Pubblicato sulla G.U. numero 305 del 31 dicembre scorso il decreto emanato dal Ministero della Giustizia che aggiorna gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della strada.
Già dal 1° gennaio l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative, previsto dal Codice della strada articolo 195, D.Lgs. numero 285/92 , ha fatto registrare un aumento delle multe pari al 2,4%.Parcheggio sul marciapiede. In particolare, gli automobilisti che parcheggiano la vettura sul marciapiede rischiano una multa compresa fra 80 e 318 euro, anziché fra 78 e 311 euro.Cellulare alla guida. Alla stessa stregua, chi usa il telefono cellulare alla guida, potrà incorrere in una sanzione compresa fra 152 e 608 euro, anziché da 148 a 594 euro.Ambito di applicazione. L'adeguamento può essere applicato solo alle sanzioni rimaste invariate per tutto il biennio precedente. Quindi, restano escluse dall'applicazione le sanzioni nel frattempo inasprite mentre, rimangono invariate quelle pecuniarie applicate alla circolazione vietata per smog, all'apposizione di segnali abusivi, al commercio di pezzi non omologati, all'uso di veicoli già sospesi dalla circolazione per mancata revisione, all'uso di motorini truccati o con targa non visibile, al rilascio di patente a soggetti privi dei necessari requisiti morali, all'eccesso di velocità dai 40 Km orari in su, al divieto di fermata o sosta per ciclomotori e moto a due ruote, alla violazione dei tempi di guida o di riposo obbligatori per gli autisti di mezzi pesanti, alla guida con ebbrezza lieve tasso alcolemico compreso fra 0,51 a e 0,80 g/l .
DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 22 dicembre 2010Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285. GU numero 305 del 31 dicembre 2010 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 , numero 285, recante il Nuovo Codice della strada Visto il decreto del Ministro della giustizia del 17 dicembre 2008 Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale,verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010 Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni della legge 15 luglio 2009, numero 94, e della legge 29 luglio 2010, numero 120, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 2,4% Decreta articolo 1 1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto. 2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, come introdotte o modificate dalle leggi 15 luglio 2009, numero 94, e 15 luglio 2010, numero 120, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011. Roma, 22 dicembre 2010 Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Giachino Tabella I Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue Ove era prevista la sanzione da € 23 a € 92 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 24 a € 94. Ove era prevista la sanzione da € 37 a € 150 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 38 a € 154. Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 39 a € 159. Ove era prevista la sanzione da € 47 a € 92 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 48 a € 94. Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 285 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 72 a € 292. Ove era prevista la sanzione da € 74 a € 299 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 76 a € 306. Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 305 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 79 a € 312. Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 80 a € 318. Ove era prevista la sanzione da € 92 a € 187 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 94 a € 191. Ove era prevista la sanzione da € 117 a € 233 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 120 a € 239. Ove era prevista la sanzione da € 143 a € 570 la stessa deveintendersi sostituita con quella da €146 a € 584. Ove era prevista la sanzione da € 144 a € 576 la stessa deveintendersi sostituita con quella da €147 a € 590. Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deveintendersi sostituita con quella da €152 a € 608. Ove era prevista la sanzione da € 150 a € 599 la stessa deveintendersi sostituita con quella da €154 a € 613. Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deveintendersi sostituita con quella da €159 a € 639. Ove era prevista la sanzione da € 200 a €400 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 205 a € 410. Ove era prevista la sanzione da € 263 a € 1.050 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 269 a € 1.075. Ove era prevista la sanzione da € 272 a € 1.088 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 279 a € 1.114. Ove era prevista la sanzione da € 295 a € 1.179 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 302 a € 1.207. Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.227 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 314 a € 1.256. Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.633 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 335 a € 1.672. Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.426 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 365 a € 1.460. Ove era prevista la sanzione da € 373 a € 1.498 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 382 a € 1.534. Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 398 a € 1.596. Ove era prevista la sanzione da € 542 a € 2.168 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 555 a € 2.220. Ove era prevista la sanzione da € 613 a € 2.455 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 628 a € 2.514. Ove era prevista la sanzione da € 653 a € 3.267 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 669 a € 3.345. Ove era prevista la sanzione da € 709 a € 2.850 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 726 a € 2.918. Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 730 a € 2.921. Ove era prevista la sanzione da € 714 a € 2.859 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 731 a € 2.928. Ove era prevista la sanzione da € 715 a € 2.886 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 732 a € 2.955. Ove era prevista la sanzione da € 743 a € 2.976 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 761 a € 3.047. Ove era prevista la sanzione da € 749 a € 2.996 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 767 a € 3.068. Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 798 a € 3.194. Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.395. Ove era prevista la sanzione da € 870 a € 3.481 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 891 a € 3.565. Ove era prevista la sanzione da € 1.088 a € 10.878 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 1.114 a € 11.139. Ove era prevista la sanzione da € 1.227 a € 4.912 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 1.256 a € 5.030. Ove era prevista la sanzione da € 1.632 a € 6.527 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 1.671 a € 6.684. Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 1.725 a € 6.903. Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 1.886 a € 7.546. Ove era prevista la sanzione da € 2.455 a € 9.825 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 2.514 a €10.061. Ove era prevista la sanzione da € 4.351 a € 17.405 la stessa deveintendersi sostituita con quella da € 4.455 a € 17.823. Ove era prevista la sanzione da € 10.000 a € 15.000 la stessadeve intendersi sostituita con quella da € 10.240 a € 15.360. Tabella II Disposizioni previste dal codice della strada che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni Articolo 7, comma 13-bis Articolo 15, comma 3-bis Articolo 38, comma 13 Articolo 77, comma 3-bis Articolo 80, comma 14, quinto periodo Articolo 94, comma 4-bis Articolo 94-bis Articolo 96, comma 2-bis Articolo 97, commi 5, 6 e 10 Articolo 115, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies Articolo 120 Articolo 128, comma 2 Articolo 136, comma 6-bis Articolo 142, commi 9 e 9-bis Articolo 158, commi 5 e 6, limitatamente alle violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote Articolo 174 Articolo 178 Articolo 182, comma 10, primo periodo, limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo Articolo 186, comma 2, lettera a Articolo 186-bis Articolo 189, comma 9-bis.