La notifica formale della sentenza contumaciale non equivale a conoscenza effettiva del provvedimento

La mera regolarità formale delle notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rilevatrice delle volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale. Da ciò consegue che il giudice non può negare la restituzione nel termine per impugnare, salvo la prova positiva o indiziaria dell’effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell’imputato.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5340/18, depositata il 5 febbraio. Il fatto. Il Tribunale di Napoli, esprimendosi sulla richiesta del condannato di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale divenuta irrevocabile, rigettava l’istanza ritenendo che le notifiche del processo erano state ritualmente eseguite presso il domicilio eletto. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il condannato lamentando che il Tribunale non abbia verificato l’effettiva conoscenza della sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti. Conoscenza effettiva del provvedimento. La Cassazione, esprimendosi sulla vicenda, ha ribadito il principio di diritto secondo il quale l’art 175, comma 2, c.p.p. , così come riformulato dalla l. n. 60/2005, ha posto una presunzione iuris tantum ” di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento la mera regolarità formare delle notifica, perciò, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rilevatrice delle volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale e il giudice non può negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, dell’effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell’imputato . Da quanto ribadito emerge che, nel caso di specie, la mere notifica effettuata presso il domicilio del difensore d’ufficio, peraltro erroneamente identificato dal Tribunale come difensore di fiducia, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà di non impugnare del ricorrente. Per queste ragioni la Corte ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 dicembre 2017 – 5 febbraio 2018, n. 5340 Presidente Fiandanese – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21/6/2017 il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza proposta ex art. 175 cod. proc. pen. dal difensore di M.D. e finalizzata alla restituzione nel termine a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli in data 09/02/2015 divenuta irrevocabile il 14/11/2015, evidenziando che le notifiche del processo erano state ritualmente eseguite presso il domicilio eletto. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione M.D. , a mezzo difensore, il quale nel formulare due motivi fra loro connessi, deduce violazione di legge ed illogicità e carenza di motivazione atteso che, a suo avviso, l’elezione di domicilio presso il difensore non poteva ritenersi elemento idoneo a far presumere la conoscenza effettiva del procedimento, ponendosi a carico del giudice l’onere di reperire negli atti l’eventuale dimostrazione del contrario, tanto più che nel caso esaminato il ricorrente era assistito da un difensore d’ufficio anche se nel verbale di identificazione in data 27/06/2012, per un mero refuso, si faceva riferimento ad un difensore di fiducia Avv. Gualdi che, tuttavia, non poteva essere ritenuto tale, come dallo stesso confermato giusta dichiarazione in atti. Nel formulare tale motivo chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con contestuale rimessione in termini per impugnare ed ordine di immediata scarcerazione del ricorrente. In via subordinata chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in conformità al principio di diritto sancito da Cass. n. 12630/2015 in tema di restituzione nel termine. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto M. G. ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 4. Con successiva memoria ex art. 611 cod. proc. pen. la difesa del ricorrente ha precisato che anche tenuto conto di quanto evidenziato dal P.G. nelle proprie conclusioni appariva fondato il primo motivo del ricorso e, pertanto, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto, andava disposto l’annullamento senza rinvio per provvedimento impugnato, con conseguente contestuale ordine di immediata scarcerazione del M Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso di specie si impugna l’ordinanza che ha rigettato la istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di primo grado in data 09/02/2015 della quale il ricorrente asserisce di non aver avuto conoscenza effettiva, essendo stato assistito nel processo da un difensore d’ufficio, a nulla rilevando, a suo avviso, l’elezione di domicilio effettuata nella fase delle indagini preliminari presso detto difensore d’ufficio poiché, da tali dati, non poteva farsi discendere la conoscenza del procedimento ed a sostegno della propria tesi richiama una serie di pronunce giurisprudenziali esplicative di tale principio. 2. Osserva questo collegio che non può condividersi la tesi del Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione sulla rilevanza dell’indicata elezione di domicilio presso il difensore Avv. Gualdi, qualificato dal Tribunale di Napoli quale difensore di fiducia. Premesso che, come appresso chiarito, lo stesso non può essere ritenuto difensore di fiducia del ricorrente, va osservato con riferimento all’istituto della restituzione nel termine, l’art. 175 comma 2 cod. proc. pen., nella sua previgente formulazione, la giurisprudenza di legittimità proponendone una interpretazione in termini di una sorta di presunzione di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, con il conseguente onere per il giudice di reperire negli atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui potesse desumersi l’effettiva conoscenza del provvedimento di condanna onere non a caso scomparso nella nuova forma assunta dall’art. 175 cod. proc. pen. , del tutto coerentemente ha affermato che in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in I. n. 60 del 2005 , avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio nominato all’imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna. Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015 - dep. 21/05/2015, N, Rv. 26421901 . 3. Nella specie il tenore equivoco del contenuto del verbale di identificazione ove si dice testualmente Il nominato in oggetto a norma dell’art. 96 cod. proc. pen. invitato a nominare eventualmente difensore di fiducia dichiara non ho nessun difensore di fiducia in mancanza della nomina di difensore di fiducia viene nominato difensore d’ ufficio l’avvocato intendo nominare quale difensore di fiducia l’avv. Nicola Gualdi . da leggere in relazione a quanto dichiarato dall’Avv. Gualdi giusta dichiarazione in atti circa la mancata conoscenza dell’imputato, induce chiaramente a ritenere che nel menzionato verbale la indicazione di un avvocato di fiducia è stato frutto di un mero refuso. Per altro verso deve ritenersi che in tema di processo celebrato in contumacia dell’imputato la effettiva conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non può esser desunta, sic et simpliciter, dalla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell’immediatezza dell’accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d’iniziativa della polizia giudiziaria. 3.1. Muovendo dai superiori principi deve ritenersi che il Tribunale di Napoli non ne ha fatto corretta applicazione avendo rigettato l’istanza di restituzione nel termine avanzata dal M. sulla base della semplice verifica che la notifica relativa al decreto di citazione a giudizio nonché la notifica dell’estratto contumaciale erano state regolarmente eseguite, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio nominato all’imputato, così ritenendo la mera regolarità formale della notifica. In tal guisa, non ha considerato la presunzione di mancata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, posta dalla legge e non si è curato di verificare, come era suo specifico onere, l’esistenza in atti di una eventuale prova positiva da cui potesse desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna. 4. Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame da compiersi alla luce del seguente principio di diritto L’art. 175 comma secondo cod. proc. pen. nella formulazione previgente introdotta dall’art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005 , ha posto una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento la mera regolarità formale della notifica, perciò, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale e il giudice non può negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell’imputato . P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.