Nelle ipotesi di udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non ha carattere obbligatorio, il giudice è tenuto a rinviare la trattazione della causa, qualora il difensore abbia comunicato la propria adesione all’astensione dalle udienze, proclamata dalle associazioni di categoria nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1835/16, depositata il 18 gennaio. Il caso. Il legale di un imputato, condannato in primo grado ed in appello per illeciti connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti articolo 110, 73, comma 1 e 1 – bis del d.P.R. numero 309/1990 , ricorreva per cassazione, eccependo la nullità della sentenza con relativa ordinanza pronunciata dalla Corte territoriale. Tale domanda di gravame era motivata dal mancato rinvio, da parte della Corte, di un’udienza alla quale il professionista non aveva presenziato, in virtù della propria adesione ad un’astensione dalle udienze proclamata dalla Giunta dell’Unione Camere penali. Il codice di autoregolamentazione ha valore di normativa secondaria. La Suprema Corte ha, preliminarmente, illustrato il proprio precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’intervenuta adesione, da parte del difensore dell’imputato, all’astensione dalle udienze penali non determina il rinvio dell’udienza camerale, in grado d’appello, qualora in tale sede debba essere esaminata l’impugnazione proposta avverso la sentenza emessa con rito abbreviato. Gli Ermellini hanno, quindi, chiarito come tale orientamento sia stato superato dalla giurisprudenza successiva, che ha aderito alla tesi dell’illegittimità del mancato accoglimento della richiesta di rinvio, avanzata dal difensore, per adesione all’astensione dalle udienze, con riguardo a fattispecie di giudizio abbreviato in grado d’appello. Secondo tale filone di pensiero, il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati integra una fonte di diritto oggettivo, con disposizioni aventi valore di normativa secondaria o regolamentare e, pertanto, valide erga omnes. A tali previsioni di legge, ha chiarito il Collegio, il giudice è, pertanto, soggetto in virtù dell’articolo 101, comma 2, della Carta Costituzionale. La Suprema Corte ha richiamato il principio di diritto, recentemente affermato dalle Sezioni Unite, per cui, nelle ipotesi di udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non ha carattere obbligatorio, il magistrato è tenuto a rinviare la trattazione della causa, qualora il difensore abbia comunicato la propria adesione all’astensione dalle udienze, proclamata dalle associazioni di categoria nel rispetto delle norme vigenti in materia. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 dicembre 2015 – 18 gennaio 2016, numero 1835 Presidente Ciampi – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. Il GUP del Tribunale di Brescia con sentenza in data 20.6.2013 dichiarava M.M. colpevole del reato di cui agli articolo 110, 73 comma 1 e 1 bis DPR 309/90 in ragione della illecita detenzione di sostanza stupefacente cocaina e hashish ed esclusa la ipotesi di cui all'articolo 73 V comma legge stupefacenti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione per il rito abbreviatolo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 13.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza del primo giudice era interposta impugnazione dall'imputato M.M. il quale chiedeva che il fatto venisse sussunto sotto il paradigma dell'articolo 73 comma V dpr 309/90 con la relativa rideterminazione della pena edittale, che venisse applicata una riduzione per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione laddove il primo giudice aveva limitato alla misura di un quarto la riduzione per il beneficio. 3. La Corte di appello di Brescia, con sentenza a seguito di udienza camerale del 14.1.2014, respingeva l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali. 4. Avverso la detta pronuncia insorgeva la difesa del M. deducendo, con un unico motivo di impugnazione, ipotesi di nullità della sentenza e della relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 178 lett. C e 180 c.p.p. per omesso rinvio della udienza del 14.1.2014 a seguito di dichiarazione da parte del difensore di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere penali per i giorni 13, 14 e 15 Gennaio 2014 e chiedeva contestualmente lo annullamento della sentenza con rimessione degli atti alla Corte di Appello di Brescia. Considerato in diritto 1. Il motivo è fondato. Come ha già avuto modo di osservare recentemente questa Corte sez.IV 6.3.2015 numero 27153 Contini con iter argomentativo del tutto da condividere, l'originario e costante insegnamento del S.C., il quale escludeva che potesse essere causa di rinvio della udienza camerale in grado di appello, ove doveva essere esaminata la impugnazione proposta avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, la intervenuta adesione del difensore dell'imputato ad una astensione dalle udienze penali proclamata da associazione di categoria, è stato posto a integrale rivisitazione, sia sotto il profilo dell'inquadramento di una tale evenienza nell'ambito del legittimo impedimento del difensore, che trova espressione e tutela in sede di udienza preliminare e dibattimentale ai sensi dell'articolo 420 ter c.p.p. ma non nella udienza camerale di cui all'articolo 599 cod.proc.penumero stante il richiamo operato da detta norma al procedimento di cui all'articolo 127 c.p.p. e al riconoscimento del rinvio solo in ipotesi di legittimo impedimento dell'imputato, sia in relazione alla coerenza e alla ragionevolezza di una siffatta interpretazione la quale determinerebbe una ingiustificata disparità di disciplina tra quanto previsto per la udienza preliminare e quanto prescritto per lo svolgimento della udienza camerale in grado di appello. 2.Osservava la Corte nella pronuncia sopra richiamata che da numerosi arresti giurisprudenziali era stato escluso che l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze costituisca legittima ragione di rinvio del processo che si svolga in camera di consiglio essenzialmente sul presupposto che il legittimo impedimento del difensore, tale dovendosi qualificare la adesione alla astensione, non rileva nei procedimenti camerali, per i quali è infatti previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono tra le altre, Sez. 1, numero 5722 del 20/12/2012, Morano, Rv. 254807 Sez. 5, numero 36623 del 16/07/2010, Borra e altri, Rv. 248435 Sez. 6, numero 14396 del 19/02/2009, p.o. in proc. Leoni ed altri, Rv. 243263 Sez. 5, numero 16555 del 06/04/2006, Verbi, Rv. 234450 Sez. 2, numero 44357 del 11/11/2005, Vara ed altri, Rv. 233166 Sez. 1, numero 17312 del 06/04/2004, D'Anca, Rv. 228647 nel medesimo senso, ma con riferimento a ragioni di impedimento diverse, tra le altre, Sez. 5, numero 23323 del 23/03/2004, Collini ed altro, Rv. 228867 Sez. 4, numero 33283 del 12/12/2001, Adducci ed altri, Rv. 222497 . Nella richiamata pronuncia si è pure affermato che alcuni arresti del giudice di legittimità hanno anche posto in evidenza, la non influenza, rispetto a tale quadro della delibera del 13/12/2007 con cui la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha valutato idoneo, in attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato dagli organismi di categoria il 04/04/2007 in particolare hanno ritenuto inidoneo a determinare diverse conclusioni il contenuto dell'articolo 3, che, affinché sia considerata come legittimo impedimento la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria , prevede determinate modalità di dichiarazione o comunicazione infatti, si è detto, tale previsione impone semplicemente al difensore, che non intenda aderire alla proclamata astensione, di darne comunicazione all'autorità procedente e agli altri difensori, e ciò all'evidente fine di consentire all'una e agli altri di organizzare in maniera ordinata la propria attività. Nulla invece essa dispone, né potrebbe disporre, circa la rilevanza che assume la pura e semplice assenza del difensore, in occasione di astensione collettiva, nei procedimenti camerali in cui la sua presenza non è obbligatoria Sez. 6, numero 14396 del 19/02/2009, p.o. in proc. Leoni ed altri, Rv. 243263 v. anche Sez. 2, numero 24533 del 29/05/2009, Frediani, Rv. 244785 . A fronte di isolate pronunce di senso contrario che ponevano in luce la irragionevolezza della disparità processuale sopra evidenziata in quanto in contraddizione con la necessaria uniformità dell'esercizio del diritto di difesa nel doppio grado di giudizio sez.II, 11.10.2000 numero 13033 Matranga , sia pure nell'ambito dell'inquadramento della fattispecie nel legittimo impedimento a comparire del difensore al cui interno avrebbe comunque continuato ad essere ricondotta anche l'adesione all'astensione dalle udienze, solo più recentemente risulta posta in discussione la impostazione tradizionale della irrilevanza dello sciopero del difensore nelle udienze camerali cfr. Sez. 6, Sentenza 16/04/2014 numero 18753 Rv. 259199 Sez. 6, Sentenza 24/10/2013, numero 1826 Rv. 258334 soprattutto in relazione ai rapporti tra la disciplina codicistica e quella del codice di autoregolamentazione e risultano evidenziate le contraddizioni interne alla giurisprudenza, laddove l'esercizio dell'astensione dalla udienza con contestuale richiesta di un differimento della udienza nel rispetto della disciplina di autoregolamentazione della relativa procedura non fosse equiparabile ad un mero legittimo impedimento partecipativo, ma integrasse espressione del diritto costituzionale ex articolo 18 Cost., di libertà di associazione. Successivamente, anche Sez. 1, numero 14775 del 12/03/2014, Lapresa, Rv. 259438, facendo principalmente leva sulla decisione delle Sez. U., numero 26711 del 30/05/2013, Ucciero, Rv. 255346 ha concluso, sempre in fattispecie di giudizio abbreviato in grado d'appello, per la illegittimità del mancato accoglimento della richiesta di rinvio avanzata dal difensore a fronte della dichiarata astensione, fino a quando le stesse S.U. della Corte di Cassazione con sentenza 23.3.2014 numero 40187 Lattanzio precisavano, secondo quanto riportato in massima che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 171 del 23 luglio 2002, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes , ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'articolo 101, secondo comma, Cost, giudice al quale è rimesso il compito di accertare soltanto se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione. 3. Ritiene allora questo Collegio che conformemente alla più recente giurisprudenza di questa Corte ed esclusa rilevanza dirimente al riferimento normativo di cui agli articolo 127 e 599 c.p.p. atteso che l'adesione alla astensione collettiva da parte del difensore presenta profili di non coincidenza con il concetto di impedimento a comparire laddove quest'ultima è frutto di una opzione discrezionale da parte del fruitore, non imposta da eventi o cause esterne ma dettata dalla libera volontà di scelta della persona, la facoltà di astensione dalle attività di udienza costituisca espressione di un diritto come tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 26711 del 30/05/2013, Ucciero, non massimata sul punto, un diritto, e non semplicemente un legittimo impedimento partecipativo concetto ribadito più recentemente dalla sentenza S.U. Lattanzio con particolare riferimento alla precettività della fonte normativa che ne regola l'accesso e le modalità di esercizio, ponendo altresì limiti al suo utilizzo imputati sottoposti a misure cautelari disciplinando altresì gli obblighi in capo agli associati nel partecipare alle altre parti processuali l'interesse di avvalersene. 4. Ancora più recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte nel richiamare il loro precedente insegnamento a Sezioni Unite sopra riportato e facendo interpretazione dei principi normativi offerti dalla disciplina codicistica e di quella offerta dalla regolamentazione del diritto di sciopero, sono pervenute al seguente principio di diritto che qui va osservato In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione sez.U, 30.10.2014 depos 15.4.2015 numero 15232, Guerrieri . Trattandosi di una ipotesi in cui l'assistenza del difensore non è obbligatoria, il mancato accoglimento della richiesta di rinvio comporta una nullità della sentenza per mancata assistenza dell'imputato ai sensi degli articolo 178, comma 1, lett. c , e 180, cod. proc. penumero nullità da considerarsi a regime intermedio e non assoluta ex articolo 179, primo comma, cod. proc. penumero . 5. Nel caso in specie il difensore dell'imputato, come emerge dal verbale di udienza del giorno 14.11.2014 aveva tempestivamente trasmesso alla cancelleria della Corte di Appello comunicazione di adesione allo sciopero proclamato dalla Unione delle Camere penali, ribadendo alla udienza camerale di intendere partecipare alla stessa ma di volere altresì esercitare il diritto alla astensione dall'attività processuale, chiedendo conseguentemente un rinvio del procedimento. La celebrazione della udienza in assenza del difensore ha pertanto generato il profilo di nullità sopra evidenziato tempestivamente dedotto nella presente impugnazione. 6. Ne consegue l'annullamento della sentenza stessa con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Brescia per la celebrazione del giudizio di appello.