Documenti presentati in appello dal Fisco non utilizzabili nella valutazione di legittimità dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento fiscale, oltre all’indicazione degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

La vicenda. Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 7649/20, depositata il 2 aprile, decidendo sul ricorso proposto da una s.r.l. avverso la pronuncia della CTR Campania per violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986 e 58 d.lgs. n. 546/1992. La ricorrente si duole per aver la CTR basato la propria decisione di accoglimento dell’appello sui documenti depositati dell’Ufficio per la prima volta in tale sede. L’Ufficio resistente ha giustificato tale produzione documentale invocando il principio di specialità di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 secondo cui la norma processuale tributaria prevale su quella civile ordinaria, dovendo dunque escludersi l’applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, pure se preesistenti. Accertamento. Secondo la Corte il richiamo normativo non riguarda il caso in esame, posto che risulta evidente la violazione dell’art. 52 d.P.R. n. 131/1986, norma secondo cui l’avviso di accertamento oltre alle indicazioni degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Posto che l’Ufficio, in sede di emissione dell’avviso di rettifica era venuto meno all’obbligo imposto dall’art. 52 cit. non rendendo noti gli elementi concreti in base a cui era addivenuto alla contestazione, elementi forniti solo in sede di appello, la decisione della CTR risulta basata su elementi che non potevano essere presi in considerazione. La Corte accoglie dunque il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della società.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 12 dicembre 2019 – 2 aprile 2020, n. 7649 Presidente Chindemi – Relatore Criscuolo Fatti di causa La C.F.I. PROGETTI s.r.l. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 90/49/14, depositata in data 9.1.2014, con la quale la CTR della Campania, in riforma della decisione della CTP di Napoli di accoglimento del suo ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione di maggior valore di un complesso immobiliare acquistato nel 2008, aveva parzialmente accolto l’appello proposto dall’AGENZIA delle ENTRATE avverso la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Ragioni della decisione Con i due motivi di ricorso la C.F.I. PROGETTI s.r.l. deduce violazione da parte della CTR del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, per avere basato la propria decisione di accoglimento dell’appello sui documenti depositati dall’Ufficio per la prima volta in sede di appello Entrambi i motivi, stante la loro connessine, consentono una trattazione unitaria. Va premesso che l’Ufficio resistente, a giustifica della produzione documentale effettuata in grado di appello di appello di atti di compravendita riferiti all’acquisto di immobili similari nella zona, ha fatto riferimento al principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in forza del quale nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima dimodoché non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, essendo la materia regolata dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, pure se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. Ritiene la Corte, peraltro, che il richiamo normativo operato non riguardi la fattispecie in esame laddove, a monte, balza all’evidenza la violazione delle disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 2 e 2 bis , secondo cui l’avviso di accertamento, in aggiunta alle indicazioni degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma . Orbene una volta riconosciuto che l’Ufficio - come attestato dai giudici di prime cure - in sede di emissione dell’avviso di rettifica in questione era venuto meno all’obbligo imposto dal cit. art. 52, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto alla diversa stima oggetto della contestazione e solo in sede di appello provveduto alla integrazione della motivazione mediante l’allegazione di atti di compravendita di immobili con caratteristiche similari a quelli oggetto di contestazione, la conseguenza che ne deriva è quella per cui la decisione della CTR impugnata è risultata basata su elementi che non potevano essere presi in considerazione perché non richiamati e allegati all’avviso di accertamento e, comunque, nemmeno esposti nelle difese di primo grado. Il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza P.Q.M. La Corte Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente. Condanna il resistente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.