa proseguire in tacita sua rinnovazione pattizia. Per altro verso, poi, poiché non è sembrato opportuno stabilire anche per i crediti di restituzione a favore del conduttore la regola di esclusione della decorrenza della prescrizione nel corso della locazione, in conformità a quanto è previsto per i crediti del lavoratore durante il rapporto di lavoro, il legislatore, ad evitare che tra le parti sussistesse una situazione di incertezza immotivatamente perdurante per troppo tempo in pregiudizio del locatore, ha introdotto la disciplina della situazione intermedia di fissare il suddetto termine di decadenza dei sei mesi, secondo una regola nuova di compatibilità tra prescrizione e decadenza, che non contraddice la previsione della tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione. Infine, è stato evidenziato che, ove si ammettesse che, trascorsi i sei mesi dall'avvenuto rilascio, si verifica per il conduttore la decadenza di ogni suo diritto di ripetere gli indebiti suoi pagamenti, detto limite all'evidenza dovrebbe essere ritenuto irragionevole, visto che esso sarebbe posto a carico del solo conduttore e, senza la previsione di analoga decadenza in danno del locatore in relazione alle sue pretese di corrispettivi non versatigli, creerebbe una ingiustificata situazione tra le parti. Deve, pertanto, escludersi che la norma del citato articolo 79, comma 2, esprima l'oggettiva esigenza di circoscrivere in un lasso di tempo determinato la potenziale conflittualità dei contraenti e di realizzare la condizione della certezza delle situazioni giuridiche delle parti una volta cessato il rapporto di locazione. L'interpretazione di cui innanzi, del resto, è l'unica costituzionalmente orientata, atteso che anche il giudice delle leggi Corte Cost., ord., 2 gennaio 1990, numero 3 ha evidenziato la situazione del conduttore di esposizione a ritorsioni ricollegabili all'accertamento, da lui postulato, di una minor misura del canone dovuto che giustifica, per le conseguenti remore all'esercizio del diritto, il trattamento previsto dalla norma. In definitiva il primo motivo va rigettato, il secondo va accolto ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso accoglie il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione.