Nella sentenza numero 17661/20 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto «poiché l'azione risarcitoria contro l'agente della riscossione, prevista dall'articolo 59, d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602 e successive modifiche e integrazioni , è data all'esecutato solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale, essa è proponibile nel caso di contestazione della violazione del limite di valore del credito azionato con espropriazione esattoriale immobiliare, mossa in prossimità della vendita in tempo anteriore alla sentenza numero 114/18 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 57, comma 1, lett. a , del medesimo d.P.R. nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 50, d.P.R. numero 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 c.p.c.».
In applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza di gravame con la quale è stata respinta la domanda risarcitoria avanzata da una società di capitali in relazione ai danni patiti dall'esecuzione esattoriale portata a termine dall'agente della riscossione, nonostante la quasi totale estinzione del debito tributario al momento della vendita del cespite pignorato e la riduzione della sua entità al di sotto del limite fissato dall'articolo 76, d.P.R. numero 602/1973, nel testo vigente ratione temporis. L'azione risarcitoria ex articolo 59 d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602. In base all'articolo 59, d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni inoltre il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori. Nella sentenza in rassegna il Collegio richiama le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a tale speciale azione risarcitoria contro l'agente della riscossione in caso di esecuzione esattoriale per sanzioni amministrative, estendendole a ogni ipotesi di esecuzione esattoriale, compresa quella relativa a crediti tributari secondo detto indirizzo, nell'ipotesi di esecuzione esattoriale per sanzioni amministrative, il debitore non può proporre né ai sensi dell'articolo 59, d.P.R. 29 settembre 1972, numero 603, né dell'articolo 2043 c.c. domanda di risarcimento fondata sulla circostanza del volontario pagamento degli importi richiesti e su motivi di ingiustizia o di illegittimità di atti presupposti o preliminari all'esecuzione stessa che il medesimo abbia volontariamente omesso di impugnare nelle competenti sedi, dovendosi ritenere, da un lato, ormai decaduto dalla possibilità di far valere, anche in via risarcitoria, siffatta doglianza e, dall'altro, che la definitività degli atti elida in radice, se non anche la stessa ingiustizia del danno, quanto meno in difetto di diverse, ulteriori e specifiche allegazioni l'elemento soggettivo dell'agente così è massimata Cass., sez. III civ., 20 marzo 2014, numero 6521, in CED Cass., Rv. 630404 . Condizioni e limiti per l'accesso alla tutela risarcitoria. La Suprema Corte collega l'orientamento supra menzionato ai corollari logico-giuridici della sentenza numero 114/18 con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 57, comma 1, lett. a , d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 50 d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 c.p.c. in particolare il Collegio opera «un integrale rinvio alla stessa sentenza per la meticolosa ricostruzione del sistema di garanzie e tutele dell'assoggettato all'esecuzione esattoriale, al fine di garantirne la conformità alla Costituzione» e conclude che «colui il quale intenda contestare i presupposti di un'azione esecutiva a lui minacciata o nei suoi confronti intrapresa ha l'onere, inteso in stretto senso tecnico, di dispiegare i relativi strumenti processuali, con le forme e le modalità previste dalla disciplina di rito in mancanza, egli decade dalla possibilità di fare valere le relative ragioni, ogni ulteriore questione sulla loro sussistenza, anche ai soli fini di una tutela risarcitoria, risultando irrimediabilmente preclusa». Secondo la Suprema Corte, «la specialità del processo esecutivo esattoriale rispetto a quello esecutivo comporta [] che l'illegittimità del primo come di ogni altro , sia in punto di an debeatur che di quantum, va fatta valere esclusivamente con le forme previste per le relative opposizioni, se ed in quanto non eccezionalmente escluse. Pertanto, [] deve ritenersi persistente la possibilità di dispiegare l'azione risarcitoria di cui all'articolo 59 [] in riferimento alle pretese tributarie per le quali sia stato impossibile far valere l'inesistenza del credito azionato o altri vizi formali o sostanziali della procedura esecutiva esattoriale, è data un'azione di indebito arricchimento od altra di risarcimento, salva la verifica in concreto della sussistenza di tutti gli altri presupposti, anche nei confronti del creditorie e non dell'esattore ». L'esplicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione. Secondo il Collegio, la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti dal processo esecutivo esattoriale «ne comporta l'inoppugnabilità e vincolatività quanto meno proprio per l'agente della riscossione, elidendo in radice l'ingiustizia del danno [] l'elemento soggettivo, per il ragionevole affidamento indotto sulla correttezza e sulla doverosità dell'azione esecutiva, tanto in punto di an che di quomodo exsequendum sit». Il Giudice di legittimità individua una residuale rilevanza aquiliana del comportamento dell'agente della riscossione nel caso il danneggiato alleghi specificamente «l'abnormità o la grave illegittimità di uno o più degli atti di riscossione e la potestà del convenuto agente della riscossione di sottrarsi alla loro attuazione, tali da connotare una sua autentica mala fede e la violazione, da parte dell'agente, dei criteri di imparzialità e buon andamento».
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 marzo – 25 agosto 2020, numero 17661 Presidente Armano – Relatore De Stefano Fatti di causa 1. La N.G. srl, succeditrice di Decora Sud di G. & amp C. sas, ricorre, con atto articolato su due motivi e notificato a mezzo p.e.c. il 15/11/2017, per la cassazione della sentenza numero 3754 del 20/10/2016 della Corte di appello di Napoli, con cui, in accoglimento dell'appello di Equitalia Servizi di Riscossione spa ed in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli numero 2843/14, ha definitivamente respinto la domanda risarcitoria avanzata con atto notificato il 28/10/2008 dalla Decora Sud di G. & amp C. sas - pure nei confronti del Comune di Arzano, ma rigettata nei confronti di questo fin dal primo grado con capo mai reso oggetto di impugnazione - per i danni patiti dall'esecuzione esattoriale ai suoi danni comunque portata a termine dall'agente della riscossione, nonostante la quasi totale estinzione del debito tributario al momento della vendita del cespite pignorato e comunque la riduzione della sua entità al di sotto del limite di Euro 8.000 fissato nel testo vigente pro tempore, dal D.P.R. numero 602 del 1973 articolo 76,. 2. Per l'intimata, vittoriosa appellante avverso la condanna in suo danno in primo grado al pagamento di Euro 337.221,70 oltre ulteriori interessi sulla sorta capitale di Euro 288.358,50 ed a fronte di un ricavato della vendita esattoriale di Euro 153.484,00, in concreto restituito all'attrice all'esito della relativa procedura , notifica controricorso il suo successore AdER - Agenzia delle Entrate Riscossione ed il ricorso, avviato dapprima alla trattazione in adunanza camerale, per la quale la ricorrente deposita memoria, è poi, in forza di ordinanza interlocutoria 26/11/2019, numero 30886 resa al suo esito, chiamato alla pubblica udienza di discussione del 06/03/2020 per la quale la ricorrente deposita altresì memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. La ricorrente articola due motivi un primo, di violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 29 settembre 1973, numero 602, articolo 76, comma 1, lett. b e articolo 57, comma 1, lett. a nel testo in vigore fino all'entrata in vigore del D.L. 28 novembre 2008, numero 185 , e articolo 12 preleggi, comma 1, articolo 12 preleggi ed un secondo, rubricato omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti , riferito all'esatta entità del credito residuo azionato dall'agente della riscossione. 2. I due motivi vanno esaminati separatamente, a cominciare dal primo, che la ricorrente riferisce alla qualificazione del limite all'espropriazione immobiliare di cui al D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 76 quale causa di impignorabilità del bene anzichè condizione di procedibilità dell'azione esecutiva, invocando i principi di Cass. 19270/14 e 27525/14 per escludere che, non trattandosi di pignorabilità, tanto integrasse questione utilmente deducibile solamente con un'opposizione non invece proposta. 3. Vanno allora ricostruiti la natura ed i presupposti dell'azione intentata dalla qui ricorrente, una volta rilevato come essa sia riconducibile a quella speciale azione risarcitoria concessa all'esecutato in esecuzione esattoriale dal D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 59 come sostituito, in uno a tutto il titolo II di tale provvedimento, dal D.Lgs. numero 26 febbraio 1999, numero 46, articolo 16, comma 1 , in base al quale chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni . 4. Deve ritenersi che le conclusioni già raggiunte nella giurisprudenza di questa Corte sul punto, sia pure in tema di azione risarcitoria contro l'agente della riscossione in caso di esecuzione esattoriale per sanzioni amministrative Cass. 20/03/2014, numero 6521 , vadano, alla stregua dell'evoluzione del quadro normativo, confermate ed anzi estese ad ogni ipotesi di esecuzione esattoriale e quindi anche a quella per crediti tributari. 5. Infatti, dopo la fondamentale Corte Cost. 31/05/2018, numero 114 pubblicata sulla G.U. del 06/06/2018, numero 23 , è incostituzionale il D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 57, comma 1, lettera a , Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito , come sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, numero 46, articolo 16 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della L. 28 settembre 1998, numero 337, articolo 1 , nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui al D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 50 sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 c.p.comma 6. Può in questa sede bastare un integrale rinvio alla stessa sentenza per la meticolosa ricostruzione del sistema di garanzie e tutele dell'assoggettato all'esecuzione esattoriale, al fine di garantirne la conformità alla Costituzione per sottolineare come ne riesca rafforzata la conclusione dell'indissolubile correlazione tra l'azione risarcitoria ed i limiti di proponibilità degli ordinari rimedi previsti per il processo esecutivo, al quale ultimo è ordinariamente ricondotto, sia pure quale species ad genus caratterizzata dall'assoluta preminenza dell'esigenza di effettività del recupero per la natura pubblicistica del credito azionato, anche il processo esecutivo esattoriale nel senso che la peculiare struttura di quest'ultimo, se ed in quanto esclude o limita eccezionalmente la normale tutela giurisdizionale durante la sua pendenza D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 57 e 58 cit. , non può che ammettere - per non infrangersi contro il disposto dell'articolo 24 Cost. - quanto meno una tutela risarcitoria o per equivalente o successiva, quest'ultima essendo anche secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo l'indefettibile minimo presidio di qualunque diritto fondamentale, quale quello di difesa in giudizio. 7. Ora, il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non è ammessa, per inficiare i suoi atti o provvedimenti ed a maggior ragione per porre rimedio alle loro conseguenze, alcuna azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificamente previste da detto sistema processuale tra le ultime Cass. 18/08/2011, numero 17371 Cass. 20/03/2014, numero 6521 Cass. 02/04/2014, numero 7708 Cass. 31/10/2014, numero 23182 Cass. 29/05/2015, numero 11172 Cass. ord. 14/06/2016, numero 12242 Cass. 06/03/2018, numero 5175 Cass. ord. 23/04/2019, numero 11191 Cass. ord. 28/02/2020, numero 5468 . 8. Se il giudicato risponde ad un'esigenza di certezza, quale indefettibile connotato della tutela del diritto azionato in giudizio, è giocoforza ammettere che anche il processo esecutivo esige la stabilità dei suoi atti se è vero, infatti, che tale processo costituisce l'estrinsecazione della giurisdizione esecutiva e che questa è si ancillare o servente rispetto a quella cognitiva, essa ne costituisce però e pur sempre l'indefettibile complemento ed anzi la garanzia di concreta effettività. 9. Ed una stabilità degli effetti, come nel processo cognitivo è garantita - sul piano formale - dal sistema chiuso delle relative impugnazioni e dalla preclusione anche sostanziale derivante dal mancato o dal vano esperimento delle medesime, così analoga stabilità degli effetti nel processo esecutivo deve ricondursi alla tassatività dei rimedi avverso gli atti di quello ed alla preclusione che deve derivare dal mancato esperimento di essi. Sul punto, la definitività dei risultati dell'esecuzione . è insita nella chiusura di un procedimento svoltosi con il rispetto di forme idonee a salvaguardare gli interessi contrapposti delle parti, nel quadro di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti articolo 485,615 e 512 c.p.c. , ed è basata sul concetto di preclusione, più ampio di quello di giudicato per tutte Cass. 03/07/1969, numero 2434 in sensi analoghi Cass. 09/06/1981, numero 3714 Cass. 09/04/2003, numero 5580 Cass. 14/07/2009, numero 16369 Cass. 08/05/2003, numero 7036 dopo un'ampia ricognizione aggiornata delle problematiche, perviene alle stesse conclusioni Cass. 18/08/2011, numero 17371 . Come rilevato, in particolare, da Cass. 08/05/2003, numero 7036, ammettere la proposizione, dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni, come quelle di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa, volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli - è in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relativi ai modi e ai termini delle opposizioni esecutive . 10. Tanto pare agevolmente ricondursi all'esigenza di legalità intrinseca dell'attività giurisdizionale, la quale implica, a sua volta, che sia possibile e sufficiente, ma al tempo stesso necessario, per i soggetti che se ne ritengano lesi, reagire all'interno del processo e coi mezzi apprestati dall'ordinamento, affinchè il risultato finale possa presumersi conforme a diritto. 11. Il sistema processuale, in definitiva, non consente la sopravvivenza di pretese di tutela dagli effetti pregiudizievoli dei suoi atti, nemmeno solo risarcitorie, al di fuori delle azioni tipiche a tanto destinate una volta dismessa, rinunziata o preclusa, per consapevole inerzia e quindi per libera scelta di colui al quale era pur sempre accordata, la tutela primaria, viene meno la ragione di quella risarcitoria o per equivalente. 12. E deve concludersi nel senso che colui il quale intenda contestare i presupposti di un'azione esecutiva a lui minacciata o nei suoi confronti intrapresa ha l'onere, inteso in stretto senso tecnico, di dispiegare i relativi strumenti processuali, con le forme e le modalità previste dalla disciplina di rito in mancanza, egli decade dalla possibilità di fare valere le relative ragioni, ogni ulteriore questione sulla loro sussistenza, anche ai soli fini di una tutela risarcitoria, risultando irrimediabilmente preclusa. 13. Del resto, è correntemente ribadito il principio dell'esclusiva devoluzione al giudice del medesimo processo di ogni pretesa risarcitoria relativa all'intrinseca lamentata illegittimità di quello anche per la manifesta infondatezza della pretesa sostanziale originaria, tanto che una domanda proposta al di fuori del medesimo sarebbe radicalmente improponibile Cass. 14/06/2012, numero 9734, alle cui argomentazioni e richiami basti qui un integrale rinvio la responsabilità da attività processuale rappresenta invero una species di quella aquiliana e la relativa potestas agendi non è esercitabile fuori del processo in cui la condotta generatrice di quella responsabilità si è manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell'evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine Cass. 06/08/2010, numero 18344 Cass. 08/11/2018, numero 28527 in definitiva, l'azione di risarcimento di danni da processo è espressione del diritto di azione, se esercitato però nel processo a tutela della situazione giuridica soggettiva principale che vi sia dedotta e, quindi, come diritto che di tale situazione è conseguenza e che, perciò, lo è anche dell'azione con cui essa è fatta valere Cass. 18/04/2007, numero 9297 . 14. E, in applicazione di principi generali, una volta concessa, in presenza di presupposti specifici, una determinata azione, questa assorbe e preclude la tutela generale, ove appunto lo impongano le esigenze a presidio della specificità la responsabilità dei danni da processo va fatta quindi valere, tranne il caso di impossibilità non ascrivibile al preteso danneggiato, esclusivamente nel processo stesso, relativo alla pretesa sostanziale alla cui tutela esso è rivolto. 15. La specialità del processo esecutivo esattoriale rispetto a quello esecutivo comporta allora che l'illegittimità del primo come di ogni altro , sia in punto di an debeatur che di quantum, va fatta valere esclusivamente con le forme previste per le relative opposizioni, se ed in quanto non eccezionalmente escluse. Pertanto, nella misura in cui ancora, dopo la richiamata Corte Cost. numero 114 del 2018, permangono particolari divieti di proponibilità di azioni normalmente concesse a qualunque debitore deve ritenersi persistente la possibilità di dispiegare l'azione risarcitoria di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 59, e succ. mod. e integr. e negli stessi limiti, cioè in riferimento alle pretese tributarie per le quali sia stato impossibile far valere l'inesistenza del credito azionato o altri vizi formali o sostanziali della procedura esecutiva esattoriale, è data un'azione di indebito arricchimento od altra di risarcimento, salva la verifica in concreto della sussistenza di tutti gli altri presupposti, anche nei confronti del creditore e non dell'esattore in termini Cass. 18/11/2013, numero 25855 . 16. Del resto sul punto, in tali sensi espressamente v. la già richiamata Cass. 20/03/2014, numero 6521 , la peculiare struttura del processo esecutivo esattoriale, con la scissione istituzionale tra la titolarità del diritto di credito azionato e quella del diritto di agire in via esecutiva, impone all'esattore di agire al verificarsi delle condizioni di legge e secondo le indicazioni vincolanti dell'ente creditore, restando assai limitato l'ambito delle sue facoltà di intervento. 17. Ne consegue che la mancata impugnazione, quando essa invece era possibile e nei termini a tale scopo fissati, degli atti presupposti dal processo esecutivo esattoriale ne comporta l'inoppugnabilità e vincolatività quanto meno proprio per l'agente della riscossione, elidendo in radice l'ingiustizia del danno non potendo predicarsi un danno contra ius quale conseguenza di un processo, tanto meno esecutivo, che si sia svolto secondo le regole o che tale, per assenza di reazioni ad opera dell'interessato, debba presumersi visto che l'esecuzione in sè è una conseguenza pregiudizievole per il patrimonio dell'esecutato, ma necessitata dall'esigenza di effettività dell'ordinamento giuridico l'elemento soggettivo, per il ragionevole affidamento indotto sulla correttezza e sulla doverosità dell'azione esecutiva, tanto in punto di an che di quomodo exsequendum sit. 18. A tanto potrebbe apportarsi deroga soltanto, con una residuale rilevanza aquiliana del comportamento dell'agente della riscossione, in caso di una assai peculiare articolazione dell'attività illecita, da allegarsi specificamente in tali sensi dal danneggiato, ove prospettata in un più grave e complesso contesto operativo che ricomprenda l'abnormità o la grave illegittimità di uno o più degli atti di riscossione e la potestà del convenuto agente della riscossione di sottrarsi alla loro attuazione, tali da connotare una sua autentica mala fede e la violazione, da parte dell'agente, dei criteri di imparzialità e buon andamento generalmente applicabili ad ogni pubblica amministrazione. 19. In definitiva, non è data al debitore assoggettato ad esecuzione esattoriale un'azione di risarcimento del danno, nè ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 59 e succ. mod. e integr. , nè ai sensi dell'articolo 2043 c.c., ove sia mancata l'impugnativa, invece in astratto possibile, dei relativi atti nelle competenti sedi infatti, da un lato, poichè, fuori dei casi eccezionali in cui sia preclusa la facoltà di contestazione in giudizio dell'esecuzione esattoriale, il diritto di difesa non può essere tutelato se non coi rimedi propri di questa ed all'interno delle azioni su cui questi si articolano, con esclusione della tutela suppletiva o risarcitoria, egli era gravato di un onere in senso tecnico in tale ultimo senso, non adempiuto il quale è quindi decaduto dalla possibilità di azionare quelle doglianze anche in sede meramente risarcitoria dall'altro lato, la definitività di quegli atti, conseguita alla loro invece possibile mancata contestazione con le forme e nelle sedi proprie, elide in radice, se non anche la stessa ingiustizia del danno, quanto meno - in difetto di diverse ed ulteriori, ma specifiche, allegazioni - l'elemento soggettivo dell'agente. 20. Resta solo da precisare che la soluzione adottata, in applicazione del principio di diritto appena riassunto, è l'unica in linea con i principi, nazionali di rango costituzionale e sovranazionale, dell'effettività della tutela dei diritti e della certezza del diritto, poichè l'onere di azione risarcitoria in costanza e pendenza del rimedio proprio e tipico del processo esecutivo in concreto azionato risponde ad esigenze di ordinata razionalità della tutela stessa, di perseguimento equilibrato degli specifici interessi pubblicistici posti a base della devoluzione della particolare ragione creditoria ad una forma agevolata di processo esecutivo, di equiordinata garanzia della controparte da potenziali abusi od obiettive ingiustizie non dovendosi tralasciare che dalle illegittimità del processo è doveroso, ad un tempo, offrire una tutela almeno risarcitoria alla vittima ma anche con le garanzia procedimentali del giusto processo al preteso autore dell'illecito e dell'ordinamento nel suo complesso dall'instabilità dei risultati e degli effetti dell'attività lato sensu giurisdizionale, alla quale pure quella esecutiva e quella esattoriale quale specie della prima si riportano sicchè è del tutto giustificabile, in equo contemperamento dei diversi valori in gioco e se non altro del pari diritto di difesa del preteso danneggiante, la ricostruzione, qui tratteggiata, del sistema nel senso dell'introduzione di tali scansioni temporali e condizioni o presupposti delle rispettive azioni. 21. Tutto ciò premesso, deve allora verificarsi se, nella specie, all'esecutata fosse concessa, al momento in cui era esecutivamente aggredita, alcuna tutela giurisdizionale e la risposta deve essere negativa, una volta ricordato che la questione verte sull'applicabilità del limite posto dal D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 76 comunemente indicato come limite di valore per l'espropriazione esattoriale immobiliare. 22. Si tratta, invero, di norma di frequente interpolazione negli ultimi tempi, siccome particolarmente sensibile alla diversità di impostazione ideologica dell'esecuzione esattoriale di volta in volta prevalente ed il suo tenore testuale al momento rilevante, cioè subito prima della vendita al terzo esperimento del dicembre 2006, era quello risultante dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, numero 46, articolo 16, comma 1, interamente sostitutivo del relativo capo dell'originario D.P.R. numero 602 del 1973, come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, numero 193, articolo 1, comma 1, lett. n dalla L. 27 dicembre 2002, numero 289, articolo 16-bis, comma 1, lett. a dal D.L. 30 settembre 2005, numero 203, articolo 3, comma 40, lett. b-bis , convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, numero 248 1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila Euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 . 23. Al riguardo vanno, in estrema sintesi, applicati i risultati interpretativi della norma anche come successivamente ancora interpolata, benchè elaborati principalmente con riferimento alla casa di abitazione del debitore dalla giurisprudenza di questa Corte Cass. 12/09/2014, numero 19270 nello stesso senso anche Cass. 30/12/2014, numero 27525 , potendo per brevità farsi qui integrale richiamo ai medesimi argomenti il limite di valore del credito non integra una condizione di pignorabilità del bene, ma, piuttosto, una condizione speciale dell'azione esecutiva esattoriale, visto che quello impedisce all'agente della riscossione di procedere all'espropriazione immobiliare e, quindi, gli preclude di iniziarla o di proseguirla, ove appunto il detto valore, come computato, non superi quella soglia minima. 24. Tanto esclude che, per contestare la legittimità dell'inizio o della prosecuzione dell'espropriazione esattoriale immobiliare in relazione all'entità del credito azionato, il soggetto esecutato dovesse proporre un'opposizione all'esecuzione per pignorabilità del bene, in sè consentita anche dal testo originario del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 57 dovendo piuttosto, come per ogni condizione dell'azione esecutiva poco importa se generale o speciale , agire con una ordinaria opposizione ad esecuzione in quanto tale, però, al momento dei fatti preclusa dalla norma appena richiamata, modificata proprio sul punto soltanto dalla già richiamata pronuncia additiva del giugno 2018 della Consulta e quindi, all'epoca, tale da impedire all'esecutata un'immediata tutela giurisdizionale. 25. Di conseguenza, l'esecutata non aveva, al momento in cui il processo esecutivo esattoriale aveva luogo con modalità che essa contestava quanto a carenza di una condizione speciale dell'azione esecutiva, altra tutela all'infuori di quella risarcitoria prevista dall'articolo 59 medesimo D.P.R. pertanto, da un lato il relativo motivo di doglianza è fondato e, dall'altro lato, la gravata sentenza non resiste alle relative censure della ricorrente, tanto da dovere essere cassata già solo per questo, in applicazione del seguente principio di diritto poichè l'azione risarcitoria contro l'agente della riscossione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 59 e successive modifiche e integrazioni , è data all'esecutato solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale, essa è proponibile nel caso di contestazione della violazione del limite di valore del credito azionato con espropriazione esattoriale immobiliare, mossa in prossimità della vendita in tempo anteriore alla sentenza numero 114 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 57, comma 1, lett. a medesimo D.P.R. nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui al D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 50 sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 c.p.c. . 26. Tanto non esime dalla disamina del secondo motivo, perchè la corte territoriale, pure avendo escluso di verificare l'applicabilità dell'articolo 76 citato sull'erroneo presupposto che esso introducesse un'ipotesi di impignorabilità, ha poi escluso pure che l'importo del credito fosse tale da impedire la prosecuzione del processo, ma sotto il diverso profilo dell'articolo 61 medesimo D.P.R. e, quindi, in relazione all'estinzione del procedimento per integrale pagamento del debito inteso quale somma portata dal ruolo, maggiorata di accessori e spese in qualunque momento anteriore alla vendita. 27. Ritiene il Collegio che il motivo, a dispetto della sua formale impostazione sull'omesso esame di un fatto decisivo e per di più sotto il dedotto profilo del travisamento di una prova bene identificata, involga invece un vizio di sussunzione, il quale attiene alla giuridica qualificazione dei fatti materiali e ricorre quando il giudice li riconduce ad una fattispecie astratta piuttosto che ad un'altra tra molte, Cass. 31/05/2018, numero 13747 infatti, la norma concretamente invocata a parametro dell'illegittimità denunciata rimane, come indicato nel primo motivo, pur sempre l'articolo 76 col suo limite minimo di credito complessivo azionato e non l'articolo 61, non constando avere l'esecutata mai invocato l'illegittimità della prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare per avvenuto integrale pagamento del debito prima del terzo e decisivo esperimento di vendita dell'immobile, ma soltanto deducendo che la relativa sorta capitale era stata ridotta al di sotto del limite di procedibilità. 28. A tale fine, allora, la corte territoriale avrebbe dovuto verificare non già l'integrale estinzione del debito tributario, ma solamente la minore sua esatta entità al momento in cui la vendita è stata, in tesi illegittimamente, portata a termine e cioè nel dicembre 2006, anzichè nel successivo e quindi irrilevante momento dell'ipotesi o istanza di piano di riparto del gennaio 2007, poichè il ridimensionamento del credito avrebbe reso improcedibile, per come è strutturata la relativa norma, la procedura esecutiva esattoriale nel momento stesso in cui esso si fosse realizzato con la riconduzione del totale al di sotto del relativo limite. 29. Solo all'esito della puntuale ricostruzione, sulla scorta di quella operata dal giudice di primo grado con analitica disamina delle singole poste di credito e beninteso nei limiti delle contestazioni mosse dall'appellante convenuta già soccombente in primo grado, la corte di merito avrebbe poi dovuto affrontare ex professo la questione se al riguardo fare riferimento alla sola sorta capitale oppure anche al coacervo di questa e degli accessori e delle sanzioni ciò che, integrando una carente sussunzione e una conseguentemente erronea omissione di valutazione del relativo elemento, assorbe l'ulteriore questione della correttezza o meno della percezione del dato della somma oggetto di restituzione all'esito della procedura, indicata come travisata in sè nel motivo di doglianza, ma appunto non decisiva perchè riferita ad un momento successivo a quello solo rilevante e, comunque, ad un presupposto diverso da quelli di applicabilità dell'articolo 76 D.P.R. cit., dall'attrice in risarcitoria sempre invocato - in buona sostanza - in via principale. 30. Così riqualificato il secondo motivo di doglianza, esso è allora fondato e anche sotto questo profilo la gravata sentenza va cassata con rinvio alla stessa corte territoriale, ma in diversa composizione, affinchè, prima di provvedere al carico complessivo delle spese e quindi anche a quelle del presente giudizio di legittimità, riesamini il materiale istruttorio a sua disposizione anche all'esito delle rituali contestazioni dell'appellante ed al fine di valutare l'applicabilità alla fattispecie della più volte invocata norma del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 76 nel testo sopra ricostruito come vigente ratione temporis. 31. L'accoglimento del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti processuali per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali tra le prime Cass. 14/03/2014, numero 5955 tra le innumerevoli altre successive Cass. Sez. U. 27/11/2015, numero 24245 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. a Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione 18-19 marzo 2020, numero 40 .