Sconfitta definitiva per il contribuente. Per i Giudici è assolutamente legittimo l’operato del Fisco. Corretto il richiamo a zona e contesto per catalogare l’immobile come ‘di lusso’.
La collocazione dell’immobile in una zona di grande pregio e in un contesto di grande prestigio può cancellare la possibilità di usufruire del cosiddetto bonus prima casa Cassazione, ordinanza numero 8148/21, sez. VI Civile - T, depositata il 23 marzo . A battagliare col Fisco è un uomo, nuovo proprietario di un immobile in quel di Genova, che si è visto negare l’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa. Secondo l’Agenzia delle Entrate, difatti, l’appartamento preso in considerazione va catalogato come «abitazione di lusso». Per i Giudici tributari, sia di primo che di secondo grado, è legittima la posizione dell’Agenzia. In particolare, in Commissione tributaria regionale viene ricordato che «ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 2 agosto 1969 l’immobile va considerato di lusso quando», come in questo caso, «il costo del terreno coperto e pertinenziale supera di una volta e mezzo il costo della costruzione». Più precisamente, «il terreno è sito in una zona di grande pregio ed è inserito in un contesto di grande prestigio», annotano i giudici di secondo grado, e a testimoniarlo c’è anche il prezzo pagato, cioè un milione e settecentomila euro. Il contribuente contesta, ovviamente, la valutazione compiuta dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, e col ricorso in Cassazione sostiene sia illogico catalogare come «immobile di lusso» quello da lui acquistato, anche perché, aggiunge, «è irrilevante che l’immobile si trovi in una zona di gran pregio». Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, però, la decisione presa dalla CTR è assolutamente corretta. Legittimo, in sostanza, catalogare l’immobile acquistato dal contribuente come ‘di lusso’, tenendo presente che «il costo del terreno coperto e pertinenziale supera di una volta e mezzo il costo della costruzione» e «il terreno è sito in una zona di grande pregio ed è inserito in un contesto di grande prestigio». Ampliando l’orizzonte, poi, i magistrati tengono a ribadire che «in tema di benefici fiscali per l’acquisto della cosiddetta prima casa, deve considerarsi ‘abitazione di lusso’, ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 1969, quella realizzata su area qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a ‘ville con giardino’, rilevando non già le intrinseche caratteristiche dell’immobile bensì la sua ubicazione, in quanto indicativa di particolare prestigio e idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come ‘di lusso’, al momento dell’acquisto e non a quello della sua costruzione». Allo stesso tempo, però, viene anche precisato che «in tema d’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, l’articolo 10, comma 1, lett. a , d.lgs. numero 23/2011, che, nel sostituire l’articolo 1, comma 2, della tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, ha identificato gli immobili non di lusso, cui applicare l’imposta agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al decreto ministeriale del 2 agosto 1969, non ha inciso retroattivamente sulla norma sostituita, la quale continua a regolare ai fini sanzionatori i rapporti sorti sotto la sua vigenza, senza che assuma rilievo il principio del favor rei che, invece, presuppone l’abrogazione della norma precetto». Tirando le somme, va resa definitiva la vittoria del Fisco. Correttamente, quindi, si è negato al contribuente il bonus prima casa «attribuendo ragionevolmente rilevanza all’inserimento dell’abitazione in una zona di grande pregio e in un contesto di grande prestigio», concludono i giudici della Cassazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 24 febbraio – 23 marzo 2021, numero 8148 Presidente Mocci – Relatore Delli Priscoli Fatti di causa Considerato che alla parte contribuente veniva negata l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa ritenendo l’Ufficio trattarsi di abitazione di lusso, come tale non rientrante tra quelle cui spetta tale agevolazione la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa la Commissione Tributaria Regionale della Liguria respingeva l’appello della parte contribuente in quanto ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, articolo 7, l’immobile va considerato di lusso quando, come nel caso di specie il costo del terreno coperto e pertinenziale supera di una volta e mezzo il costo della costruzione il terreno è sito in una zona di grande pregio ed è inserito in un contesto di grande prestigio come quello di via al Capo di Santa Chiara a Genova come del resto testimonia il prezzo pagato di Euro 1.700.000 in tema di agevolazioni fiscali è il contribuente ad essere gravato dell’onere della prova del diritto all’agevolazione in forza del D.Lgs. numero 23 del 2011, articolo 10, l’esclusione dell’agevolazione non dipende dalla concreta tipologia del bene e dalle sue caratteristiche qualitative e quantitative. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente affidandosi a due motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, la parte contribuente deduce nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione al D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 36, comma 2, numero 4, agli articolo 132 e 118 c.p.c. nonché articolo 111 Cost., in quanto non sarebbe possibile comprendere le motivazioni in base alle quali l’abitazione in questione sia stata qualificata come di lusso con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la parte contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 131 del 1986, Tariffa, parte prima, allegata, articolo 1, e del D.M. 2 agosto 1969, articolo 7, in quanto la circostanza che l’immobile si trovi in una zona di gran pregio sarebbe del tutto irrilevante al fine della qualificazione come di lusso della abitazione di in questione ritenuto che il primo motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, e danno luogo a nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale , di motivazione apparente , di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile , al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico , che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia Cass. numero 23940 del 2017 Cass. SU numero 8053 del 2014 in seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, disposta dal D.L. numero 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. numero 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’articolo 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 Cass. numero 22598 del 2018 ritenuto che tale motivo è infondato perché la Commissione Tributaria Regionale - osservando che ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, articolo 7, l’immobile va considerato di lusso quando, come nel caso di specie il costo del terreno coperto e pertinenziale supera di una volta e mezzo il costo della costruzione il terreno è sito in una zona di grande pregio ed è inserito in un contesto di grande prestigio come quello di via al Capo di Santa Chiara a Genova come del resto testimonia il prezzo pagato di Euro 1.700.000 in tema di agevolazioni fiscali è il contribuente ad essere gravato dell’onere della prova del diritto all’agevolazione in forza del D.Lgs. numero 23 del 2011, articolo 10, l’esclusione dell’agevolazione non dipende dalla concreta tipologia del bene e dalle sue caratteristiche qualitative e quantitative - ha fornito una motivazione articolata, esaustiva e ragionevole relativamente al perché l’immobile in questione debba essere considerato di lusso e ha conseguentemente ritenuto che non sussistessero i presupposti perché il contribuente potesse godere della agevolazione per la prima casa ritenuto che anche il secondo motivo è infondato in quanto secondo questa Corte la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione Cass. numero 17182 del 2020 in tema di benefici fiscali per l’acquisto della cd. prima casa, deve considerarsi abitazione di lusso , come tale esclusa dall’indicato beneficio, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, quella realizzata su area qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a ville con giardino , rilevando, ai fini della spettanza dell’agevolazione, non già le intrinseche caratteristiche dell’immobile, bensì la sua ubicazione, in quanto indicativa di particolare prestigio e idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come di lusso , al momento dell’acquisto e non a quello della sua costruzione Cass. numero 29975 del 2019 Cass. numero 15553 del 2017 in tema d’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, il D.Lgs. numero 23 del 2011, articolo 10, comma 1, lett. a , che, nel sostituire il D.P.R. numero 131 del 1986, tariffa, parte 1, allegata, articolo 1, comma 2, ha identificato gli immobili non di lusso, cui applicare l’imposta agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969, non ha inciso retroattivamente sulla norma sostituita, la quale, in forza della norma di diritto intertemporale di cui al D.Lgs. numero 23 cit., articolo 10, comma 5, continua a regolare ai fini sanzionatori, i rapporti sorti sotto la sua vigenza, senza che assuma rilievo il principio del favor rei che, invece, presuppone l’abrogazione della norma precetto Cass. numero 18421 del 2017 ritenuto che, a prescindere da una indagine circa l’ammissibilità o meno del motivo di impugnazione in ragione della pluralità delle rationes decidendi su cui si basa la sentenza impugnata già esposte a proposito del primo motivo, la CTR si è attenuta al secondo e al terzo dei principi di diritto sopra illustrati laddove ha escluso la configurabilità dell’agevolazione attribuendo ragionevolmente rilevanza all’inserimento dell’abitazione in una zona di grande pregio e in un contesto di grande prestigio. Ritenuto pertanto che entrambi i motivi di impugnazione sono infondati, il ricorso va conseguentemente respinto le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.