Una nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente punire solo l’infedeltà dichiarativa e non anche la successiva compensazione.
In caso di operazioni inesistenti, se è stata punita l’infedeltà dichiarativa e l’illegittima detrazione IVA addebitata in fattura, non è possibile sanzionare anche il successivo utilizzo del credito inesistente in compensazione. Così stabilisce la risoluzione numero 36/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate per rispondere ai dubbi sorti all’Ufficio Accertamento di una Direzione Regionale quale trattamento sanzionatorio deve essere applicato in caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione ai sensi degli articolo 5, comma 4 e 6, comma 6, d.lgs. numero 471/1997? Occorre irrogare anche l’ulteriore sanzione che punisce la compensazione con la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi prevista dall’articolo 13, comma 5 del medesimo decreto? I chiarimenti delle Entrate. Per la Direzione Centrale Coordinamento Normativo la riposta è negativa tenuta presente l’evoluzione del quadro normativo, secondo l’Amministrazione finanziaria, nella fattispecie prospettata non deve essere sanzionato, in aggiunta a quanto recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione, anche il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente. «Una diversa soluzione» è spiegato nella Risoluzione «avrebbe l’effetto di punire la medesima violazione - una prima volta, sanzionando la contabilizzazione delle fatture inesistenti e la riduzione del debito d’imposta o l’indicazione di un maggior credito ex articolo 5, comma 4, e articolo 6, comma 6, d.lgs. numero 471/1997 sanzioni tra loro cumulabili in progressione , oltre al recupero del minor credito spettante - una seconda volta, contestando le indebite compensazioni effettuate negli anni successivi, applicando la sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, d.lgs. numero 471/1997, e recuperando il credito utilizzato in compensazione. Fermo restando, quindi, il recupero del minor credito nell’ambito della contestazione per infedele dichiarazione, le compensazioni eseguite negli anni successivi assumono legittimità e non possono essere più contestate, ai sensi dell’articolo 13 d.lgs. numero 471/1997, né recuperate». Fonte fiscopiu.it
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