Le melanzane senza olio, grigliate e congelate rientrano fra i cibi assoggettati ad aliquota al 4%. L'Agenzia delle Entrate dopo aver vinto in appello, soccombe in Cassazione.
Con la sentenza numero 20043/2011 depositata il 30 settembre, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società contribuente a cui era stata contestata l'applicazione dell'aliquota iva al 4% sulla cessione di melanzane surgelate. La sezione tributaria ha stabilito che questo tipo di prodotto, essendo grigliato e poi surgelato, rientra tra i cibi assoggettati ad aliquota favorevole.Il caso. L'agenzia delle Entrate contestava la cessione, da parte di un'azienda, di un quantitativo di melanzane grigliate e poi surgelate a un'altra azienda di surgelati con l'applicazione dell'aliquota iva al 4% e non al 10%. Contestava altresì le differenze riscontrate tra le quantità indicate nelle fatture e quelle riportate sui documenti di trasporto.Iva al 4%, anzi no, al 10. La Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente, ma la CTR riaffermava la piena legittimità degli accertamenti. Decisione riformata perché, secondo i giudici di appello, la manipolazione del prodotto durante il trattamento impedisce l'applicazione dell'aliquota al 4%, in più, in merito alla discrepanza tra quantitativo di melanzane riportato in fattura e quello indicato nei documenti di trasporto non risulta comprovato il naturale calo dei beni in conseguenza al tragitto.Ma la classificazione del prodotto è errata. La Corte Suprema osserva che le melanzane erano state preventivamente cotte, tramite grigliatura, e successivamente congelate. Tale trattamento inquadra il prodotto negli ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati , che la Tabella A allegata alla normativa iva, al punto 6 della parte II, assoggetta all'aliquota del 4%. Il collegio aggiunge che sulla classificazione del prodotto non può certo incidere l'immersione in olio delle melanzane, circostanza in fatto negata. In sintesi, il primo motivo di ricorso della società contribuente, limitatamente all'impugnativa della ripresa relativa al recupero della maggior aliquota iva sull'acquisto delle melanzane, viene accolto.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 13 luglio - 30 settembre 2011, numero 20043Presidente Pivetti - Relatore CappabiancaSvolgimento del processoLa società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento irpeg, iva ed irap per l'anno 2001, con il quale l'Agenzia le aveva contestato a di aver ceduto melanzane grigliate alla Nova Surgelati s.p.a. di Milano, applicando l'aliquota iva del 4% anziché del 10% b di non aver contabilizzato ricavi scaturenti dalla vendita di prodotti derivati da acquisti senza fattura fatti presso l'Associazione Ortofrutticola Molisana ed attestati dalle differenze riscontrate tra le quantità indicate nelle fatture e quelle riportate sui documenti di trasporto .L'adita commissione provinciale accolse il ricorso sotto entrambi i profili, con decisione che, in esito agli appelli dell'Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che riaffermò la piena legittimità degli accertamenti.I giudici di appello riscontrarono nel trattamento delle melanzane in rassegna manipolazione ostativa dell'applicazione dell'aliquota più favorevole quanto alla contestata omessa contabilizzazione di ricavi, rilevarono poi, che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, la giustificazione addotta dalla società contribuente a spiegazione della riscontrata discrepanza tra i quantitativi di prodotto riportati in fattura e quelli indicati, nei documenti di trasporto calo naturale dei beni in conseguenza del trasporto non risultava comprovata.Avverso la decisione di appello, la società contribuente propone ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati anche con memoria.L'Agenzia si è costituita senza nulla controdedurre.Motivi della decisioneCon i primi due motivi di ricorso, la società contribuente censura il primo capo della decisione impugnata, sotto il. profilo della violazione di legge e sotto quello del vizio di motivazione, ascrivendo al giudice a quo di aver erroneamente qualificato il prodotto e, conseguentemente, identificato l'aliquota iva applicabile.La doglianza è fondata.Le melanzane il oggetto sono caratterizzate da preventava cottura mediante grigliatura e da successivo procedimento di congelamento.In funzione di tale trattamento, qualificato da cottura e successivo congelamento, esse risultano elettivamente inquadratali - piuttosto che nella previsione di cui ai punti 69 e 70 della parte III della Tabella A allegata alla normativa iva, che riguardano rispettivamente ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri e ortaggi e piante mangerecce esclusi i tartufi preparati o conservati senza aceto o acido acetico e li assoggettano all'aliquota del 10% - in quella di cui al punto 6 della parte II della Tabella medesima, che riguarda, specificamente, gli ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati e ciò senza che sulla classificazione possa incidere, non assumendo in proposito rilievo di elemento scriminante, l'eventuale e, peraltro, in fatto negata immersione in olio del prodotto cfr. Cass. 7535/11 .Con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente censura il secondo capo della decisione impugnata, deducendo l'inammissibilità dell'appello in parte qua, avendo l'appellante denunciato violazione di legge senza compiuta indicazione della normativa di riferimento.La doglianza, ancor prima che infondata, è inammissibile per difetto di autosufficienza, giacché offre una ricostruzione dell'appello dell'Agenzia non conforme a quella risultante dalla sentenza impugnata e basata su riproduzione di estrapolazione meramente parziale del contestato appello.Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impongono, l'accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al motivo accolto e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'articolo 3S4, comma 1 ult. parte, c.p.c., va decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente, limitatamente all'impugnativa della ripresa relativa al recupero della maggior aliquota iva sull'acquisto delle melanzane.Per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.P.Q.M.la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo cassa, in relazione, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente, limitatamente all'impugnativa della ripresa relativa al recupero della maggior aliquota iva sull'acquisto delle melanzane.