Scaglione applicabile alla liquidazione del compenso dell’avvocato per le cause di valore indeterminato

Le cause di valore indeterminabile si considerano, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, dove l’espressione «”di valore non inferiore a 26.000,00 euro” non sta a significare che i 26.000,00 euro rappresenterebbero il valore massimo ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile».

Così la Corte di Cassazione con ordinanza numero 16671/18, depositata il 25 giugno. Il caso. All’esito di un procedimento in materia di immigrazione, il giudice rigettava il ricorso proposto in opposizione al diniego di protezione internazionale e liquidava i compensi a favore del difensore della parte precedentemente ammessa al gratuito patrocinio in euro 300. Il Tribunale dichiarava infondata l’opposizione proposta dall’avvocato affermando che per le cause di valore indeterminabile – come nel caso di specie – è applicabile lo scaglione previsto per le cause di valore non inferiore ad € 26.000,00 e dunque correttamente il giudice aveva applicato lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00. L’avvocato ha proposto ricorso per la cassazione della decisione. Scaglione. Il Collegio coglie l’occasione per ribadire che l’articolo 5, comma 6, d.m. numero 55/2017 prevede che le cause di valore indeterminabile si considerano, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00. Il successivo comma 7 stabilisce che, qualora la causa risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro la scaglione fino a € 520.000,00. Nel caso di specie, avendo correttamente riconosciuto che la causa era di valore indeterminato, lo scaglione da applicare per la liquidazione del compenso professionale avrebbe dovuto essere parametrato al diverso scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 260.000,00. Ed infatti, chiariscono gli Ermellini, l’espressione utilizzata dal legislatore «”di valore non inferiore a 26.000,00 euro” non sta a significare come ha ritenuto il Tribunale che i 26.000,00 euro rappresenterebbero il valore massimo ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile». Si impone dunque per questi motivi l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 1 febbraio - 25 giugno 2018, numero 16671 Presidente D’Ascola – Relatore Scalisi Fatto e diritto Il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia in epigrafe fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo Il ricorso fondato dato che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che lo scaglione da applicare sarebbe stato quello per la causa di valore non inferiore ad Euro 26.000 ha poi applicato lo scaglione che va da Euro 5.200 ad Euro 26.000,00 . La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Letti gli atti del procedimento dai quali risulta che All’esito del giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Ancona al numero RG 3071/2015, in materia di protezione internazionale il G.I. dott.ssa D.A. con ordinanza del 12 ottobre 2016 rigettava il ricorso e con decreto liquidava i compensi a favore del difensore quale procuratore del sig. A. Peter in precedenza ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dall’Ordine degli Avvocati di Ancona, determinandoli in Euro 300. Avverso il suddetto decreto di liquidazione l’avv. S.P. proponeva opposizione. Il Tribunale di Ancona con ordinanza del 7 marzo 2017, rilevato che l’opposizione proposta dall’avvocato S.P. avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi per l’attività prestata in favore di A.P. - ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento iscritto al numero 3071/15 per opposizione al diniego di protezione internazionale non può ritenersi fondata in quanto si duole della mancata applicazione dello scaglione tariffario d.m. 55/2014 da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00 per le cause di valore indeterminabile è infatti applicabile di regola lo scaglione per le cause di valore non inferiore ad Euro 26.000,00 e, dunque, lo scaglione da Euro5.200,01 ad Euro 26.000,00. La cassazione di questo decreto è stata chiesta dall’avv. S.P. con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia intimato, in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Ragioni della decisione 1.- l’avv. S.P. lamenta a con il primo motivo di ricorso la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto articolo 4-21 comma 7 del DM 55/2014 con riferimento alle tabelle parametri forensi , articolo 82 del DPR numero 115 del 2002. articolo 2233 articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe applicato correttamente il comma 7 dell’articolo 21 del DM numero 55 del 2017 non avrebbe applicato i valori medi indicati nello stesso decreto dato che avrebbe indicato un valore forfettario di comma 600,00 poi ulteriormente ridotto del 50%. b Con il secondo motivo, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente, il Tribunale che il sig. A. Peter per il tramite del difensore, attuale ricorrente, aveva compiutamente preso posizione su ogni aspetto del provvedimento della Commissione Territoriale che, invece, in punto di protezione sussidiaria e/o di protezione umanitaria si era semplicemente limitata a riportare la norma di legge applicabile senza motivare alcunché. 1.1.- I motivi, che vanno esaminati congiuntamente vista l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, sono fondati. Il comma 6 dell’articolo 5 del DM numero 55 del 20174 statuisce le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a Euro 520.000,00. E, a sua volta, il comma 7 dell’articolo 21 del DM 55 del 2014 statuisce che gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’affare stesso. Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per l’oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione, fino a Euro 520.000,00. Ora appare chiaro che, nel caso in esame, avendo lo stesso Tribunale riconosciuto che la causa di che trattasi era di valore indeterminato, lo scaglione da applicare per la liquidazione del compenso professionale avrebbe dovuto essere parametrato allo scaglione compreso da un minimo di Euro 26.000 ed un massimo di Euro 260.000. Di valore non inferiore a 26.000 euro non sta a significare come ha ritenuto il Tribunale che i 26.000 Euro rappresenterebbero il valore massimo ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile. Ha errato, dunque, il Tribunale che, pur avendo riconosciuto che lo scaglione da applicare sarebbe stato quello per la causa di valore non inferiore ad comma 26.000, ha poi applicato lo scaglione che va da Euro 5.200 ad Euro 26.000,00. L’accoglimento di questo profilo del primo motivo assorbe ogni altra eccezione prospettata. In definitiva, il ricorso va accolto, cassato il decreto impugnato e la causa va rinviata al Tribunale di Ancona in persona di altro Magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata. e rinvia la causa del Tribunale di Ancona in persona di altro Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.