Fotovoltaico a tutto campo per l’Agenzia delle Entrate

In un corposo documento di prassi circolare n. 36/E , l’Amministrazione finanziaria riepiloga le principali informazioni e scioglie i dubbi del mondo fotovoltaico, in particolare dando ampio spazio al trattamento fiscale e catastale degli impianti.

La circolare n. 36/E, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 19 dicembre 2013, scioglie i principali dubbi in tema di impianti fotovoltaici, in particolare chiarendo, per le diverse tipologie d’impianto, quando trattasi di beni mobili o immobili e indicando il corretto trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette, indirette e dell’imposta di registro. L’Agenzia delle Entrate fa un po’ di luce. Il documento è anche l’occasione per analizzare i casi di impianti realizzati su beni di terzi quelli acquistati con contratti di locazione finanziaria nonché la disapplicazione della disciplina delle società non operative e di comodo per le imprese che producono energia fotovoltaica, in particolare quando trattasi di holding ed il trattamento fiscale del diritto di superficie e delle locazioni dei terreni utilizzati per la realizzazione degli impianti. L’ultimo paragrafo è poi dedicato ad ulteriori informazioni circa il trattamento fiscale del V° Conto Energia con l’analisi delle tariffe incentivanti, della tariffa premio ed omnicomprensiva nonché l’individuazione dei soggetti beneficiari. Beni mobili o immobili? In merito alla distinzione tra impianti considerati beni mobili o immobili, la circolare precisa come siano sempre da considerarsi beni immobili gli impianti che possono essere accatastati autonomamente nella categoria catastale D/1 – opifici – e D10 – fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole - se rispettano i requisiti di ruralità. Rientrano nella medesima categoria anche gli impianti posizionati sulle pareti o su un tetto di un immobile quando l’integrazione incrementi il valore capitale, o la redditività ordinaria dell’immobile, di almeno il 15% in questo caso non si dovrà procedere ad un accatastamento autonomo, quanto ad un incremento della rendita catastale complessiva dell’immobile su cui è installato l’impianto. Si considerano beni mobili gli impianti che rientrano in specifici limiti di potenza e dimensione e come tali non richiedono l’accatastamento autonomo, né producono un incremento della rendita catastale dell’immobile sui cui sono installati. In caso di acquisto o di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, quando questi siano considerati beni immobili si applica l’IVA al 10%. Infine, a partire dal 2014 le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, esenti dall’applicazione dell’IVA, si applica l’imposta di Registro al 9%, con un versamento minimo di EURO 1.000,00 oltre ad imposte ipo-catastali in misura fissa pari ad euro 50,00. fonte www.fiscopiu.it

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