Non è obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA il medico che, pur avendo eseguito prestazioni professionali, non ha ancora ricevuto il pagamento di tutti gli onorari.
Non è obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA il medico che, pur avendo eseguito prestazioni professionali, non ha ancora ricevuto il pagamento di tutti gli onorari. Ad affermarlo è la sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 9091 depositata il 20 aprile.La fattispecie. Un medico non presentava la dichiarazione IVA poiché non aveva ancora ricevuto tutti i pagamenti per le prestazioni professionali svolte conseguentemente l'ufficio finanziario emetteva avviso di rettifica. Il professionista impugnava l'atto impositivo e la CTR della Campania ne riconosceva l'illegittimità. Contro tale decisione l'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, ma inutilmente.Le prestazioni si intendono effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Infatti, la Suprema Corte ribadisce in tema di IVA, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Sussiste, quindi, una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce. Per cui, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la stessa sia stata eseguita, bensì salvo il caso di precedente emissione di fattura quella di percezione del relativo corrispettivo. Dichiarazione IVA l'obbligo scatta con il saldo dell'onorario. Pertanto, anche al fine di stabilire se sia stato o meno raggiunto dal medico, in un determinato arco temporale, un certo volume d'affari da cui derivi l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, il volume d'affari deve essere calcolato in relazione alla data di pagamento dei corrispettivi e non già a quella di effettiva esecuzione delle prestazioni professionali svolte.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 23 marzo - 20 aprile 2011, numero 9091Presidente Cappabianca - Relatore Di BlasiSvolgimento del processo e motivi della decisioneNella causa iscritta a R.G. numero 27511/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1 - E' chiesta la cassazione della sentenza numero 149/12/2006 pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione Staccata di Salerno numero 12, il 05.05.2006 e DEPOSITATA il 31 luglio 2006. 2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell'avviso di rettifica, relativo ad IVA dell'anno 1997, censura l'impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 6, comma 3. 3 - L'intimato, non ha svolto difese in questa sede.4 - La questione posta dal ricorso, si ritiene possa essere esaminata e decisa, avendo riguardo al principio secondo cui In tema di I.V.A., il D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633, articolo 6, comma 3, disponendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce, per cui, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la medesima sia stata eseguita, bensì salvo il caso di precedente emissione di fattura quella di percezione del relativo corrispettivo. Pertanto, anche al fine di stabilire se sia stato o meno raggiunto dal contribuente nella specie un medico , in un determinato arco di tempo, un certo volume d'affari da cui derivi l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale per l'assoggettamento ad I.V.A., il volume d'affari deve essere calcolato in relazione alla data di pagamento dei corrispettivi e non già a quella di effettiva esecuzione delle prestazioni professionali svolte Cass. numero 11150/1995 . 4 bis La decisione impugnata si ritiene in linea con il principio desumibile dalla citata pronuncia, avendo escluso l'obbligo della fatturazione per non essere stato effettuato il pagamento delle prestazioni.4 ter Peraltro, data la ratio decidendi predetta non sembra che il mezzo sia specifico e, neppure, che il quesito sia conferente.5 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli articolo 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene il rigetto, per inammissibilità dei motivi, o per manifesta infondatezza.Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi .La Corte Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa Considerato che in esito alla trattazione della causa, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene che l'impugnazione, alla stregua del ricordato principio, peraltro da ultimo ribadito Cass. numero 3976/2009 , vada rigettata, per manifesta infondatezza Considerato che, non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese Visti gli articolo 375 e 380 bis del c.p.c P.Q.M.Rigetta il ricorso.