Una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate riepiloga i principi di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce un cronoprogramma per la gestione del flusso telematico.
Il flusso telematico. La circolare numero 4/E, firmata e pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, illustra il flusso telematico dei risultati contabili dei 730 trasmessi all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica. Nello specifico, il nuovo documento raccoglie e richiama i chiarimenti di prassi forniti in materia e fornisce in allegato un cronoprogramma per la gestione del flusso telematico. Tra le molte indicazioni, meritano particolare attenzione quelle relative alle più recenti novità intervenute in materia, tra cui l’introduzione del flusso “di ritorno” per i risultati contabili da denegare a cura dei sostituti d’imposta l’ampliamento dell’ambito temporale per la comunicazione della sede telematica da parte dei sostituti d’imposta l’inserimento nel flusso telematico del modello 730-4 di NoiPa e di tutti i sostituti d’imposta, ad accezione dell’INPS che continua a ricevere sui propri sistemi informativi i dati dei risultati contabili. Il flusso di ritorno. Secondo quanto previsto dal provvedimento delle Entrate del 14 aprile 2017, il sostituto d’imposta, che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Rispetto al passato, dunque, i sostituti d’imposta non devono più restituire direttamente al CAF o al professionista abilitato i risultati contabili relativi a contribuenti per i quali non sono tenuti all’effettuazione dei conguagli ma devono effettuare detta restituzione mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La sede telematica. A partire dal 2015, vige l’obbligo per i sostituti d’imposta di comunicare la scelta della sede telematica propria o di un intermediario dove ricevere i modelli 730-4 – unitamente alle certificazioni uniche – entro il 7 marzo. Tali dati possono essere trasmessi - all’interno della Certificazione Unica, tramite il quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta - con il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” CSO per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta, secondo le istruzioni operative di seguito fornite. Termini. In relazione alla compilazione del quadro CT, la nuova circolare precisa che, al fine di gestire i processi relativi all’acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 e tenuto conto che le CU devono essere presentate entro il 7 marzo e che detto termine è posticipato se cade di sabato o di domenica o di giorno festivo e che sono considerate tempestive le CU inviate entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto, «dopo la prima metà del mese di marzo non è consentito inserire all’interno della Certificazione Unica il quadro CT. Pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro la suddetta data». Sostituti d’imposta e NoiPa. Come chiarito dalla nuova circolare, in relazione ai sostituti d’imposta gestiti da NoiPa, assume rilievo per l’individuazione puntuale del soggetto tenuto ad effettuare il conguaglio, l’eventuale indicazione del codice identificativo “codice sede” nella CU. Ciò significa che l’errato riporto di quanto risulta dalla casella “codice sede” della CU genera il diniego di effettuazione del conguaglio. In tal caso, indica la nuova prassi, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa indicando correttamente i dati del sostituto d’imposta. Fonte fiscopiu.it
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