Graduatoria a scuola: indicato lo stato di salute dell’allieva, risarciti i genitori

Condanna definitiva per il Ministero dell’Istruzione, che dovrà provvedere al ristoro economico nei confronti della mamma e del papà della bambina protagonista della vicenda. L’affissione pubblica della graduatoria va considerata una violazione non solo nei confronti della persona citata ma anche dei suoi genitori e dei suoi familiari.

Privacy prima di tutto, anche a scuola. A maggior ragione quando ci si trova a maneggiare un dato delicato come lo stato di salute di un allievo. Proprio applicando questa visione, i Giudici del Palazzaccio hanno reso definitiva la condanna del Ministero dell’Istruzione, obbligato a risarcire i genitori di una bambina. Fatale la pubblicazione esposizione, nella piazzetta antistante l’ingresso dell’edificio scolastico, di una graduatoria di ammissione, graduatoria riportante anche riferimento allo stato di salute della piccola allieva Cassazione, sentenza numero 16816/18, sez. III Civile, depositata oggi . Dati sensibili. Nessun dubbio hanno espresso già i Giudici del Tribunale, che, di conseguenza, hanno sanzionato il Ministero per la condotta tenuta dalla scuola. Nello specifico, è stato appurato che la pubblicazione della graduatoria ha comportato «l’illecita diffusione di dati sensibili riguardanti la salute della piccola allieva». Legittima, quindi, la pretesa dei genitori ad un adeguato «risarcimento», anche se i Giudici hanno sottolineato la «corresponsabilità colposa» della coppia che «ha trascurato di richiedere con immediatezza la sospensione della pubblica diffusione della graduatoria». A confermare la pronuncia emessa in Tribunale ha provveduto ora la Cassazione, ribadendo l’obbligo del Ministero di provvedere a risarcire i danni riportati dalla bambina e dai suoi familiari. I Giudici del ‘Palazzaccio’ pongono in evidenza il fatto che ci si trova di fronte a «informazioni sulle condizioni della bambina, immediatamente funzionali all’attribuzione di privilegi concorsuali e necessariamente legati al riconoscimento di obblighi familiari di assistenza e di solidarietà verso un ammalato» e quindi «il dato sensibile» riguarda anche «il patrimonio di altra persona» – il genitore, in questo caso – che «è chiamata a condividere e far proprie non solo sul piano del proprio vissuto esistenziale individuale, ma anche sul piano della vita sociale le conseguenze materiali e morali della stessa malattia». Di conseguenza, l’illegittima diffusione del dato riguardante la salute della piccola allieva conduce, quindi, a «una dolorosità» e a «rischi di discriminazione sociale che certamente riguardano, accanto alla persona ammalata, i suoi genitori e i suoi familiari quali membri di un’intima comunità di vita ».

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 aprile – 26 giugno 2018, numero 16816 Presidente Travaglino – Relatore Dell’Utri Fatti di causa 1. Con sentenza resa in data 22/1/2016, il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda proposta da Il. Sc. e Ge. Di Ma., in proprio e quali genitori dei minori Se. Di Ma. e Massimiliano Di Ma., ha condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito dell'illecita diffusione, da parte dell'Istituto Comprensivo Statale Avegno-Camogli-Recco-Uscio, di dati sensibili riguardanti la salute della piccola Se. Di Ma. attraverso la pubblica esposizione, nella piazzetta antistante l'ingresso nell'edificio scolastico, di una graduatoria di ammissione ai corsi scolastici. 2. A fondamento della decisione assunta, il tribunale, rilevata la legittimazione attiva degli attori e la riconducibilità causale dei danni dagli stessi denunciati al comportamento dell'amministrazione convenuta, ha evidenziato le ragioni della riconosciuta sussistenza concreta dei danni non patrimoniali subiti dagli istanti, disponendone peraltro la riduzione quantitativa in ragione dell'accertata concorrente responsabilità colposa dei danneggiati, per avere gli stessi trascurato di richiedere con immediatezza la sospensione della pubblica diffusione della graduatoria contenente i dati personali in esame. 3. Avverso la decisione del Tribunale di Genova, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost, sulla base di due motivi d'impugnazione. 4. Il. Sc. e Ge. Di Ma., in proprio e nella qualità spiegata, resistono con controricorso, proponendo al loro volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d'impugnazione, illustrato da successiva memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, censura la sentenza impugnata per violazione degli articolo 7, 145 e 148 del D.Lgs. numero 196/2003 e vizio di motivazione, per avere il tribunale erroneamente disatteso l'eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta in ordine alla carenza di legittimazione attiva di Il. Sc. e Ge. Di Ma., in proprio e quali genitori del minore Massimiliano Di Marzo, non potendo ritenersi gli stessi, neppure astrattamente, titolati alla rivendicazione risarcitoria originariamente spiegata, nella specie invocabile dalla sola Se. Di Ma. quale titolare dei dati personali oggetto di esame. 2. Con il secondo motivo, il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 22, co. 8, D.Lgs. numero 196/2003 ed erroneità nel merito della decisione, per avere il tribunale erroneamente ritenuto sussistente la fattispecie dell'illecita diffusione, da parte dell'amministrazione convenuta, di dati personali sensibili, essendosi quest'ultima limitata alla diffusione di dati del tutto inidonei a fornire informazioni circa lo stato di salute della minore Se. Di Ma., e per avere erroneamente ritenuto comprovata la sussistenza dei danni non patrimoniali ex adverso rivendicati. 3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale proposto, Il. Sc. e Ge. Di Ma., in proprio e nella qualità spiegata, censurano la sentenza impugnata per violazione degli articolo 1227 e 2697 c.c., per avere il tribunale erroneamente affermato la sussistenza del concorso di responsabilità dei danneggiati nella produzione del pregiudizio degli stessi subito, in difetto di alcun presupposto di fatto idoneo a giustificarlo. 4. Entrambi i ricorsi - unitariamente considerabili, in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte - devono essere disattesi, essendo infondato il primo motivo del ricorso principale e inammissibili il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. 5. Preliminarmente, osserva il Collegio come il tribunale abbia correttamente disatteso l'eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta in ordine al preteso difetto di legittimazione attiva dei genitori e del fratello di Se. Di Ma., pur a fronte dell'illecita diffusione di dati personali 'sensibili' apparentemente riferibili in modo esclusivo a quest'ultima. 6. Al riguardo, ritiene il Collegio di dover estendere e adattare, al caso in esame, l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte qui integralmente condiviso e fatto proprio, al fine di assicurarne continuità , ai sensi del quale la salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196 , tanto in relazione al minore stesso, quanto, sussistendone i presupposti, in relazione ad altri familiari allo stesso minore legati da vincoli di comunanza di vita familiare o domestica cfr. Sez. 1, Sentenza numero 19365 del 22/09/2011, Rv. 618814 - 01 7. Sul punto, varrà considerare come, pur non legandosi, l'informazione trasmessa sulle particolari condizioni di salute del minore, alla persona del genitore o di altro familiare, la pretesa risarcitoria da questi ultimi avanzata in relazione all'illecita diffusione contestata debba ritenersi in ogni caso tutelabile, atteso che la situazione del familiare congiunto a persona affetta da invalidità in ogni caso esprime una condizione di debolezza o di disagio sociale, di per sé potenzialmente idonea ad esporre la persona a condizionamenti o discriminazioni assimilabili a quelle 'tipicamente' individuate dal legislatore a fondamento della protezione dei dati personali. 8. In particolare, conviene ribadire come ogni dato che consenta l'identificazione, in capo a un soggetto, di una situazione di debolezza, di disagio, ovvero di una situazione che l'esperienza storica ha dimostrato possa dar luogo a situazioni discriminatorie, ovvero lesive dei diritti del titolare del dato stesso, sia prudenzialmente protetto in termini più incisivi rispetto a qualunque altro dato che attenga alla generica riservatezza della persona, esistendo particolari disagi o pericoli di particolari disagi nei confronti dei quali il legislatore ha voluto che il dato personale che ne consente il disvelamento sia particolarmente vigilato, in ragione, appunto, della strutturale ed ontologica pericolosità del disvelamento. 9. Lo stato di salute di un familiare nella specie, di una figlia minore e di una sorella convivente - considerato espressamente a fondamento di un privilegio concorsuale concernente l'ammissione a corsi scolastici destinati a minorenni come tale potenzialmente idoneo a tradursi in un dato informativo che immediatamente inerisce l'ambito della vita e della sfera familiare - appare pervaso dalla stessa intrinseca delicatezza che fa individuare un disagio, e una conseguente necessità di riservatezza, analoghi a quelli che si riferiscono all'ammalato nel momento in cui egli espone a un terzo, ovvero ad una Pubblica Amministrazione, la propria malattia. 10. Il carattere 'sensibile' delle informazioni in parola deve ritenersi tale, non tanto perché attinenti, queste ultime, alla fisicità della persona, quanto perché la cultura, nel tempo, ha sollecitato a riconoscere, nella condizione di disagio per motivi di salute, ragioni sufficienti a giustificare una particolare protezione, a fronte della maturata consapevolezza sociale dell'esistenza di un peso meritevole di sostegno e di aiuto. 11. Nel caso in esame, si tratta di informazioni sulle condizioni della persona immediatamente funzionali all'attribuzione di privilegi concorsuali e necessariamente legati al riconoscimento di obblighi familiari di assistenza e di solidarietà verso un ammalato, che fatalmente sono destinate a rendere personale e sensibile , sia pure in via mediata, un dato che, pur nascendo immediatamente 'sensibile' nella situazione soggettiva di altra persona, tuttavia non perde la sua caratteristica di 'sensibilità' non diventa, dunque, meno sensibile per il fatto che va a strutturare anche il patrimonio di altra persona, diversa dall'ammalato, che è chiamata a condividere e far proprie non solo sul piano del proprio vissuto esistenziale individuale, ma anche sul piano della vita sociale le conseguenze materiali e morali della stessa malattia. 12. Dunque, il dato sensibile, letteralmente tale in capo al minore, in quanto caratterizza il complessivo statuto dei diritti, oltre che delle condizioni personali e sociali, che fanno capo ai genitori e, in generale, ai familiari a quello legati da vincoli di comunanza di vita familiare o domestica, è anche dato sensibile riferibile a questi ultimi, in quanto pervaso dalla stessa delicatezza culturale. 13. L'ostensione del dato in questione, necessitata dalla richiesta del descritto privilegio concorsuale, conduce quindi a una dolorosità e a rischi di discriminazione sociale che certamente riguardano, accanto all'ammalato, i suoi genitori e i suoi familiari quali membri di un'intima comunità di vita , cosicché il trattamento di tali dati da parte di una pubblica amministrazione deve rispondere, anche nei relativi confronti, alle cautele che la legge ha connesso al trattamento di quei dati. 14. Deve dunque ritenersi corretta la decisione del giudice a quo, là dove ha disatteso l'eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta in ordine alla carenza di legittimazione attiva degli attori. 15. Il secondo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale devono ritenersi inammissibili. 16. Con i motivi in esame, infatti, entrambe le parti - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate - allegano un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, delle fattispecie concrete a mezzo delle risultanze di causa operazione che non attiene all'esatta interpretazione delle norme di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza numero 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745 Sez. 5, Sentenza numero 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171 , neppure coinvolgendo, la prospettazione critica delle due parti ricorrenti, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di fatti in sé incontroversi, insistendo propriamente, tanto il Ministero dell'Università, quanto la Sc. e il Di Ma., nella prospettazione di diverse ricostruzioni dei fatti di causa concernenti, per l'uno, l'idoneità informativa dell'esposizione della graduatoria scolastica e l'idoneità rappresentativa degli indici presuntivi dei danni per gli altri, l'idoneità causale del mancato comportamento riduttivo del danno , rispetto a quanto operato dal giudice a quo. 17. Varrà sul punto osservare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dal tribunale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito in relazione a tutti i fatti esaminati secondo il meccanismo presuntivo di cui all'articolo 2729 ce , non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare gli apprezzamenti ricostruttivi che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento della decisione logicamente argomentata in sentenza. 18. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dal tribunale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti. 19. Si tratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una tipica erronea ricognizione delle fattispecie concrete, di necessità mediate dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa e pertanto di tipiche censure dirette a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. 20. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi Sez. 3, Sentenza numero 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564 Sez. 5, Sentenza numero 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892 , non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'articolo 360 numero 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. 21. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale, dei conseguenti esiti dev'esser dato conto nel dispositivo. 22. La reciprocità della soccombenza tra le parti vale a giustificare l'integrale compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio di legittimità. 23 Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. numero 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei soli ricorrenti incidentali non essendovi tenuta l'amministrazione statale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dell'articolo 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dell'articolo I-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 3/4/2018.