L’estinzione delle garanzie fideiussorie, a seguito dell’assunzione dei debiti da parte dello Stato, costituisce un vero e proprio diritto, insofferente di limitazioni.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 1510 del 24 gennaio 2014. Il fatto. La Banca di Roma s.p.a. conveniva in giudizio un uomo e due donne chiedendo dichiararsi la simulazione assoluta o in subordine la revoca di due atti di costituzione di ipoteca volontaria effettuati dall’uomo favore delle altre due convenute, relativamente a due immobili, lamentando che egli, socio garante del Molino Cooperativo Intercomunale di Amelia, avrebbe posto in essere atti di disposizione patrimoniale, in pregiudizio del credito vantato dalla Banca nei confronti della Cooperativa. Costituitosi il contraddittorio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda. La Corte d’Appello di Perugia, in accoglimento della domanda, dichiarava l'inefficacia dei predetti atti di costituzione di ipoteca. Ricorrono per cassazione gli appellanti. Garanzie fideiussorie. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che l'estinzione delle garanzie fideiussorie, a seguito dell'assunzione dei debiti da parte dello Stato, costituisce un vero e proprio diritto, insofferente quindi di limitazioni. Neppure rileva che i fideiussori siano stati indicati nell'elenco degli aventi diritto, redatto dall'Amministrazione, ove sussistano i presupposti previsti dalla legge stessa. Né i decreti attuativi potrebbero limitare o circoscrivere il diritto dei fideiussori. Nel caso, dunque, che non sia stata ancora completata la procedura amministrativa, ben potrebbero gli aventi diritto chiamare in garanzia l'amministrazione. Il completamento dell'iter, con l'inserimento della cooperativa nella graduatoria dei soggetti ammessi ai benefici della legge e l'individuazione dei fideiussori, rende necessariamente l'assunzione del debito da parte della P.A. opponibile ai terzi. Assunzione automatica del debito. Il debito, quindi, viene assunto automaticamente dallo Stato e ciò estingue le garanzie fideiussorie. Altrimenti non si spiegherebbe perché la procedura esecutiva viene sospesa. Inoltre, per questo, la legittimazione attiva della Banca nella controversia è da escludere. Accolto, quindi, il primo motivo di ricorso l’azione revocatoria è rigettata.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 novembre 2013 – 24 gennaio 2014, numero 1510 Presidente Carnevale – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 02/04/1998 la Banca di Roma spa conveniva in giudizio C.R. , C.A.R. e R.O. , chiedendo dichiararsi la simulazione assoluta o in subordine la revoca di due atti di costituzione di ipoteca volontaria effettuati da C.R. , a favore delle altre due convenute, relativamente a due immobili, lamentando che il C. amministratore e socio garante del Molino Cooperativo Intercomunale di Amelia, avrebbe posto in essere atti di disposizione patrimoniale, in pregiudizio del credito vantato dalla Banca, nei confronti della Cooperativa. Costituitosi il contraddittorio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda. Con sentenza 24/09/2007, il Tribunale di Terni, in accoglimento della domanda, dichiarava l'inefficacia dei predetti atti di costituzione di ipoteca. Avverso tale sentenza proponevano appello i convenuti. Costituitosi il contraddittorio, la Capitalia spa, successore, ne chiedeva il rigetto. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 13/01/2011, rigettava l'appello. Ricorrono per cassazione gli appellanti. Resiste con controricorso la UNICREDIT Credit Management Bank s.p.a., successore. Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell'articolo 1, comma 1 bis L. numero 237 del 1993, nonché vizio di motivazione riguardo all'assunzione del debito della Cooperativa da parte dello Stato. Con il secondo, violazione dell'articolo 2901 c.c. e vizio di motivazione, circa la sussistenza dei requisiti previsti per l'azione revocatoria. Quanto al primo motivo, va osservato che, con riferimento alla L. numero 237 del 1993, questa Corte a Sezioni Unite Cass. S.U., numero 14346 del 2004 ha avuto modo di precisare che l'estinzione delle garanzie fideiussorie, a seguito dell'assunzione dei debiti da parte dello Stato, costituisce un vero e proprio diritto, insofferente quindi di limitazioni. Il principio è stato ribadito, tra l'altro, da Cass. numero 9670 del 2013, per cui neppure rileva che i fideiussori siano stati indicati nell'elenco degli aventi diritto, redatto dall'Amministrazione, ove sussistano i presupposti previsti dalla legge stessa. Né i decreti attuativi potrebbero limitare o circoscrivere il diritto dei fideiussori. Nel caso dunque che non sia stata ancora completata la procedura amministrativa, ben potrebbero gli aventi diritto chiamare in garanzia l'amministrazione. Il completamento dell'iter, con l'inserimento della cooperativa nella graduatoria dei soggetti ammessi ai benefici della legge e l'individuazione dei fideiussori, rende necessariamente l'assunzione del debito da parte della P.A. opponibile ai terzi. È appena il caso di precisare che il richiamo, effettuato dal giudice di appello, all'articolo 126 L. 388 del 2000, relativo alla sospensione delle procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, in attesa della messa a disposizione della somma spettante, è inconferente, nella specie, non risultando in corso procedure esecutive al riguardo. Ma, a ben vedere, tale indicazione normativa conferma, ancora una volta, il principio dell'assunzione automatica del debito non si spiegherebbe altrimenti la previsione di sospensione della procedura esecutiva. Solleva la resistente in controricorso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1 bis L. numero 237/1993, senza peraltro fornire motivazione alcuna o indicare le norme violate. Questo Collegio non ravvisa, nella specie, contrasto del predetto articolo con le norme costituzionali. Nella specie, il giudice di appello non contesta la sussistenza dei presupposti di legge per il Molino Cooperativo Intercomunale di Amelia, ma sostiene, che finché non vi sia l'effettivo pagamento dei debiti da parte dello Stato, non vengono meno le garanzie fideiussorie. Per quanto si è sopra precisato, erra palesemente il giudice di appello, in quanto l'assunzione del debito è da ritenersi automatica e opponibile ai terzi, con l'inserimento della cooperativa in questione nella graduatoria dei benefici di cui alla L. numero 237 del 1993, e l'individuazione dei fideiussori, di cui al D.M. 18/12/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1996 circostanza specificamente richiamata nel ricorso in esame e non contestata . L'assunzione del debito da parte dello Stato estingue le garanzie fideiussorie. Va pertanto esclusa la legittimazione attiva della Banca nella presente controversia. Va accolto il primo motivo ha carattere assorbente rispetto al secondo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può pronunciare, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c Va cassata la sentenza impugnata e rigettata la domanda dell'odierna resistente. Considerata la complessità e relativa novità delle questioni dedotte, questa Corte ritiene di compensare le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'ari 384 c.p.c., rigetta l'azione revocatoria compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.